IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposto da:
 Tonelli Carlo,  Zini  Giorgio,  Calderoni  Nello,  Ognibene  Walther,
 Aldrovandi Franco, Guizzardi Ede, Bentivogli Elviro, Gaiba Angiolino,
 Benfenati Mafalda, Calzolari Giuseppe, Bernasconi A.  Maria,  Basieri
 Loris,  Calenda Salvatore, Manzone Alessandro, Parmeggiani Francesco,
 Tossani  Guerrino,  Testoni  Loredano,  Rocchetta   Renzo,   Mazzetti
 Domenico,  Grammatico Benito, Ziccardi Domenico, Martinelli Virginio,
 Caporali  Vittorio,  Gasparetto  Gino,  Negroni  Aureliano,   Legnani
 Giuseppe,  Dammicco  Giovanni,  Pasquali  Evangelisti  Altero,  Buosi
 Walther, Arginati Paolo, Gasperini Sergio, Calzi  Paolo,  Baldisserri
 Cesare,  Manfroni  Rolando, Clementi Giovanni, Rosi Luciano, Frabetti
 Enzo, Zanasi Giovanni, Bianconi Silvano, Orlandi Giuseppe,  Franchini
 Oscar,  Landini  Luciano,  Rambaldi Celso, Ballerini Bruno, Mantovani
 Mario, Chiari Giuseppe, Borzatta  Claudio,  Armaroli  Tonino,  Longhi
 Guglielmo,  Bollina  Giuseppe,  Simoni  Alfo, Magli Ettore, Tesorieri
 Pietro, Zamboni Giorgio, Stanghellini G.Roberto, Campagnoli  Giorgio,
 Farne' Fernando, Vezzali Alvaro,, Feroci Giuseppe, Zaccherini Nicola,
 Passerini Giuseppe, Cava Cleardo, Fusilli Mario, Corticelli  Luciano,
 Pinotti   Celestino,   Veronesi  Nerino,  Drusiani  Alfredo,  Ferrari
 Roberto, Franceschini Rinaldo, Morandi Alberto,  Scannavini  Alberto,
 Guizzardi  Sergio,  Budini  Benito,  Pavani  Floriano,  Cavazza Eros,
 Zanarini Giuseppe, Neri Romeo, Dari  Sergio,  Scheda  Augusto,  Berti
 Antonio,  Regazzi  Gaetano, Preti Dario, Tartarini Giancarlo, Badiali
 Giorgio, Ferrara Augusto, Pistore Zeffirino, Zuffi Arnaldo, Arbizzani
 Romano,  Marcheselli  Sergio,  Fabbiani  Remo,  Papi Guido, Guizzardi
 Walther, Spisni Giuseppe, Castellani Guido,  Merighi  Sauro,  Bertani
 Elia,  Muratori  Renato,  Bergami Tonino, Formentin Livio, Marchesini
 Eligio, Grazia Enzo, La Torre Antonio, Ghidini Enzo, Casadei Lazzaro,
 Barbieri  Dionisio,  Orlandi  Ivo,  Campadelli Adele, Tarozzi Renato,
 Solliani-Raschini  Giorgio,  Grosoli  Walther,  Zavorri  Gino,  Rocca
 Elvino,  Bischia Stanislao, Cantelli Arrigo, Venturelli Emilio, Preti
 Alfonso, Cappelli Ettore, Nanetti  Giorgio,  Atti  Italo,  Ballardini
 Ermes,  Gherardi  Gastone,  Passaro Odino, Infantino Oscar, Pirazzini
 Ercole, Toschi Mario, Battanni Ardaro, Dallari Gino, Corradini  Remo,
 Vaccari  Giacomo,  Bellotti  Vittorio,  Barozzi Rino, Cavani Umberto,
 Paltrinieri Ivano, Bellini Ivo, Nori Renato, Scaramagli Loris, Simoni
 Giuseppe,  Climelli  Geo,  Bellini  Mario,  Toselli  Alfredo, Arletti
 Giovanni, Bolzoni Vittorio, Barbieri Alfredo, Tura Angelo,  Calderoni
 Silvano,  Casadio  Romolo,  Spiga  Alberto, Roncaglia Renato, Cignani
 Ebro,  Bartoletti  Arturo,  Fabbri  Walther,  Pizzinelli  Sebastiano,
 Donati  Sergio,  Domeniconi Alfredo, Giorgi Giuseppe, Ragazzi Libero,
 Bellini Gino,  Chieregato  Ottorino,  Conti  Antonio,  Nisi  Edmondo,
