Ricorso  per  conflitto  di attribuzione fra Stato e regione per la
 regione  dell'Umbria  in  persona  del  presidente  pro-tempore  cio'
 autorizzato  con  deliberazione  g.r.  n.  4511  del  29 maggio 1990,
 rappresentata e  difesa  anche  disgiuntamente  dagli  avv.ti  proff.
 Lorenzo  Migliorini  e  Giovanni  Tarantini  per  procura in calce al
 presente ricorso ed elettivamente in Roma,  via  G.B.  Morgagni,  2/A
 (st.  avv. Umberto Segarelli), contro la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri in persona del presidente pro-tempore domiciliato per  legge
 presso  l'avvocatura  generale  dello Stato, nonche' il Ministero del
 lavoro e della previdenza sociale in persona del Ministro pro-tempore
 domiciliato  per  legge presso l'avvocatura generale dello Stato, per
 sentire dichiarare, che la circolare emanata dal Ministero del lavoro
 e  della previdenza sociale in data 2 aprile 1990 non notificata, ne'
 comunicata alla regione dell'Umbria, avente  ad  oggetto:  "Vigilanza
 sulle attivita' formative.  Istruzioni sulla verifica e controlli del
 Ministero  del  lavoro  effettuate  attraverso  gli  ispettorati  del
 lavoro"   e'  invasiva  della  competenza  regionale  in  materia  di
 istruzione   professionale    e    conseguentemente    preannunciarne
 l'annullamento per violazione degli artt. 117 della Costituzione e 35
 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616, della legge 21 dicembre 1978,
 n.  845  e  dei  regolamenti  comunitari  nn.  2052/1088, 4253/1988 e
 4255/1988.
                               F A T T O
    Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale in data 2
 aprile  1990  ha  emanato  una  circolare  diretta  agli  ispettorati
 regionali  e provinciali del lavoro nonche' a vari altri uffici, enti
 ed autorita' tra cui le regioni a  statuto  ordinario  ed  a  statuto
 speciale,  avente  ad  oggetto: "Vigilanza sulle attivita' formative.
 Istruzioni sulla  verifica  e  controlli  del  Ministero  del  lavoro
 effettuate attraverso gli ispettorati del lavoro".
    La  circolare  in  questione  viene dettata con specifico scopo di
 assicurare  una  "efficace  sorveglianza"  a   mezzo   di   controlli
 gestionali  e  verifiche  tecnico-contabili  di  rendicontazione, per
 mezzo degli Ispettorati provinciali  del  lavoro.  Tali  controlli  e
 verifiche  vanno  compiuti - secondo il Ministero - sia nel corso che
 al termine delle attivita' di formazione professionale, attuate tanto
 da  operatori  pubblici  che  privati  e  devono  essere  diretti  ad
 accertare la regolare utilizzazione delle sovvenzioni  da  parte  dei
 soggetti beneficiari.
