IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il pretore di Termini Imerese, con funzioni di giudice per le indagini preliminari; Vista l'opposizione a decreto penale di condanna per il reato p. e p. dagli artt. 56 e 515 del c.p., avanzata dall'imputato: Coniglio Giuseppe, nato a Gratteri il 1ยบ maggio 1959, con contestuale richiesta di giudizio abbreviato; Preso atto della mancata prestazione del consenso da parte del p.m., entro il termine previsto dall'at. 464, primo comma, del c.p.p.; Rilevata la definibilita' del processo allo stato degli atti; Rilevata la omogeneita' di disciplina concernente l'introduzione, nell'ambito dell'opposizione a decreto penale di condanna, del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.; Ritenuto che la norma di cui all'art. 464, primo comma del c.p.p. rimanda all'art. 446, sesto comma del c.p.p., per quanto concerne la necessita' di motivazione del dissenso del p.m., circa il cosidetto "patteggiamento"; Ritenuta l'applicabilita' della disposizione di cui all'art. 448 del c.p.p., al giudizio successivo all'opposizione, potendo, in tale sede, il giudice valutare la fondatezza del dissenso espresso dal p.m.; Rilevata la mancata previsione dell'obbligo da parte del p.m. di motivare il proprio dissenso circa la richiesta di giudizio abbreviato; Rilevata la impossibilita' per il giudice del dibattimento di sindacare tale dissenso e di procedere, qualora lo ritenga infondato, alla riduzione di pena di cui all'art. 442 del c.p.p.; O S S E R V A La norma di cui all'art. 464 del c.p.p., non prevedendo la posibilita' che il giudice possa valutare la ragionevolezza del dissenso espresso dal p.m., in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato proposta dall'imputato, sembra apparire in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. In relazione all'art. 3 della Costituzione, tale norma da' luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento tra l'imputato che, in fase di opposizione a decreto penale di condanna, abbia fatto richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. e l'imputato che, invece, abbia fatto richiesta di giudizio abbreviato, non potendo, infatti, disconoscersi che, pur avendo ad oggetto l'instaurazione o meno del giudizio abbreviato, il dissenso del p.m. riguardo tale ultima richiesta determina notevoli conseguenze di natura sostanziale, in relazione alla determinazione del quantum della pena. Sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione si rileva che, nell'ottica del nuovo processo penale, non puo' piu' riconoscersi al p.m., in nessun stato e grado del procedimento, una posizione di supremazia sull'imputato, quale, in concreto sembra essere quella risultante dalla mancata previsione della possibilita' di sindacato nei confronti dell'immotivato dissenso del p.m. In relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la norma in esame appare lesiva del principio secondo cui la difesa e' un diritto inviolabile del cittadino, poiche', il p.m. con il proprio dissenso esprime una valutazione negativa circa la richiesta dell'imputato, senza che, tale giudizio, di natura si' processuale ma, come gia' ricordato, con notevoli conseguenze sostanziali, possa trovare un adeguato vaglio di merito da parte dell'organo giudicante. Le considerazioni sopra esposte trovano conforto in quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 66 e 183 del 1990, che, sempre in tema di cosidetti giudizi abbreviati atipici, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 247 dlv. 28 luglio 1989 n. 271 e 452, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il p.m. debba, in caso di dissenso, circa la richiesta di giudizio abbreviato, enunciare le ragioni e nella parte in cui non prevedono che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del p.m., possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988.