 Venturini Benedetto, Togni Selvino, Pirazzini Giovanni, Pini Filippo,
 Padovani Arrigo, Ferrari Olindo, Campi  Giancarlo,  Vannini  Giorgio,
 Zappoli  Giancarlo,  Baraldi  Luciano,  Fini  Matteo, Pagani Adriano,
 Bocchi Luigi, Zabarroni Mario, Quindici Romolo,  Trentini  Giancarlo,
 Bianchi  Ubaldo,  Battistini  Libero,  Grandi Corrado, Diolaiti Elio,
 Battilana Dario, Callegari Ivano, Bonzagni Vinicio,  Matera  Rosario,
 Carnevali  Attilio,  Laghi Gino, Zaghi Giorgio, Libri Domenico, Rabai
 Cesare, Abati Enzo,  Rossi  Carlo,  Degli  Esposti  Giovanni,  Samori
 Luciano,  Ventura Adolfo, Maselli Ottorino, Guermandi Sergio, Regnani
 Romano, Baccolini Augusto, Mastrolembo Barna' Rosario, Barani  Renzo,
 Bozzoli  Dante,  Ambra  Giorgio,  Goldoni  Alfo,  Forni Mauro, Monari
 Vincenzo, Zardi Albertina, Belletti Ambro, Lorchi Corrado, Castellina
 Giovanni,  De  Luca  Siro,  Pelliconi  Giorgio,  Spirandelli Silvano,
 Zanotti Luciano, Bertaggia Angelo, Bagnara Loris, Castagnoli Walther,
 Sala  Aristide, Romiti Giancarlo, Bonora Giampaolo, Bertocchi Arturo,
 Lorenzini Carlo, Marchioni Angelo,  Grimandi  Veliano,  Poggi  Italo,
 Bentivoglio   Luigi,   Pini   Antonio,  Matteini  Salvatore,  Sintoni
 Vincenzo, Scita  Silvano,  Bortolotti  Ermanno,  Bernardini  Armando,
 Pozzetti  Alfredo,  Sitta  Gino,  Masetti  Orazio,  Pizzirani Arturo,
 Giacometti Bruno, Viviani  Giancarlo,  Pinegetti  Renato,  Bortolotti
 Luciano,  Erbacci  Luigi,  Negrelli  Walther,  Albini  Enzo, Zanarini
 Bruno, Maini Arduino, tutti rappresentati e  difesi  dall'avv.  Maria
 Virgilio,  presso  il  cui  studio  sono elettivamente domiciliati in
 Bologna, via Rubbiani n. 3;
    Contro  Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato, Roma, in
 persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore;  -  Ministero  dei
 trasporti, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero del tesoro,
 in persona del Ministro pro-tempore; Direzione compartimentale  delle
 ferrovie   dello   Stato   di   Bologna,  in  persona  del  direttore
 pro-tempore;   tutti   rappresentati   e    difesi    dell'avvocatura
 distrettuale dello Stato e domiciliati presso la stessa a Bologna, in
 via Marsala n. 19; per l'accertamento del diritto  dei  ricorrenti  a
 conseguire  la  riliquidazione  del trattamento di quiescenza fruendo
 degli effetti del  riconoscimento  del  beneficio  economico  di  cui
 all'art.  4,  della  legge  1º  luglio  1982,  n. 426 con condanna al
 pagamento del conguaglio spettante sulla pensione nella misura  cosi'
 determinata, con gli interessi e la rivalutazione, per l'annullamento
 degli atti tutti con cui  l'azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello
 Stato,  il  Ministero  dei  trasporti,  il  Ministero del tesoro e la
 direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Bologna hanno
 disposto e dispongono la corresponsione del trattamento di quiescenza
 per i ricorrenti senza la  rivalutazione  del  beneficio  delle  c.d.
