Ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e regione per la regione dell'Umbria in persona del presidente pro-tempore cio' autorizzato con deliberazione g.r. n. 4511 del 29 maggio 1990, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti proff. Lorenzo Migliorini e Giovanni Tarantini per procura in calce al presente ricorso ed elettivamente in Roma, via G.B. Morgagni, 2/A (st. avv. Umberto Segarelli), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del presidente pro-tempore domiciliato per legge presso l'avvocatura generale dello Stato, nonche' il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in persona del Ministro pro-tempore domiciliato per legge presso l'avvocatura generale dello Stato, per sentire dichiarare, che la circolare emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 2 aprile 1990 non notificata, ne' comunicata alla regione dell'Umbria, avente ad oggetto: "Vigilanza sulle attivita' formative. Istruzioni sulla verifica e controlli del Ministero del lavoro effettuate attraverso gli ispettorati del lavoro" e' invasiva della competenza regionale in materia di istruzione professionale e conseguentemente preannunciarne l'annullamento per violazione degli artt. 117 della Costituzione e 35 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dei regolamenti comunitari nn. 2052/1088, 4253/1988 e 4255/1988. F A T T O Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 2 aprile 1990 ha emanato una circolare diretta agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro nonche' a vari altri uffici, enti ed autorita' tra cui le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, avente ad oggetto: "Vigilanza sulle attivita' formative. Istruzioni sulla verifica e controlli del Ministero del lavoro effettuate attraverso gli ispettorati del lavoro". La circolare in questione viene dettata con specifico scopo di assicurare una "efficace sorveglianza" a mezzo di controlli gestionali e verifiche tecnico-contabili di rendicontazione, per mezzo degli Ispettorati provinciali del lavoro. Tali controlli e verifiche vanno compiuti - secondo il Ministero - sia nel corso che al termine delle attivita' di formazione professionale, attuate tanto da operatori pubblici che privati e devono essere diretti ad accertare la regolare utilizzazione delle sovvenzioni da parte dei soggetti beneficiari. Il Ministro, nella premessa della circolare, rivendica la propria competenza sulla base di una serie di considerazioni, che possono essere cosi' sintetizzate. Innanzitutto nei nuovi regolamenti del Fondo sociale europeo sarebbe "latente" l'esigenza di una riconsiderazione delle modalita' della attivita' di vigilanza nei confronti di tutte le attivita' finanziate dal Ministero nel settore della formazione professionale, anche se finanziate parzialmente. In secondo luogo, in base ad una "visione integrata" della operativita' dei fondi a vocazione strutturale ed in forza dei rispettivi regolamenti, verrebbero privilegiate azioni rivolte alla promozione della occupazione. Inoltre la caratteristica del cofinanziamento delle azioni e la strumentalita' degli obbiettivi rispetto alle politiche di sviluppo ed alla programmazione nazionale avrebbero acquistato una valenza ben maggiore rispetto al passato. Cio' sarebbe anche conforme al noto insegnamento della Corte costituzionale che nella sentenza n. 216/1978 ha distinto tra politica della formazione professionale e politica della occupazione, ai fini della legittimita' dell'attivita' di vigilanza esercitata dal Ministero del lavoro, come pure ha precisato la diversa portata degli accertamenti tecnico-contabili rispetto all'attivita' di sorveglianza in senso lato. Anzi proprio sulla base dei criteri fissati dalla Corte potrebbe individuarsi un ambito di competenza del Ministero anche per quanto concerne gli accertamenti tecnico - contabili, normalmente di competenza regionale. Le azioni di vigilanza includerebbero infatti la prevenzione in vista delle sanzioni per eventuali irregolarita', nonche' la verifica periodica della pertinenza e congruita' delle azioni cofinanziate dallo Stato e dalla comunita'. Infine - sostiene il Ministro - tale diversa ripartizione delle competenze in materia di sorveglianza tra Stato e regioni costituirebbe adempimento degli obblighi C.E.E. e specificatamente di quelli derivanti dagli artt. 23 e 25 del regolamento n. 4253/1988 del 19 dicembre 1988, applicativo del regolamento n. 2052/1988. La parte "direttiva" della circolare contiene una serie di disposizioni che individuano gli ambienti di competenza concorrente e quelli di competenza esclusiva del Ministero e specificano il contenuto delle attivita' di vigilanza e controllo, le procedure, la finalita' dei controlli, le modalita' e gli obbiettivi del coordinamento e della vigilanza, nonche' la qualificazione giuridica dei controlli. Per quanto concerne in particolare le funzioni ed i compiti in cui la competenza delle regioni concorrerebbe con quella dello Stato, questi vengono identificati nelle ipotesi previste e disciplinate