ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto dal Questore di Ragusa ed altro contro Pampallona Giacomo, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza 11 ottobre 1989 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in cui prevede la destituzione di diritto a seguito di condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; Considerato che, successivamente, e' stata promulgata la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale all'art. 10 dispone che i pubblici dipendenti destituiti di diritto anteriormente alla sua entrata in vigore, a domanda sono riammessi in servizio, ove ad essi non venga inflitta la sanzione della destituzione in sede di procedimento disciplinare da promuoversi entro novanta giorni dalla domanda di riammissione; che si rende necessario, pertanto, il riesame della rilevanza da parte del giudice a quo, della questione promossa alla stregua dello ius superveniens;