 anzianita' pregresse;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione dell'Avvocatura dello Stato per le
 amministrazioni intimate;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica udienza del 6 dicembre 1989 la relazione del
 primo referendario dott.ssa Giacinta del  Guzzo  e  uditi,  altresi',
 l'avv.  Virgilio  per  i  ricorrenti e l'avv. Mariani dell'avvocatura
 erariale;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    I  ricorrenti,  dipendenti  dell'azienda  autonoma  delle ferrovie
 dello Stato collocati a riposo con decorrenza  compresa  nel  periodo
 dal  1º  luglio 1979 al 31 dicembre 1980 lamentano, con il ricorso in
 esame,  di  essere  stati  esclusi  dalla   rivalutazione,   a   fini
 pensionistici,  della c.d. anzianita' pregressa, rivalutazione che la
 legge  1º  luglio  1982,  n.  426,  recante  "Norme  sul  trattamento
 giuridico  ed  economico  del  personale  dell'azienda autonoma delle
 ferrovie  dello  Stato",  ha  concesso  (art.  4,  quarto  comma)  al
 personale  che,  ancora in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980,
 fosse cessato dal servizio dal successivo 1º gennaio 1981.
    Avverso  il  comportamento  dell'amministrazione  e  gli  atti  di
 attribuzione del trattamento pensionistico deducono, con unico motivo
 di   doglianza   la   censura   di   "illegittimita'   derivata   per
 illegittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della  legge
 1º  luglio 1982, n. 426, in relazione all'art. 3 della Costituzione".
    I ricorrenti, in quanto ancora in servizio attivo alla data del 1º
 ottobre 1978, hanno fruito del beneficio  di  una  prima  valutazione
 economica  delle  anzianita'  pregresse  in  forza dell'art. 15 della
 legge 6 febbraio 1979, n. 42.
    Nella  fase  contrattuale  seguente,  essendo stato il trattamento
 economico del personale dell'azienda autonoma  delle  ferrovie  dello
 Stato  diversificato  rispetto  a  quello  degli altri dipendenti del
 pubblico impiego a seguito dell'entrata  in  vigore  della  legge  22
 dicembre 1980 n. 885 (c.d. contratto ponte) essi hanno anche ottenuto
 miglioramenti retributivi a decorrere dal 1º luglio 1979.
    La  successiva  rivalutazione delle anzianita' pregresse, prevista
 con legge 1º luglio 1982, n. 426, non  e'  stata  invece,  attribuita
 agli  istanti,  in  quanto  l'art.  4, quarto comma, di tale legge ha
 espressamente limitato la spettanza della rivalutazione al  personale
 cessato  dal servizio a decorrere dal 1º gennaio 1981, escludendo, in
 tal modo, tutti coloro che fossero cessati anteriormente.
    Rilevano   i   ricorrenti  come,  per  tutti  gli  altri  pubblici
 dipendenti, la rivalutazione delle  anzianita'  pregresse  sia  stata
 estesa,  ai  soli  fini  del  trattamento  di  quiescenza,  anche  al
 personale cessato dal servizio nel periodo di tempo compreso  fra  le
 decorrenze  del  triennio  contrattuale  1979-1981,  fissate  per  le
 diverse categorie ed il 1º febbraio 1981  (personale  dei  ministeri;
 personale non docente della universita'; personale militare con grado
 inferiore a colonnello; personale della scuola personale delle  poste
 e  telecomunicazioni;  personale dell'amministrazione dei monopoli di
 Stato).
    Il personale delle ferrovie dello Stato sarebbe, pertanto, l'unico
 ad essere  stato  assoggettato  alla  riliquidazione  delle  pensioni
 limitatamente a quelle decorrenti dal 1º gennaio 1981.
    L'istanza  dei  ferrovieri  cessati  dal  servizio  nel periodo 1º
 luglio  1979-31   dicembre   1980,   discriminati   dal   trattamento
 sfavorevole  conseguente  alla  decorrenza  prevista  nella  legge n.
 426/1982, sarebbe, anche, stata recepita a livello  parlamentare  nel
 disegno  di  legge  n.  853/1984  che,  all'art. 3, prevede: "Ai soli
 effetti della rideterminazione della pensione,  a  carico  del  Fondo
 pensioni  per il personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello
 Stato, il beneficio di cui al primo comma dell'art. 4, della legge 1º
 luglio 1982, n. 426, e' esteso d'ufficio, negli importi ivi indicati,
 al personale  ferroviario,  escluso  quello  rivestito  di  qualifica
 dirigenziale,  in  servizio alla data del 30 giugno 1979, cessato dal
 servizio dopo tale data e fino a tutto il 31 dicembre 1980".