    Il  Ministro, nella premessa della circolare, rivendica la propria
 competenza sulla base di una serie  di  considerazioni,  che  possono
 essere  cosi'  sintetizzate.  Innanzitutto  nei nuovi regolamenti del
 Fondo  sociale  europeo   sarebbe   "latente"   l'esigenza   di   una
 riconsiderazione  delle  modalita'  della  attivita' di vigilanza nei
 confronti di tutte le attivita' finanziate dal Ministero nel  settore
 della  formazione professionale, anche se finanziate parzialmente. In
 secondo luogo, in base ad una "visione integrata" della  operativita'
 dei  fondi  a  vocazione  strutturale  ed  in  forza  dei  rispettivi
 regolamenti, verrebbero privilegiate azioni rivolte  alla  promozione
 della  occupazione.  Inoltre  la  caratteristica  del cofinanziamento
 delle azioni e  la  strumentalita'  degli  obbiettivi  rispetto  alle
 politiche  di  sviluppo  ed  alla  programmazione nazionale avrebbero
 acquistato una valenza ben maggiore rispetto al passato. Cio' sarebbe
 anche  conforme  al  noto insegnamento della Corte costituzionale che
 nella sentenza n.  216/1978 ha distinto tra politica della formazione
 professionale   e   politica   della   occupazione,   ai  fini  della
 legittimita' dell'attivita' di vigilanza esercitata dal Ministero del
 lavoro,  come pure ha precisato la diversa portata degli accertamenti
 tecnico-contabili rispetto all'attivita'  di  sorveglianza  in  senso
 lato.  Anzi  proprio  sulla  base  dei  criteri  fissati  dalla Corte
 potrebbe individuarsi un ambito di competenza del Ministero anche per
 quanto  concerne gli accertamenti tecnico - contabili, normalmente di
 competenza regionale. Le azioni di vigilanza  includerebbero  infatti
 la  prevenzione  in vista delle sanzioni per eventuali irregolarita',
 nonche' la verifica periodica della  pertinenza  e  congruita'  delle
 azioni  cofinanziate dallo Stato e dalla comunita'. Infine - sostiene
 il Ministro - tale diversa ripartizione delle competenze  in  materia
 di  sorveglianza  tra Stato e regioni costituirebbe adempimento degli
 obblighi C.E.E. e specificatamente di quelli derivanti dagli artt. 23
 e  25  del regolamento n. 4253/1988 del 19 dicembre 1988, applicativo
 del regolamento n. 2052/1988.
    La  parte  "direttiva"  della  circolare  contiene  una  serie  di
 disposizioni che individuano gli ambienti di competenza concorrente e
 quelli  di  competenza  esclusiva  del  Ministero  e  specificano  il
 contenuto delle attivita' di vigilanza e controllo, le procedure,  la
 finalita'   dei   controlli,   le  modalita'  e  gli  obbiettivi  del
 coordinamento e della vigilanza, nonche' la qualificazione  giuridica
 dei controlli.
    Per quanto concerne in particolare le funzioni ed i compiti in cui
 la competenza delle regioni concorrerebbe  con  quella  dello  Stato,
 questi  vengono  identificati  nelle  ipotesi previste e disciplinate
 dagli artt. 18, lett. g), della legge n. 875/1977,  24  e  25,  della
 legge  n. 845/1978 e dal reg. C.E.E. n. 2052/1988 del 24 giugno 1985,
 relativamente alle missioni dei Fondi  a  finalita'  strutturali.  La
 circolare  afferma  che  gia'  la  lett.  cric. del 1º marzo 1989, n.
 OAPL/II/1163/7, emessa a seguito dei cambiamenti introdotti a livello
 comunitario  della riforma dei Fondi strutturali, avrebbe ribadito il
 valore della legge 21  dicembre  1978,  n.  845  ove  si  assegna  al
 Ministero  del lavoro la competenza nei rapporti con il Fondo sociale
 europeo (art.  18,  lett.  c),  ed  alle  regioni  la  competenza  ad
 autorizzare,  nell'ambito dei piani e dei programmi di cui all'art. 5
 della citata legge 845, la presentazione delle domande di contributo,
 per  il  tramite  del Ministero del lavoro (art. 24, primo comma). In
 tali casi, qualora trattisi di azioni di formazione professionale  di
 portata  nazionale  o  pluriennale poste in essere da enti di diritto
 pubblico ed ammesse a contributo da  parte  del  F.S.E.,  spetterebbe
 allo  Stato  effettuare  controlli  per campione, congiuntamente alle
 regioni interessate e certificare la esattezza  di  quanto  contenuto
 nelle   domande  di  pagamento  del  saldo  del  contributo,  secondo
 l'insegnamento  della  Corte  costituzionale  di  cui   alla   citata
 sentenza.
    La  ricolare  precisa inoltre che nei casi in cui i progetti siano
 cofinanziati dallo Stato e dalle regioni, dovra' essere  ricercata  e
 realizzata  in  via  preliminare  l'intesa  con  i competenti servizi
 regionali  per  procedere  operativamente  alla  effettuazione  delle
 verifiche.  Cio'  risponderebbe anche alle esigenze di quelle regioni
 che hanno chiesto di avvalersi della esperienza statale  nel  settore
 dei  controlli  ai  sensi  dell'art.  107  del  d.P.R.  n.  616/1977.
