ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge
 Regione Veneto 7 settembre 1982,  n.  44  (Norme  per  la  disciplina
 dell'attivita'  di  cava),  promosso  con  la  ordinanza emessa il 18
 luglio 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza,
 sul  ricorso proposto dalla S.p.a. ESCO ed altra contro l'Ufficio del
 Registro di Bassano del Grappa,  iscritta  al  n.  166  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 luglio 1989 la Commissione
 tributaria di secondo grado di Vicenza, sul  ricorso  proposto  dalla
 S.p.a.  ESCO  ed  altra  contro l'Ufficio del Registro di Bassano del
 Grappa, ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli  artt.  119  e  23 della Costituzione, dell'art. 20
 della legge Regione  Veneto  7  settembre  1982,  n.  44,  per  avere
 introdotto  "un  onere  tributario  non  contemplato espressamente da
 legge dello Stato";
      che e' intervenuta nel giudizio la Regione Veneto;
    Considerato   che   l'erogazione  pecuniaria  suddetta  nella  sua
 disciplina rivela  assenza  di  specifiche  connotazioni  tributarie,
 poiche'  non  si  rinvengono  ne'  i  presupposti  di  una indistinta
 imposizione ne' quelli  di  tassazione  specifica  per  un  richiesto
 servizio;
      che  la  prestazione  in  questione  esorbitando,  pertanto, dal
 complesso dei fenomeni tributari non incide sui  contenuti  dell'art.
 119 Cost.;
      che,   peraltro,   la  norma  in  parola,  riconnettendosi  alle
 pianificazioni urbanistiche, e cosi' inserendosi
 nel  processo  di  gestione del territorio, appare riconducibile agli
 enunciati dell'art. 23 Cost. (confr. sentenza
 n. 167 del 1986);
      che,   pertanto,   la  questione,  cosi'  come  prospettato,  e'
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;