IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
                             O S S E R V A
    Bruscia   Fulvia  ha  proposto  opposizione  avverso  il  precetto
 notificatole  dalla   soc.   Compagnia   italiana   prestiti   S.r.l.
 disconoscendo  l'autenticita'  della propria firma che figura apposta
 sulle cambiali allegate a fondamento del precetto e della  minacciata
 esecuzione.
    La  stessa  Bruscia  ha  chiesto ai sensi dell'art. 64 della legge
 cambiaria la sospensione della minacciata esecuzione, sospensione che
 secondo  la  prevalente  giurisprudenza  puo'  essere disposta ancora
 prima del suo inizio (Cass. n. 2275 del 10 agosto 1963, Cass. n. 5299
 del 18 settembre 1980, Cass. n. 5495 del 9 settembre 1986).
    L'istanza  dovrebbe  essere  accolta  poiche'  allo stato, e salve
 ovviamente diverse future risultanze processuali, il  disconoscimento
 della  firma  trova  riscontro nella versione dei fatti esposta dalla
 stessa societa' convenuta (ed invero ne' questa  ne'  coloro  che  le
 girarono  i  titoli,  videro  la  Bruscia  sottoscrivere i titoli che
 vennero loro consegnati gia' sottoscritti da Filomia  Bruno,  coniuge
 della Bruscia).
    Il  problema che si pone e' pero' quello concernente l'imposizione
 di una cauzione, sempre necessaria secondo la lettera della  norma  e
 secondo  consolidata  interpretazione giurisprudenziale e non rimessa
 come in altri casi analoghi (artt. 624 e 668 del  c.p.c.,  art.  1172
 del cod. civ. ecc....) al potere discrezionale del giudice.
    La  imposizione  necessaria  di una cauzione anche nel caso in cui
 l'opposizione si basi su un fatto tanto grave quale la falsita' della
 firma  ed  appaia  ad un primo esame non priva di fondamento rende, a
 parere  di  questo  pretore,  l'art.   64   della   legge   cambiaria
 costituzionalmente   illegittimo:   sia   perche'  pone  un  ostacolo
 irragionevole alla tutela dei propri diritti in sede  giurisdizionale
 (art.  24  della  Costituzione); sia perche' crea delle disparita' di
 trattamento tra cittadini  abbienti  che  possono  quindi  pagare  la
 cauzione  e  conseguire  cosi'  la  sospensione  della  esecuzione  e
 cittadini non abbienti che non possono farlo o possono farlo soltanto
 a  costo di notevoli sacrifici (art. 3 della Costituzione) nonostante
 la bonta' delle proprie ragioni.
    Sarebbe viceversa conforme ai principi costituzionali rimettere al
 potere discrezionale del  giudice  la  possibilita'  di  imporre  una
 cauzione o meno.
    La questione di costituzionalita' che questo pretore si appresta a
 sollevare d'ufficio, concernendo il contenuto del  provvedimento  che
 dovrebbe  essere  adottato nel caso in esame, e' dunque oltre che non
 manifestamente infondata anche rilevante ai fini della decisione.