 Spetterebbe dunque agli Ispettorati regionali esercitare  la  "azione
 di   coordinamento  e  di  indirizzo  nell'attivita'  di  controllo",
 necessaria ad evitare che nell'azione di vigilanza sugli operatori si
 verifichino  situazioni  di  concorrenza  o  di contrasto tra Stato e
 regioni.
    La ricolare infine, a proposito della qualificazione giuridica dei
 controlli, afferma che trattasi di una tipica funzione di prevenzione
 e  che  l'azione dell'Ispettorato del lavoro e' una mera attivita' di
 polizia   amministrativa,   diretta   a   prevenire   o    sanzionare
 irregolarita'  e recuperare fondi persi a causa di abusi e negligenze
 imputabili agli  operatori,  in  armonia  con  quanto  sancito  dalla
 normativa  comunitaria  sul coordinamento degli interventi tra i vari
 fondi strutturali.
                             D I R I T T O
    1.  - Con la circolare che abbiamo sopra diffusamente riportato lo
 stato rivendica in buona sostanza  la  competenza  ad  effettuare  la
 vigilanza  sulle  attivita'  di  formazione  professionale attraverso
 controlli gestionali e  tecnico-contabili,  sostenendo  che  i  Fondi
 comunitari  a  vocazione  strutturale  ed  i  rispettivi regolamenti,
 connotano sempre di piu' gli interventi nel  senso  della  promozione
 della  occupazione.  L'azione  di vigilanza include la prevenzione in
 vista delle sanzioni per eventuali irregolarita', nonche' la verifica
 periodica della pertinenza e congruita' delle azioni.
    La  circolare  e' gravemente lesiva della sfera delle attribuzioni
 regionali  in  materia  di  istruzione  professionale,   cosi'   come
 delineata  dalla  Costituzione,  dalle  norme  di trasferimento delle
 funzioni e dalla disciplina di settore statale e comunitaria.
   2.  - Scopo dichiarato della direttiva contenuta nella circolare e'
 quello di assicurare una efficace sorveglianza mediante  l'assunzione
 di   controlli   gestionali   e  di  verifiche  tecnico-contabili  di
 rendicontazione per mezzo degli ispettorati provinciali  del  lavoro,
 da  compiersi  sia  all'inizio  che  alla  fine  delle  attivita'  di
 formazione professionale.  I  nuovi  regolamenti  del  fondo  sociale
 europeo,  in  una  visione  integrata  della operativita' dei fondi a
 vocazione  strutturale,  privilegerebbero  le  azioni  rivolte   alla
 promozione  della  occupazione e implicherebbero una riconsiderazione
 delle modalita' della vigilanza.  E  poiche'  dai  nuovi  regolamenti
 comunitari emergerebbe un marcato "privilegiamento" di azioni rivolte
 alla  promozione  della  occupazione,  in  applicazione  dei  criteri
 fissati  dalla  decisione  della  Corte costituzionale n. 216/1987 ne
 discenderebbe la competenza del Ministero a porre in essere azioni di
 vigilanza,   per   il   tramite   degli  ispettorati,  dirette  alla:
 a)"prevenzione in vista delle sanzioni per eventuali  irregolarita'";
 b)  "verifica  periodica  della  pertinenza e congruita' delle azioni
 cofinanziate dallo Stato e dalla comunita'".  Alle  regioni,  secondo
 quanto  e'  dato comprendere dalla circolare, rimarrebbe la vigilanza
 "sostanziata negli accertamenti tecnico-contabili".
    La  interpretazione  della  nuova  disciplina comunitaria data dal
 Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' del tutto  erronea
 e  va  decisamente  sindacata  in quanto tendente surrettiziamente ad
 ampliare le competenze dello Stato  nella  materia  della  istruzione
 artigiana  e  professionale,  rispetto  alla  disciplina  fissata  al
 riguardo dal d.P.R. n. 616/1977 e dalla legge quadro n. 845/78.  Essa
 si pone, tra l'altro, decisamente in contrasto con la circolare dello
 stesso Ministero - Direzione generale OAPL div. II del 1º marzo  1989
 prot.  1163/7,  diretta  alle  regioni  ed  alle province autonome di
 Trento  e  Bolzano,  con  cui  sono  stati  dettati   criteri   sulla
 presentazione  delle  domande  di  contributo  al F.S.E. per gli anni
 1991-1992.
