ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 415 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa  il  30  dicembre
 1989  dal  Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
 Venezia nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n.146
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n.14, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Procuratore  della  Repubblica  presso  il Tribunale di
 Venezia, di fronte ad una  denuncia  anonima  trasmessagli  in  copia
 conforme  e per competenza dal Procuratore della Repubblica presso il
 Tribunale di Tolmezzo, riteneva - senza aver esperito alcuna indagine
 -  di  dover  rubricare  il  fatto  come calunnia e, quindi, di dover
 chiedere l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato.
    Il  Giudice  per  le  indagini  preliminari presso il Tribunale di
 Venezia, investito della richiesta di archiviazione, sul  presupposto
 di  non  avere  alcuna  alternativa  rispetto  all'accoglimento della
 stessa, data l'impossibilita', allo stato  degli  atti,  di  indicare
 l'autore   del  reato,  ha,  con  ordinanza  del  30  dicembre  1989,
 sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  112  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  dell'art.  415  del  codice di procedura
 penale "nella parte  in  cui  non  consente  al  G.I.P.  di  indicare
 ulteriori indagini al Pubblico ministero".
    L'art.  409  del codice di procedura penale - argomenta il giudice
 remittente - "consente ed anzi impone" al  giudice  per  le  indagini
 preliminari "un controllo, oltre che di legittimita', anche di merito
 sull'operato del Pubblico  Ministero,  proprio  nell'ottica  di  quel
 bilanciamento  e  reciproco controllo di potesta' che anche nel nuovo
 ordinamento processuale penale e' stato ribadito come  fondamentale";
 per  contro, nel caso di cui all'art. 415, al Giudice per le indagini
 preliminari "viene sottratto il potere di  controllare  non  solo  il
 merito  dell'ipotesi  delittuosa sottoposta al suo esame, ma anche se
 tale  ipotesi  sia  stata  giuridicamente  e  di  fatto   esattamente
 configurata";  di  qui  la  lamentata  violazione sia dell'obbligo di
 esercitare l'azione penale sia  del  principio  di  eguaglianza  "che
 impone  di  trattare  nella  stessa  maniera  fatti  e situazioni che
 presentino aspetti similari".
    2.  -  L'ordinanza,  ritualmente notificata e comunicata, e' stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n.14, prima serie speciale,  del
 4 aprile 1990.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile, in quanto
 non viene esplicitato  in  alcun  modo  quale  tipo  di  indagini  il
 pubblico   ministero   avrebbe  potuto  espletare  proficuamente,  o,
 comunque, infondata, in quanto l'art. 409 del  nuovo  codice  sarebbe
 applicabile  a  tutte  le  ipotesi  di archiviazione, compresa quella
 all'esame del giudice remittente.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  giudice  a  quo  mette  in  discussione la legittimita'
 costituzionale dell'art. 415 del codice di  procedura  penale  "nella
 parte in cui non consente al G.I.P. di indicare ulteriori indagini al
 Pubblico Ministero",  una  volta  che  questi  gli  abbia  presentato
 richiesta  di  archiviazione  per essere ignoti gli autori del reato,
 diversamente da "quanto invece disposto dall'art. 409"  dello  stesso
 codice,  allorche' la richiesta di archiviazione sia stata presentata
 per infondatezza della notizia  di  reato.  La  norma  denunciata  si
 troverebbe  in  contrasto  sia  con l'art. 3 della Costituzione, "che
 impone di trattare  nella  stessa  maniera  fatti  e  situazioni  che
 presentino  aspetti similari", sia con l'art. 112 della Costituzione,
 che, nel prevedere "l'obbligo per il Pubblico Ministero di esercitare
 l'azione  penale",  non  puo'  prescindere dall'imporre "al G.I.P. un
 controllo sull'operato del Pubblico Ministero, proprio nell'ottica di
 quel  bilanciamento  e  reciproco controllo di potesta' che anche nel
 nuovo  ordinamento  processuale  penale  e'   stato   ribadito   come
 fondamentale".
    2.  -  Ad  avviso  dell'Avvocatura  dello  Stato, prima ancora che
 "infondata",  la   questione   proposta   "deve   essere   dichiarata
 inammissibile  per  difetto  di  rilevanza",  in  quanto  "il giudice
 remittente non esplicita in alcun modo quale tipo di  indagini  nella
 specie il pubblico ministero avrebbe" da "proficuamente espletare".
    Tale  eccezione  non  e', pero', suscettibile di accoglimento, non
 potendosi pretendere che ad esplicitare le indagini da  compiere  sia
 un  giudice  che  ritiene  a  se'  preclusa dal legislatore qualsiasi
 indicazione al riguardo e che, appunto per questa  ragione,  denuncia
 l'illegittimita'  costituzionale della norma fonte della preclusione.
    La questione va, pertanto, esaminata nel merito.
    3.  -  Secondo  l'ordinanza  di  rimessione,  l'impossibilita'  di
 indicare ulteriori indagini al  pubblico  ministero  nell'ipotesi  di
 archiviazione  richiesta  ai  sensi  dell'art.  415, primo comma, del
 codice di procedura penale, quando, cioe', "e'  ignoto  l'autore  del
 reato",  sarebbe  una conseguenza del fatto che tale articolo - se si
 eccettua il caso in cui il giudice  "ritiene  che  il  reato  sia  da
 attribuire  a persona gia' individuata", cosi' da dover ordinare "che
 il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie  di  reato"
 (art.  415,  secondo  comma, seconda parte), caso "evidentemente" non
 riscontrabile nella specie - non lascerebbe spazio ad altra soluzione
 all'infuori  di  quella consistente nell'accoglimento della richiesta
 di archiviazione. Da cio' l'assoluta necessita'  di  addivenire  alla
 pronuncia  del  relativo decreto motivato da parte del giudice per le
 indagini preliminari ed alla  restituzione  degli  atti  al  pubblico
 ministero (art. 415, secondo comma, prima parte).