dagli artt. 18, lett. g), della legge n. 875/1977, 24 e 25, della legge n. 845/1978 e dal reg. C.E.E. n. 2052/1988 del 24 giugno 1985, relativamente alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali. La circolare afferma che gia' la lett. cric. del 1º marzo 1989, n. OAPL/II/1163/7, emessa a seguito dei cambiamenti introdotti a livello comunitario della riforma dei Fondi strutturali, avrebbe ribadito il valore della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ove si assegna al Ministero del lavoro la competenza nei rapporti con il Fondo sociale europeo (art. 18, lett. c), ed alle regioni la competenza ad autorizzare, nell'ambito dei piani e dei programmi di cui all'art. 5 della citata legge 845, la presentazione delle domande di contributo, per il tramite del Ministero del lavoro (art. 24, primo comma). In tali casi, qualora trattisi di azioni di formazione professionale di portata nazionale o pluriennale poste in essere da enti di diritto pubblico ed ammesse a contributo da parte del F.S.E., spetterebbe allo Stato effettuare controlli per campione, congiuntamente alle regioni interessate e certificare la esattezza di quanto contenuto nelle domande di pagamento del saldo del contributo, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla citata sentenza. La ricolare precisa inoltre che nei casi in cui i progetti siano cofinanziati dallo Stato e dalle regioni, dovra' essere ricercata e realizzata in via preliminare l'intesa con i competenti servizi regionali per procedere operativamente alla effettuazione delle verifiche. Cio' risponderebbe anche alle esigenze di quelle regioni che hanno chiesto di avvalersi della esperienza statale nel settore dei controlli ai sensi dell'art. 107 del d.P.R. n. 616/1977. Spetterebbe dunque agli Ispettorati regionali esercitare la "azione di coordinamento e di indirizzo nell'attivita' di controllo", necessaria ad evitare che nell'azione di vigilanza sugli operatori si verifichino situazioni di concorrenza o di contrasto tra Stato e regioni. La ricolare infine, a proposito della qualificazione giuridica dei controlli, afferma che trattasi di una tipica funzione di prevenzione e che l'azione dell'Ispettorato del lavoro e' una mera attivita' di polizia amministrativa, diretta a prevenire o sanzionare irregolarita' e recuperare fondi persi a causa di abusi e negligenze imputabili agli operatori, in armonia con quanto sancito dalla normativa comunitaria sul coordinamento degli interventi tra i vari fondi strutturali. D I R I T T O 1. - Con la circolare che abbiamo sopra diffusamente riportato lo stato rivendica in buona sostanza la competenza ad effettuare la vigilanza sulle attivita' di formazione professionale attraverso controlli gestionali e tecnico-contabili, sostenendo che i Fondi comunitari a vocazione strutturale ed i rispettivi regolamenti, connotano sempre di piu' gli interventi nel senso della promozione della occupazione. L'azione di vigilanza include la prevenzione in vista delle sanzioni per eventuali irregolarita', nonche' la verifica periodica della pertinenza e congruita' delle azioni. La circolare e' gravemente lesiva della sfera delle attribuzioni regionali in materia di istruzione professionale, cosi' come delineata dalla Costituzione, dalle norme di trasferimento delle funzioni e dalla disciplina di settore statale e comunitaria. 2. - Scopo dichiarato della direttiva contenuta nella circolare e' quello di assicurare una efficace sorveglianza mediante l'assunzione di controlli gestionali e di verifiche tecnico-contabili di rendicontazione per mezzo degli ispettorati provinciali del lavoro, da compiersi sia all'inizio che alla fine delle attivita' di formazione professionale. I nuovi regolamenti del fondo sociale europeo, in una visione integrata della operativita' dei fondi a vocazione strutturale, privilegerebbero le azioni rivolte alla promozione della occupazione e implicherebbero una riconsiderazione delle modalita' della vigilanza. E poiche' dai nuovi regolamenti comunitari emergerebbe un marcato "privilegiamento" di azioni rivolte alla promozione della occupazione, in applicazione dei criteri fissati dalla decisione della Corte costituzionale n. 216/1987 ne discenderebbe la competenza del Ministero a porre in essere azioni di vigilanza, per il tramite degli ispettorati, dirette alla: a)"prevenzione in vista delle sanzioni per eventuali irregolarita'"; b) "verifica periodica della pertinenza e congruita' delle azioni cofinanziate dallo Stato e dalla comunita'". Alle regioni, secondo quanto e' dato comprendere dalla circolare, rimarrebbe la vigilanza "sostanziata negli accertamenti tecnico-contabili". La interpretazione della nuova disciplina comunitaria data dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' del tutto erronea e va decisamente sindacata in quanto tendente surrettiziamente ad ampliare le competenze dello Stato nella materia della istruzione artigiana e professionale, rispetto alla disciplina fissata al riguardo dal d.P.R. n. 616/1977 e dalla legge quadro n. 845/78. Essa