    Le   linee   principali  che  caratterizzano  la  nuova  normativa
 comunitaria cui fa riferimento la circolare (regolamenti CEE 2052/88,
 4253/88  e  4255/88) possono essere cosi' sintetizzate. Sono previsti
 cinque obbiettivi fondamentali che vanno dallo sviluppo e adeguamento
 strutturale  delle ragioni arretrate (primo) allo sviluppo delle zone
 rurali  (quinto),  ricomprendendo   la   riconversione   delle   zone
 industriali  in  declino  (secondo),  la lotta alla disoccupazione di
 lunga  durata  (terza)  e  l'inserimento  professionale  dei  giovani
 (quarto).  La  vera  novita'  consiste  pero' nel modo di operare dei
 Fondi  strutturali  (Fondo  sociale  europeo,   Fondo   di   sviluppo
 regionale,  FEOGA e Sezione orientamento) dei quali sono disciplinati
 l'integrazione  ed  il  coordinamento.   Strumento   principale   del
 coordinamento  e'  la  programmazione pliennale che impone allo Stato
 membro  che  intenda  attingere  ai  Fondi  di  presentare  un  piano
 elaborato dalle competenti autorita' nazionali. Il piano deve coprire
 un periodo da tre a cinque  anni  ed  in  esso  vanno  illustrate  le
 politiche, le scelte ed i criteri che lo Stato intende seguire per il
 raggiungimento dell'obiettivo prescelto, nell'ambito di quelli cui e'
 finalizzata  l'utilizzazione  dei Fondi strutturali. Inoltre le forme
 di intervento finanziario dei Fondi  strutturali  sono  previsti  per
 "programmi operativi", "regime di aiuti", "concessione di sovvenzione
 globali", "progetti appropriati", vale a dire per azioni  coordinate.
    Dall'esame  della  disciplina  dei  regolamenti  CEE  in questione
 emergono due dati fondamentali. Le  innovazioni  introdotte  da  tali
 atti  normativi  non  mutano  o comunque incidono in alcun modo sulla
 ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni nella materia
 dell'istruzione  professionale,  cosi'  come  delineate dal d.P.R. n.
 616/1977 e soprattutto dalla  legge  quadro  n.  845/1978.  Si  legge
 testualmente al riguardo nella circolare mministeriale da ultimo cit.
 (1/3/89  prot.  n.  CAPL/II/1163/7):  "...  le  innovazioni...  della
 normativa  comunitaria,  non  mutano  in  alcun modo la distribuzione
 delle  competenze  tra  Stato  e  regione,......,  dovendosi   quindi
 considerare  pienamente  confermato  il  valore della legge-quadro n.
 845/1978, laddove in particolare assegna al Ministero del  lavoro  la
 competenza  sui  rapporti  con  il  Fondo  sociale  europeo (art. 18,
 lettera c) e alle regioni la competenza ad  autorizzare,  nell'ambito
 dei  piani  e  dei  programmi di cui all'art. 5 della citata legge n.
 845/1978, la  presentazione  delle  domande  di  contributo,  per  il
 tramite del Ministero del lavoro (art. 24, primo comma".