    Ben altrimenti articolata si presenta, al confronto, la disciplina
 che gli  artt.  408-410  dedicano  all'ipotesi  in  cui  il  pubblico
 ministero  presenti richiesta di archiviazione per infondatezza della
 notizia di reato. Qui le alternative sono svariate, e tutte descritte
 in  modo  minuzioso.  Ecco la prima: o il giudice accoglie su'bito la
 richiesta di archiviazione, nel qual caso "pronuncia decreto motivato
 e  restituisce  gli  atti  al  pubblico  ministero"  (art. 409, primo
 comma), oppure "fissa la data dell'udienza in camera  di  consiglio",
 procedendo  "nelle  forme  previste  dall'articolo  127"  (art.  409,
 secondo e terzo comma). A seguito di  tale  udienza,  ecco  le  altre
 possibili   scelte:   o  il  giudice  "ritiene  necessarie  ulteriori
 indagini", nel  qual  caso  "le  indica  con  ordinanza  al  pubblico
 ministero,  fissando  il  termine indispensabile per il compimento di
 esse" (art. 409, quarto comma); fuori di tale evenienza, o  "accoglie
 la  richiesta  di  archiviazione" o "dispone con ordinanza che, entro
 dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione", in  vista
 della   fissazione   dell'udienza  preliminare  entro  i  due  giorni
 successivi (art. 409, quinto comma), il che, ovviamente,  potra'  poi
 avvenire  anche  dopo il compimento delle ulteriori indagini indicate
 al pubblico ministero.
    4.   -  Certo,  nell'ipotesi  in  cui  l'archiviazione  sia  stata
 richiesta per essere "ignoto l'autore del reato" non possono  trovare
 posto,  per  insuperabili  ragioni  sistematiche, ne' la formulazione
 dell'imputazione ne' la fissazione dell'udienza preliminare,  momenti
 che  presuppongono  entrambi  l'attribuzione del reato a persona gia'
 individuata.
    L'unica alternativa all'archiviazione resterebbe, pertanto, quella
 dell'indicazione di ulteriori indagini al pubblico ministero da parte
 del  giudice  per  le  indagini  preliminari.  Ma proprio il silenzio
 serbato sul punto dall'art. 415 induce il giudice a quo a  trarre  la
 conclusione  che  nel  caso di richiesta di archiviazione ex art. 415
 non possa trovare applicazione il quarto comma dell'art. 409, ove e',
 appunto,  contemplata  l'ipotesi  che  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari indichi con  ordinanza  ulteriori  indagini  al  pubblico
 ministero.  Ne consegue la denuncia d'illegittimita' qui in esame con
 riguardo agli artt. 3 e 112 della Costituzione.
    5.  -  Come  osserva l'Avvocatura dello Stato, gli ostacoli che si
 oppongono ad un'estensione dell'art. 409, quarto comma, all'art.  415
 non sono, pero', insuperabili.
    L'essersi  il  legislatore  astenuto dall'operare per l'ipotesi di
 archiviazione  prevista  dall'art.  415  un  rinvio  "globale"   alle
 "disposizioni degli articoli 408, 409 e 410" - a differenza di quanto
 disposto per gli "altri casi di archiviazione" disciplinati dall'art.
 411  (mancanza  di  una  condizione di procedibilita', estinzione del
 reato, non previsione del fatto come reato) - non comporta di per se'
 che  l'art. 409, quarto comma, non debba trovare applicazione in sede
 di art. 415, ben potendo l'assenza di un rinvio  del  genere  trovare
 sufficiente  spiegazione  nella gia' rilevata sicura inapplicabilita'
 all'archiviazione per essere  ignoto  l'autore  del  reato  di  altre
 previsioni concernenti l'archiviazione per infondatezza della notizia
 di reato, quali, ad esempio, gia' lo si  e'  rilevato,  la  pronuncia
 dell'ordinanza  per  la formulazione dell'imputazione e la fissazione
 dell'udienza preliminare. La mancanza  di  un  rinvio  "globale"  non
 significa,  infatti, che anche le prescrizioni compatibili seguano la
 sorte di quelle incompatibili. Anzi,  e'  proprio  la  finalita'  che
 accomuna  tutte  le  varie  ipotesi  di  archiviazione a giustificare
 l'estensione, dall'ipotesi-base (archiviazione per infondatezza della
 notizia  di  reato)  all'ipotesi dell'art. 415 (archiviazione perche'
 ignoto  l'autore  del  reato),  di  quanto  risulta  compatibile  con
 quest'ultima,  correlativamente  alla non estensibilita' di quanto si
 appalesa, invece, incompatibile con essa.
    Una volta cosi' inquadrati i rapporti fra l'art. 409 e l'art. 415,
 diventa possibile un'interpretazione del comma impugnato tale da  far
 emergere  una  figura di giudice per le indagini preliminari in grado
 di indicare al pubblico  ministero  gli  approfondimenti  non  ancora
 compiuti  e,  quindi,  non  vincolato  alla  pronuncia del decreto di
 archiviazione  nemmeno  quando  non  gli   sia   possibile   ordinare
 l'iscrizione  nel  registro  delle  notizie  di reato del nome di una
 persona gia' individuata.