si pone, tra l'altro, decisamente in contrasto con la circolare dello stesso Ministero - Direzione generale OAPL div. II del 1º marzo 1989 prot. 1163/7, diretta alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, con cui sono stati dettati criteri sulla presentazione delle domande di contributo al F.S.E. per gli anni 1991-1992. Le linee principali che caratterizzano la nuova normativa comunitaria cui fa riferimento la circolare (regolamenti CEE 2052/88, 4253/88 e 4255/88) possono essere cosi' sintetizzate. Sono previsti cinque obbiettivi fondamentali che vanno dallo sviluppo e adeguamento strutturale delle ragioni arretrate (primo) allo sviluppo delle zone rurali (quinto), ricomprendendo la riconversione delle zone industriali in declino (secondo), la lotta alla disoccupazione di lunga durata (terza) e l'inserimento professionale dei giovani (quarto). La vera novita' consiste pero' nel modo di operare dei Fondi strutturali (Fondo sociale europeo, Fondo di sviluppo regionale, FEOGA e Sezione orientamento) dei quali sono disciplinati l'integrazione ed il coordinamento. Strumento principale del coordinamento e' la programmazione pliennale che impone allo Stato membro che intenda attingere ai Fondi di presentare un piano elaborato dalle competenti autorita' nazionali. Il piano deve coprire un periodo da tre a cinque anni ed in esso vanno illustrate le politiche, le scelte ed i criteri che lo Stato intende seguire per il raggiungimento dell'obiettivo prescelto, nell'ambito di quelli cui e' finalizzata l'utilizzazione dei Fondi strutturali. Inoltre le forme di intervento finanziario dei Fondi strutturali sono previsti per "programmi operativi", "regime di aiuti", "concessione di sovvenzione globali", "progetti appropriati", vale a dire per azioni coordinate. Dall'esame della disciplina dei regolamenti CEE in questione emergono due dati fondamentali. Le innovazioni introdotte da tali atti normativi non mutano o comunque incidono in alcun modo sulla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni nella materia dell'istruzione professionale, cosi' come delineate dal d.P.R. n. 616/1977 e soprattutto dalla legge quadro n. 845/1978. Si legge testualmente al riguardo nella circolare mministeriale da ultimo cit. (1/3/89 prot. n. CAPL/II/1163/7): "... le innovazioni... della normativa comunitaria, non mutano in alcun modo la distribuzione delle competenze tra Stato e regione,......, dovendosi quindi considerare pienamente confermato il valore della legge-quadro n. 845/1978, laddove in particolare assegna al Ministero del lavoro la competenza sui rapporti con il Fondo sociale europeo (art. 18, lettera c) e alle regioni la competenza ad autorizzare, nell'ambito dei piani e dei programmi di cui all'art. 5 della citata legge n. 845/1978, la presentazione delle domande di contributo, per il tramite del Ministero del lavoro (art. 24, primo comma". Il secondo dato che emerge dai regolamenti e' che non vengono affatto privilegiate le azioni tendenti alla promozione della occupazione. La lotta contro la disoccupazione di lunga durata costituisce uno dei cinque obbiettivi, per il cui raggiungimento vanno impiegati i Fondi strutturali, ma non certo l'unico o il principale. Da un punto di vista generale possiamo affermare che tutte le azioni perseguibili possono contribuire piu' o meno direttamente a combattere il fenomeno della disoccupazione e sicuramente le attivita' dirette a fornire ai giovani delle "professionalita'", ma cio' non giustifica la presa di posizione del Ministero nei confronti delle regioni con la circolare che viene qui impugnata. Seguendo il ragionamento del Ministero si finirebbe per annullare qualsiasi competenza delle regioni in materia di istruzione artigiana e professionale in quanto di per se' concernente interventi rilevanti per l'occupazione giovanile. 3. - La circolare impugnata si pone in netto contrasto con gli ambiti di competenza regionale nella materia della istruzione artigiana e professionale cosi' come attribuita alle regioni di diritto comune dall'art. 117 della Costituzione e delineata dagli artt. 35 e ss. del d.P.R. n. 616/1977 e dalla legge n. 645/1978. L'art. 35 cit. trasferisce alle regioni tutte le funzioni amministrative in tale materia, con la sola esclusione delle attivita' dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria. Le funzioni trasferite ricomprendono necessariamente quelle di vigilanza e controllo, che costituiscono una fase del procedimento amministrativo in generale. Ne e' conferma la specifica previsione secondo cui nel trasferimento e' financo contemplata la vigilanza sull'attivita' privata di istruzione artigiana e professionale (art. 35, u.p.), mentre e' stabilita la riserva allo Stato della sola vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale (art. 40 n. 1). La legge quadro non muta la disciplina del 616, individuando come campi di intervento delle regioni quelli della programmazione, attuazione, finanziamento e organizzazione delle attivita' di formazione professionale (artt. 4, lett. a) e