    I  ricorrenti,  pur  continuando a nutrire speranze in ordine alla
 modifica normativa in itinere, sostengono che vi siano  elementi  per
 ritenere  illegittimo  il  trattamento loro riservato nel presupposto
 della illegittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma,  della
 legge   1º  luglio  1982,  n.  426  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione.
    L'art.  4,  infatti,  creerebbe  irragionevole  ed  ingiustificata
 disparita' fra pensionati a seconda del momento temporale in cui sono
 maturate le condizioni per il collocamento in quiescenza.
    Poiche'  identico  e'  il  periodo di servizio effettivo, a cui fa
 riferimento il beneficio della valutazione delle anzianita' pregresse
 (servizio  sino  al 31 dicembre 1980), non si comprederebbe per quale
 motivo dovrebbero essere discriminati tra  loro  i  pensionati  sulla
 base della data di cessazione dal servizio.
    Nel  momento  in  cui il legislatore ha disposto di riconoscere un
 beneficio, impostandolo su  un  meccanismo  di  rivalutazione  di  un
 beneficio  precedente  (revisione  ed  aumento  delle  L.  800 di cui
 all'art. 15 legge 42/1979), non  vi  sarebbe  ragionevole  motivo  di
 escludere dalla rivalutazione chi del precedente beneficio aveva gia'
 fruito.
    Atteso  che  la  legge 1º luglio 1982, n. 426 non ha disposto solo
 per  il  futuro,  ma  anche  con  effetto  retroattivo,  ancor   piu'
 irragionevole  sarebbe  la  disparita'  di trattamento tra coloro che
 sono cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1981
 e  la  data di entrata in vigore della legge stessa e coloro che sono
 cessati dal servizio nel periodo 1º luglio 1979-31 dicembre 1980.
    Concludono   i   ricorrenti   chiedendo   che   il  tribunale,  in
 accoglimento delle loro ragioni, voglia dichiarare  rilevante  e  non
 manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale
 dell'art. 4,  quarto  comma,  legge  1º  luglio  1982,  n.  426,  per
 contrasto  con  l'art.  3  della Costituzione, nella parte in cui non
 estende ai dipendenti cessati dal  servizio  con  decorrenza  dal  1º
 luglio  1979  al  31  dicembre  1980  gli effetti, sul trattamento di
 quiescenza, del beneficio economico determinato al primo comma  della
 norma  stessa  e,  conseguentemente,  voglia sospendere il giudizio e
 disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Con  memoria  in data 11 novembre 1988 il difensore dei ricorrenti
 si  e'  diffuso  in  ordine  alla  sussistenza  della   giurisdizione
 dell'adito   tribunale   (anziche'   della   Corte   dei   conti)  in
 considerazione del  fatto  che  i  ricorrenti  stessi  reclamanto  un
 beneficio  economico  correlato alla pregressa anzianita' di servizio
 e, percio', al pregresso  rapporto  d'impiego  dal  quale  deriva  la
 misura della base pensionabile ritenuta ingiusta e lesiva.
    Ha  insistito,  inoltre,  il  predetto  difensore sulla fondatezza
 della sollevata questione  di  legittimita'  costituzionale,  traendo
 spunti  a  favore della propria tesi sia dall'entrata in vigore della
 legge n. 942, del  23  dicembre  1986  (che  non  avrebbe,  comunque,
 eliminato  la lesione economica lamentata dai ricorrenti, in quanto i
 benefici da essa recati in relazione ai trattamenti pensionistici dei
 pubblici   dipendenti  decorrono  dal  1º  gennaio  1986)  sia  dalla
 pronuncia della Corte costituzionale n. 504 del  21  aprile-5  maggio
 1988,  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale parziale
 dell'art. 8 del d.-l. 28 maggio 1981, n. 255, come  modificato  dalla
 legge di conversione 24 luglio 1981, n. 391.
    Con  sentenza  n.  25  del  1989,  emessa a seguito della pubblica
 udienza del 23 novembre 1988, questo tribunale ha ritenuto la propria
 giurisdizione  sulla controversia ed ordinato incombenti istruttori a
 carico dell'ente ferrovie dello Stato.
    Questi ha adempiuto in data 9 aprile 1989.
