ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 21, sesto
 comma, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio annuale pluriennale dello Stato) e 19 della
 legge  30  aprile  1969,  n.   153   (Revisione   degli   ordinamenti
 pensionistici  e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con
 ordinanza emessa il 23  novembre  1989  dal  Pretore  di  Milano  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Berruti  Giovanni  e l'I.N.P.S.,
 iscritta al n. 336 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  23, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto  l'atto di costituzione di Berruti Giovanni ed altri nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  nella  causa  promossa  da  Berruti Giovanni contro
 l'I.N.P.S. diretta ad ottenere la riliquidazione della pensione a lui
 corrisposta,   il   Pretore  di  Milano  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 21, sesto comma, della legge 11
 marzo  1988, n. 67, nella parte in cui non prevede il ricalcolo delle
 pensioni liquidate anteriormente al 1Πgennaio 1988,  per  violazione
 degli  artt.  3,  36,  38,  secondo  comma, e 53 della Costituzione e
 dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte  in  cui
 non   limita   la  retribuzione  assoggettata  a  contribuzione  alla
 concorrenza dell'importo fissato come massimale di retribuzione,  per
 violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione;
      che,  in particolare, si verificherebbe anzitutto una disparita'
 di trattamento tra pensionati per la rilevanza data  ad  un  elemento
 del  tutto  casuale,  quale  e'  la data di collocamento in pensione,
 tanto piu' grave in quanto trattasi di lavoratori che hanno percepito
 retribuzioni   eguali,   hanno   versato  contribuzioni  di  identico
 ammontare ed hanno la stessa anzianita'  contributiva;  ed,  inoltre,
 una   diminuzione   ingiustificata  ed  irrazionale  del  trattamento
 pensionistico  destinato  a  soddisfare  le  esigenze  di  vita   del
 lavoratore,  specie  se lo si lega ad un tetto che non e' adeguato ai
 valori monetari correnti;
      che  le  parti  private,  costituitesi  nel giudizio, sia con le
 deduzioni che con la memoria presentata nella imminenza della  camera
 di consiglio, hanno svolto argomentazioni sostanzialmente identiche a
 quelle della ordinanza di rimessione concludendo per la  declaratoria
 di illegittimita' costituzionale delle disposizioni denunciate;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per  la manifesta infondatezza della questione perche' gia' decisa in
 tal senso da questa Corte;
    Considerato  che  la  stessa questione, ora di nuovo sollevata, e'
 stata gia' dichiarata non  fondata  (sentenza  n.  173  del  1986)  e
 manifestamente  infondata  (ordinanze  n.  120  del 1989 e n. 171 del
 1990);
      che  va ribadita la sussistenza, nella disciplina della materia,
 della discrezionalita' del  legislatore,  i  cui  interventi  per  il
 miglioramento  e  la  perequazione  dei  trattamenti pensionistici si
 realizzano con la gradualita' imposta da scelte di  politica  sociale
 ed  economica,  in  considerazione anche delle esigenze di bilancio e
 delle  finalita'  di  risanamento  e  ripianamento   delle   gestioni
 previdenziali;
      che  per  l'attuazione  dei  predetti  miglioramenti  sono state
 emanate di recente:
       1)  la  legge  11  marzo  1988,  n.  67  (Disposizioni  per  la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato),  che  ha
 stabilito  nuovi  criteri  per  la  determinazione delle pensioni con
 l'art. 21, sesto  comma,  interpretato,  poi,  dall'art.  3,  secondo
 comma-bis,  del  decreto-legge  21  marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla
 legge di conversione 20  maggio  1988,  n.  160,  e,  secondo  quanto
 affermato da questa Corte (sentenza n. 72 del 1990), riferibile anche
 alle pensioni liquidate anteriormente al 1Πgennaio 1988;
       2)  la  legge  29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli
 dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni),  nonche'  il
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio 16 dicembre 1989 (Attuazione
 dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 544 del 1988,  concernente
 elevazione  dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle
 pensioni)  che  hanno  maggiorato  ancora   una   volta   i   livelli
 pensionabili;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;