    Il  secondo  dato  che  emerge  dai regolamenti e' che non vengono
 affatto  privilegiate  le  azioni  tendenti  alla  promozione   della
 occupazione.  La  lotta  contro  la  disoccupazione  di  lunga durata
 costituisce uno dei cinque  obbiettivi,  per  il  cui  raggiungimento
 vanno  impiegati  i  Fondi  strutturali,  ma  non  certo l'unico o il
 principale. Da un punto di  vista  generale  possiamo  affermare  che
 tutte   le  azioni  perseguibili  possono  contribuire  piu'  o  meno
 direttamente  a  combattere  il  fenomeno  della   disoccupazione   e
 sicuramente   le   attivita'  dirette  a  fornire  ai  giovani  delle
 "professionalita'", ma cio' non giustifica la presa di posizione  del
 Ministero  nei confronti delle regioni con la circolare che viene qui
 impugnata. Seguendo il ragionamento del Ministero  si  finirebbe  per
 annullare qualsiasi competenza delle regioni in materia di istruzione
 artigiana e professionale in quanto di per se' concernente interventi
 rilevanti per l'occupazione giovanile.
    3.  -  La  circolare  impugnata si pone in netto contrasto con gli
 ambiti  di  competenza  regionale  nella  materia  della   istruzione
 artigiana  e  professionale  cosi'  come  attribuita  alle regioni di
 diritto comune dall'art. 117 della  Costituzione  e  delineata  dagli
 artt. 35 e ss. del d.P.R. n. 616/1977 e dalla legge n. 645/1978.
   L'art.   35   cit.  trasferisce  alle  regioni  tutte  le  funzioni
 amministrative  in  tale  materia,  con  la  sola  esclusione   delle
 attivita'  dirette  al conseguimento di un titolo di studio o diploma
 di    istruzione    secondaria     superiore,     universitaria     o
 postuniversitaria.     Le     funzioni    trasferite    ricomprendono
 necessariamente quelle di vigilanza e  controllo,  che  costituiscono
 una  fase del procedimento amministrativo in generale. Ne e' conferma
 la specifica previsione secondo  cui  nel  trasferimento  e'  financo
 contemplata   la   vigilanza  sull'attivita'  privata  di  istruzione
 artigiana e professionale (art. 35, u.p.),  mentre  e'  stabilita  la
 riserva   allo  Stato  della  sola  vigilanza  sull'osservanza  della
 legislazione sociale (art. 40 n. 1). La  legge  quadro  non  muta  la
 disciplina  del  616,  individuando  come  campi  di intervento delle
 regioni quelli  della  programmazione,  attuazione,  finanziamento  e
 organizzazione  delle attivita' di formazione professionale (artt. 4,
 lett. a) e art. 5). L'organizzazione comporta da un lato la  fase  di
 programmazione  (programmi  regionali di sviluppo pluriennale e piani
 annuali  di  attuazione)  e  dall'altro  quella   attuativa-operativa
 attraverso  strutture  pubbliche  o  enti  e  strutture associative o
 cooperative  convenzionate.  Nel  momento  in  cui  si  riconosce  la
 competenza  regionale  nella  fase  di  progettazione ed in quella di
 attuazione, non si riesce a  comprendere  come  possa  ritenersi  che
 permanga allo Stato la funzione di controllo e vigilanza, sia pure in
 concorso  con  quelle  regionali.  Del   resto   la   legge   quadro,
 nell'elencare  le  competenze  dello  Stato  (art.  18), non contiene
 alcuna disposizione al riguardo.
    La   Corte   costituzionale   con   la   sentenza   n.   216/1987,
 contrariamente a quanto si assume  nella  circolare,  non  ha  inteso
 legittimare  la  potesta' di vigilanza e controllo dello Stato in via
 generale, ma ha affermato per un verso  la  legittimita'  statale  di
 controlli  a  campione nei quali vanno pero' associate le Regioni via
 via interessate, per l'altro ha precisato che  gli  stessi  non  sono
 invasivi  della  competenza  regionale  solo  se  rivolti  ad  azioni
 promosse da un ente pubblico operante in piu' regioni  o  sull'intero
 territorio  nazionale.  Anche in tali casi, aggiunge la Corte, rimane
 immutata la competenza delle  singole,  regioni  di  svolgere  propri
 controlli nel proprio territorio.
    La Corte percio' considera l'intervento statale una eccezione alla
 regola di distribuzione delle competenze tra Stato  e  regioni  nella
 materia  della  istruzione  professionale, legittimandolo solo per il
 carattere interregionale o nazionale delle azioni considerate.