    Si  e'  successivamente  (14  ottobre 1989) costituito in giudizio
 contestando la fondatezza  del  ricorso  con  riferimento  al  chiaro
 dettato  della  legge  n.  426/1982,  della cui costituzionalita' non
 dovrebbe,  comunque,  dubitarsi  atteso  che  la   disciplina   della
 specifica materia rientra nella discrezionalita' del legislatore.
                             D I R I T T O
    Con  ricorso  notificato  in  data 28 dicembre 1984, gli instanti,
 appartenenti al personale dipendente  della  azienda  autonoma  delle
 ferrovie  dello  Stato,  collocato  a  riposo  nel  periodo 1º luglio
 1979/31 dicembre 1980, mirano ad  ottenere  la  rideterminazione  del
 trattamento  di  attivita' di cui erano in godimento ai soli fini dei
 conseguenti favorevoli effetti sul  trattamento  di  quiescenza  loro
 erogato,  trattamento  che  ritengono  ingiustamnte  discriminato dal
 disposto  di  cui  all'art.  4  della   legge   n.   426/1982,   che,
 nell'atribuire   al   personale   ferroviario   incrementi  economici
 stipendiali, per quanto riguarda il personale cessato  dal  servizio,
 limita  il beneficio della rivalutazione dell'anzianita' pregressa al
 solo personale cessato con decorrenza 1º gennaio 1981 (quarto comma).
    Con  sentenza  n.  25  del  1989,  emessa a seguito della pubblica
 udienza in data  23  novembre  1988,  il  collegio  ha  affermato  la
 sussistenza  della propria giurisdizione nella controversia in esame,
 pur dopo l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n.  210,  la
 quale,  all'art. 23, assegna alla giurisdizione del giudice ordinario
 le controversie di lavoro relative al personale  dell'Ente  "ferrovie
 dello Stato", istituito con la legge stessa.
    Il  giudizio  in  corso  verte,  infatti,  su  di  una  pretesa di
 carattere  economico  attinente  alla  mancata  rideterminazione  del
 trattamento  di  quiescenza  attribuito  a seguito del collocamento a
 riposo, intervenuto tra il 1º luglio 1979 ed il 31 dicembre 1980.
    Trattasi,  quindi,  di  questione  attinente  a rapporti di lavoro
 cessati al momento dell'entrata in vigore della  legge  n.  210/1985,
 sui  quali  quest'ultima,  non  avendo portata retroattiva, non e' in
 grado di incidere.
    Nella   cennata  sentenza,  il  collegio  ha,  altresi',  ritenuto
 sussistere sulla questione propostagli, la  propria  giurisdizione  e
 non  quella  esclusiva  pensionistica  della Corte dei conti, poiche'
 oggetto della controversia stessa non e' ne' il titolo ne' il quantum
 del   trattamento   pensionistico   in  se'  considerato,  bensi'  la
 estensione soggettiva di benefici  economici,  ricollegabili  ad  una
 sopravvenuta  piu'  favorevole  disciplina retributiva concernente la
 specifica categoria di pubblici dipendenti alla  quale  appartenevano
 gli  attuali  istanti,  disciplina  che,  ove  ritenuta applicabile a
 questi ultimi, si riverserebbe sul loro trattamento di quiescenza.
    Il  ricorso  e'  stato,  pertanto,  dichiarato  ammissibile e, con
 riguardo  all'esame  del  merito,  sono  stati  ordinati   incombenti
 istruttori all'Ente ferrovie dello Stato.
    Tali  incombenti  sono stati puntualmente adempiuti dall'Ente che,
 nel costituirsi, ha anche svolto la  propria  difesa  contestando  la
 fondatezza  della sollevata questione di legittimita' costituzionale.
    Venendo  a quest'ultima, che costituisce l'unico motivo di censura
 svolto in gravame, il collegio ritiene che la questione stessa, oltre
 che rilevante in causa - in quanto la norma positiva di cui al quarto
 comma dell'art. 4 della legge n. 426/1982, di indubbia e  chiarissima
 portata   applicativa,   costituisce  ostacolo  all'accertamento  del
 diritto dei  ricorrenti  alla  pretesa  rivalutazione  economica  dei
 servizi pregressi, cui conseguirebbe la rivalutazione del trattamento
 pensionistico in atto goduto - sia anche, fondata.
    Sostengono  i ricorrenti che il disposto di cui al menzionato art.
 4 della legge n. 426/1982, sia illegittimo, per violazione  dell'art.
