ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8, lett. b),
 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n.  737  (Sanzioni  disciplinari  per  il
 personale    dell'Amministrazione    di    pubblica    sicurezza    e
 regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso  con  ordinanza
 emessa  l'11  ottobre  1989 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa
 per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto dal  Questore
 di  Ragusa ed altro contro Pampallona Giacomo, iscritta al n. 236 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa per la
 Regione  siciliana,  con  ordinanza  11  ottobre  1989  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione, dell'art. 8, lett.  b),  del  d.P.R.  25  ottobre
 1981, n. 737, nella parte in cui prevede la destituzione di diritto a
 seguito  di  condanna  penale  che  comporti  l'interdizione,   anche
 temporanea, dai pubblici uffici;
    Considerato  che,  successivamente, e' stata promulgata la legge 7
 febbraio 1990, n. 19, la quale all'art. 10  dispone  che  i  pubblici
 dipendenti  destituiti  di  diritto anteriormente alla sua entrata in
 vigore, a domanda sono riammessi in servizio, ove ad essi  non  venga
 inflitta  la  sanzione  della  destituzione  in  sede di procedimento
 disciplinare da promuoversi entro novanta  giorni  dalla  domanda  di
 riammissione;
      che si rende necessario, pertanto, il riesame della rilevanza da
 parte del giudice a quo, della questione promossa alla stregua  dello
 ius superveniens;