    La circolare estende invece e generalizza la potesta' di controllo
 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  affidandone  la
 esecuzione   agli   Ispettorati   provinciali   e  quindi  ad  organi
 capillarmente presenti nel territorio di ogni regione.
    Il  controllo  viene qualificato giuridicamente, nell'ultima parte
 della circolare, come "funzione  di  prevenzione"  e  l'azione  degli
 ispettorati come avente "natura meramente di polizia amministrativa",
 sia diretta a prevenire che a sanzionare. Anche sotto questo  profilo
 la circolare e' invasiva della competenza regionale dal momento che a
 norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616/1977  le  regioni  sono  titolari
 delle  funzioni  di  polizia  amministrativa  nelle  materie  ad esse
 trasferite o delegate.
    4.  -  La circolare, sempre al fine di giustificare la potesta' di
 controllo del Ministero e dei suoi organi  periferici,  contiene  due
 elenchi,  il  primo  relativo  alle  competenze  concorrenti  tra  il
 Ministero e le regioni, il secondo a quelle  esclusive  dell'apparato
 centrale.  Gli  elenchi  sono  frutto, in larga parte, di una lettura
 fuorviante della normativa di riferimento e lesiva  della  competenza
 regionale.
    Sarebbero  competenze  "concorrenti"  l'inoltre  alla C.E.E. ed il
 finanziamento  inategrativo  dei  progetti  ammessi   ai   contributi
 comunitari,  la  presentazione dei progetti di formazione predisposti
 dalle regioni  e  finalizzati  a  specifiche  occasioni  di  impiego,
 l'istituzione del Fondo di rotazione per favorire l'accesso al F.S.E.
 e al Fondo regionale europeo e le  missioni  dei  fondi  a  finalita'
 strutturali,  rispettivamente  disciplinate dagli artt. 18, lett. g),
 24 e 25 della legge n. 845/1978 e dal reg. CEE n.  2052/1988  del  24
 giugno   1988.   Senonche',  da  un  attento  esame  della  normativa
 richiamata, e' facile che l'inoltro e la presentazione dei  progetti,
 la  cui  autorizzazione  spetta  esclusivamente  alle  regioni,  sono
 funzioni puramente strumentali che discendono dall'essere lo Stato il
 soggetto  legittimato  ad agire con la comunita'. Esse non modificano
 l'assetto delle competenze nella  materia  istruzione  professionale.
 Quanto  al Fondo di rotazione presso il Ministero del lavoro ai sensi
 dell'art.  25  cit.  con  gestione  autonoma  fuori  bilancio,   esso
 rappresenta  una fonte integrativa di finanziamento, ma parimenti non
 incide  sull'assetto  delle  competenze.  Le  missioni  dei  Fondi  a
 finalita' strutturali, delineate all'art. 2 del reg. CEE n. 2052 cit.
 sono molteplici e  ricomprendono  la  istruzione  professionale,  gli
 investimenti  produttivi,  gli  incentivi  a favore della occupazione
 ecc. La normativa comunitaria, come riconosce  lo  stesso  Ministero,
 non  modifica  pero' la distribuzione delle competenze tra lo Stato e
 le regioni nella materia in esame.
    Anche  per  quanto concerne le funzioni che il Ministero rivendica
 in via esclusiva, va rilevato che  alcune  di  esse,  e  precisamente
 quelle  di  cui  all'art. 18, lettere h ) e i), sono svolte di intesa
 con le regioni e tramite le stesse (lett. h) o  addirittura  su  loro
 iniziativa  (lett.  i),  per cui l'attivita' di vigilanza e controllo
 rientra nell'ambito delle funzioni  attribuite  all'ente  locale.  Le
 altre   indicate   nell'allegato  2  della  circolare,  salvo  quelle
 concernenti competenze espressamente riservate allo Stato dalla legge
 (artt.   18   e  26,  della  legge  n.  845/1978),  interessano  solo
 marginalmente   ed   eventualmente   le   attivita'   di   formazione
 professionale, ma vanno pur sempre coordinate con la disciplina della
 legge quadro.