art. 5). L'organizzazione comporta da un lato la fase di programmazione (programmi regionali di sviluppo pluriennale e piani annuali di attuazione) e dall'altro quella attuativa-operativa attraverso strutture pubbliche o enti e strutture associative o cooperative convenzionate. Nel momento in cui si riconosce la competenza regionale nella fase di progettazione ed in quella di attuazione, non si riesce a comprendere come possa ritenersi che permanga allo Stato la funzione di controllo e vigilanza, sia pure in concorso con quelle regionali. Del resto la legge quadro, nell'elencare le competenze dello Stato (art. 18), non contiene alcuna disposizione al riguardo. La Corte costituzionale con la sentenza n. 216/1987, contrariamente a quanto si assume nella circolare, non ha inteso legittimare la potesta' di vigilanza e controllo dello Stato in via generale, ma ha affermato per un verso la legittimita' statale di controlli a campione nei quali vanno pero' associate le Regioni via via interessate, per l'altro ha precisato che gli stessi non sono invasivi della competenza regionale solo se rivolti ad azioni promosse da un ente pubblico operante in piu' regioni o sull'intero territorio nazionale. Anche in tali casi, aggiunge la Corte, rimane immutata la competenza delle singole, regioni di svolgere propri controlli nel proprio territorio. La Corte percio' considera l'intervento statale una eccezione alla regola di distribuzione delle competenze tra Stato e regioni nella materia della istruzione professionale, legittimandolo solo per il carattere interregionale o nazionale delle azioni considerate. La circolare estende invece e generalizza la potesta' di controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, affidandone la esecuzione agli Ispettorati provinciali e quindi ad organi capillarmente presenti nel territorio di ogni regione. Il controllo viene qualificato giuridicamente, nell'ultima parte della circolare, come "funzione di prevenzione" e l'azione degli ispettorati come avente "natura meramente di polizia amministrativa", sia diretta a prevenire che a sanzionare. Anche sotto questo profilo la circolare e' invasiva della competenza regionale dal momento che a norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616/1977 le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad esse trasferite o delegate. 4. - La circolare, sempre al fine di giustificare la potesta' di controllo del Ministero e dei suoi organi periferici, contiene due elenchi, il primo relativo alle competenze concorrenti tra il Ministero e le regioni, il secondo a quelle esclusive dell'apparato centrale. Gli elenchi sono frutto, in larga parte, di una lettura fuorviante della normativa di riferimento e lesiva della competenza regionale. Sarebbero competenze "concorrenti" l'inoltre alla C.E.E. ed il finanziamento inategrativo dei progetti ammessi ai contributi comunitari, la presentazione dei progetti di formazione predisposti dalle regioni e finalizzati a specifiche occasioni di impiego, l'istituzione del Fondo di rotazione per favorire l'accesso al F.S.E. e al Fondo regionale europeo e le missioni dei fondi a finalita' strutturali, rispettivamente disciplinate dagli artt. 18, lett. g), 24 e 25 della legge n. 845/1978 e dal reg. CEE n. 2052/1988 del 24 giugno 1988. Senonche', da un attento esame della normativa richiamata, e' facile che l'inoltro e la presentazione dei progetti, la cui autorizzazione spetta esclusivamente alle regioni, sono funzioni puramente strumentali che discendono dall'essere lo Stato il soggetto legittimato ad agire con la comunita'. Esse non modificano l'assetto delle competenze nella materia istruzione professionale. Quanto al Fondo di rotazione presso il Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 25 cit. con gestione autonoma fuori bilancio, esso rappresenta una fonte integrativa di finanziamento, ma parimenti non incide sull'assetto delle competenze. Le missioni dei Fondi a finalita' strutturali, delineate all'art. 2 del reg. CEE n. 2052 cit. sono molteplici e ricomprendono la istruzione professionale, gli investimenti produttivi, gli incentivi a favore della occupazione ecc. La normativa comunitaria, come riconosce lo stesso Ministero, non modifica pero' la distribuzione delle competenze tra lo Stato e le regioni nella materia in esame. Anche per quanto concerne le funzioni che il Ministero rivendica in via esclusiva, va rilevato che alcune di esse, e precisamente quelle di cui all'art. 18, lettere h ) e i), sono svolte di intesa con le regioni e tramite le stesse (lett. h) o addirittura su loro iniziativa (lett. i), per cui l'attivita' di vigilanza e controllo rientra nell'ambito delle funzioni attribuite all'ente locale. Le altre indicate nell'allegato 2 della circolare, salvo quelle concernenti competenze espressamente riservate allo Stato dalla legge (artt. 18 e 26, della legge n. 845/1978), interessano solo marginalmente ed eventualmente le attivita' di formazione professionale, ma vanno pur sempre coordinate con la disciplina della legge quadro.