IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; O S S E R V A Bruscia Fulvia ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole dalla soc. Compagnia italiana prestiti S.r.l. disconoscendo l'autenticita' della propria firma che figura apposta sulle cambiali allegate a fondamento del precetto e della minacciata esecuzione. La stessa Bruscia ha chiesto ai sensi dell'art. 64 della legge cambiaria la sospensione della minacciata esecuzione, sospensione che secondo la prevalente giurisprudenza puo' essere disposta ancora prima del suo inizio (Cass. n. 2275 del 10 agosto 1963, Cass. n. 5299 del 18 settembre 1980, Cass. n. 5495 del 9 settembre 1986). L'istanza dovrebbe essere accolta poiche' allo stato, e salve ovviamente diverse future risultanze processuali, il disconoscimento della firma trova riscontro nella versione dei fatti esposta dalla stessa societa' convenuta (ed invero ne' questa ne' coloro che le girarono i titoli, videro la Bruscia sottoscrivere i titoli che vennero loro consegnati gia' sottoscritti da Filomia Bruno, coniuge della Bruscia). Il problema che si pone e' pero' quello concernente l'imposizione di una cauzione, sempre necessaria secondo la lettera della norma e secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale e non rimessa come in altri casi analoghi (artt. 624 e 668 del c.p.c., art. 1172 del cod. civ. ecc....) al potere discrezionale del giudice. La imposizione necessaria di una cauzione anche nel caso in cui l'opposizione si basi su un fatto tanto grave quale la falsita' della firma ed appaia ad un primo esame non priva di fondamento rende, a parere di questo pretore, l'art. 64 della legge cambiaria costituzionalmente illegittimo: sia perche' pone un ostacolo irragionevole alla tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale (art. 24 della Costituzione); sia perche' crea delle disparita' di trattamento tra cittadini abbienti che possono quindi pagare la cauzione e conseguire cosi' la sospensione della esecuzione e cittadini non abbienti che non possono farlo o possono farlo soltanto a costo di notevoli sacrifici (art. 3 della Costituzione) nonostante la bonta' delle proprie ragioni. Sarebbe viceversa conforme ai principi costituzionali rimettere al potere discrezionale del giudice la possibilita' di imporre una cauzione o meno. La questione di costituzionalita' che questo pretore si appresta a sollevare d'ufficio, concernendo il contenuto del provvedimento che dovrebbe essere adottato nel caso in esame, e' dunque oltre che non manifestamente infondata anche rilevante ai fini della decisione.