IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 221 del 1990, proposto da Miglio Giannino, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Brescia, via Moretto n. 42/A, contro il C.R.C. di Milano, in persona del presidente pro-tempore, la regione Lombardia, in persona del presidente della giunta pro-tempore, non costituitisi in giudizio e nei confronti dell'U.S.S.L. n. 41 di Brescia, in persona del presidente pro-tempore, non costituitasi in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'ordinanza 29 novembre 1989, n. 127850 con la quale il comitato regionale di controllo ha annullato la deliberazione 11 ottobre 1989, n. 2294 del comitato di gestione dell'U.S.S.L. n. 41 di Brescia, concernente il trattenimento in servizio del ricorrente quale primario del servizio psichiatrico, fino al raggiungimento del massimo pensionabile e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Vista la propria ordinanza n. 148/1990 emessa nell'odierna camera di consiglio; Visti gli atti tutti della causa; Udito, nella camera di consiglio del 30 marzo 1990 il dott. Renato Righi; Udito, altresi', l'avv. Mauro Ballerini per il ricorrente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con atto notificato il 21/22 febbraio 1990, e depositato il successivo 1ยบ marzo 1990, il ricorrente, quale primario del servizio psichiatrico dell'U.S.S.L. n. 41 di Brescia, ha impugnato chiedendone incidentalmente la sospensione - l'ordinanza 23 novembre 1989, n. 127850, con la quale il comitato regionale di controllo ha annullato, per ritenuta violazione dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, la deliberazione dell'11 ottobre 1989, n. 2294 del comitato di gestione dell'ente di appartenenza, che aveva disposto il suo trattenimento in servizio fino al raggiungimento del massimo pensionabile e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. Avverso il suddetto atto negativo di controllo egli deduce: I) violazione del combinato disposto dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 e dell'art. 26 del regolamento organico dell'amministrazione provinciale di Brescia, vigente nel 1953, anno di entrata in carriera del ricorrente, in quanto a tenore di quest'ultima disposizione regolamentare al medesimo sarebbe garantito il diritto del collocamento a riposo non prima di aver maturato i quaranta anni di servizio; II) illegittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 in riferimento agli artt. 3, 97 e 36 della Costituzione; III) eccesso di potere, sotto vari profili, per la mancata valutazione del pubblico interesse in ordine all'impatto negativo, per la struttura pubblica entro cui il ricorrente opera con un apporto di grande contenuto professionale, che il suo prematuro allontanamento potrebbe provocare. Con separata ordinanza, pronunciata nella stessa odierna camera di consiglio, il collegio ha accolto provvisoriamente la suindicata domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, rinviando ogni definitiva pronuncia in sede cautelare, all'esito del promuovendo giudizio di costituzionalita'. D I R I T T O