ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 263- ter del
 codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il
 6  febbraio  1990  dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a
 carico di Ciaramitaro  Antonio,  iscritta  al  n.  254  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 febbraio
 1990 ha sollevato, in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' dell'art. 263- ter del codice di procedura
 penale  del  1930,  nella  parte  in   cui,   secondo   la   costante
 giurisprudenza  della  Corte  di cassazione, "rende priva di sanzione
 processuale la violazione dei  termini  risultanti  dalla  somma  del
 termine  di  24  ore previsto per la trasmissione degli atti da parte
 dell'autorita' che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame  e
 di  quello  previsto  per  la  decisione  del  tribunale";  e che nel
 giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  l'ordinanza di rimessione si limita a denunciare
 una mera disparita' di  fatto,  derivante  dalla  maggiore  o  minore
 sollecitudine  nell'invio  degli atti, ad opera dell'autorita' che ha
 emesso il provvedimento impugnato, al giudice del  riesame,  e,  come
 tale, ininfluente sotto il profilo della legittimita' costituzionale,
 non incidendo sulla legittimita' di una norma  le  eventuali  carenze
 relative  alla  sua  concreta  applicazione (v. ordinanze n. 1059 del
 1988, n. 505 del 1987);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;