 3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  (quarto  comma) - con
 riferimento al personale cessato dal servizio  -  l'attribuzione  del
 beneficio della rivalutazione delle anzianita' pregresse - introdotto
 dal primo comma della norma  -  viene  limitato  ai  cessati  dal  1º
 gennaio  1981  creando,  cosi',  in  violazione  dei  principi di cui
 all'art.  3  della  Costituzione,  un'irragionevole   disparita'   di
 trattamento  nei confronti degli ex dipendenti cessati nel periodo 1º
 luglio 1979-31 dicembre 1980,  dipendenti  in  favore  dei  quali  la
 valutazione  dei  servizi  pregressi  resta, in tal modo, ancorata al
 minore importo attribito loro in applicazione della legge 6  febbraio
 1979 n. 42.
    A  conforto della loro tesi i ricorrenti richiamano il trattamento
 riservato dal legislatore alle altre categorie del pubblico  impiego,
 in  relazione  alle quali la rivalutazione delle anzianita' pregresse
 e' stata estesa - ai fini del trattamento di quiescenza  -  anche  al
 personale  cessato  dal  servizio nel corso del triennio contrattuale
 1979-1981 nonche' (memoria dell'11 novembre 1988) la recente sentenza
 costituzionale  n.  504/1988 relativa al personale della scuola posto
 in quiescenza nel periodo 1º giugno 1977-1º aprile 1979.
    Rilevano,  ancora,  che la legge 23 dicembre 1986 n. 942, relativa
 alla  perequazione  dei  trattamenti   pensionistici   dei   pubblici
 dipendenti,   e'   venuta   solo   parzialmente  incontro  alle  loro
 aspettative, in quanto la conseguente favorevole rideterminazione del
 trattamento  economico  decorre  dal  1º  gennaio  1986, e non dal 1º
 gennaio 1981, decorrenza del  beneficio  attribuito  dalla  legge  n.
 426/1982.
    Come  si  e'  detto, la doglianza di illegittimita' costituzionale
 mossa dai ricorrenti appare fondata.
    A  tale  affermazione  il  Collegio  e' pervenuto sulla base delle
 seguenti considerazioni.
    Con  disposizioni  normative emanate negli anni 1979-1980 tutto il
 personale del pubblico impiego statale  (ivi  compreso  quello  delle
 aziende  autonome  ed  escluso  il  personale  dirigenziale) e' stato
 assoggettato al  mutamento  di  status  giuridico  e  di  trattamento
 economico,  conseguente alla sostituzione delle tradizionali carriere
 con le qualifiche funzionali (per il personale delle ferrovie: con le
 categorie) ed i relativi profili professionali (legge 6 febbraio 1979
 n. 42 per il personale FF.SS; d.-l. 20 maggio 1979, n.  163,  per  il
 personale  civile  e  militare  dello Stato; legge 13 agosto 1979, n.
 374, legge 6 dicembre 1979, n. 610, art. 1 della legge 20 marzo  1980
 n.  75,  legge  16  maggio 1980, n. 175, tutte relative alla salvezza
 degli effetti economici del citato d.-l. n. 163/1979  non  convertito
 in  legge;  legge  11  luglio  1980,  n. 312, reante il nuovo assetto
 retributivo-funzionale del personale civile e militare dello  Stato).
    Il   trattamento   economico   del   cennato  personale  e'  stato
 rideterminato  secondo  il  criterio  del   cosi'   detto   "maturato
 economico"  ed, in tale sede, l'anzianita' di servizio acquisita sino
 alla data dell'inquadramento nell'ambito delle qualifiche,  e'  stata
 valutata in termini economici con attribuzione di una somma correlata
 all'entita' del periodo di servizio svolto (d.P.R. 7 giugno 1979,  n.
 221;  d.P.R.  7  giugno  1979,  n. 222; d.P.R. 7 giugno 1979, n. 223;
 d.P.R.  7  giugno  1979,  n.  225,  relativi,   rispettivamente,   ai
 dipendenti  della  scuola,  dell'universita', civili dello Stato, dei
 monopoli di Stato, delle poste e telecomunicazioni; legge 6  febbraio
 1979, n. 42 per i dipendenti delle ferrovie).
    Per  quanto  concerne,  in  particolare, il personale dell'azienda
 FF.SS. anche l'art. 15 della  piu'  volte  citata  legge  n.  42/1979
 analogamente  a  quanto  previsto  dai  dd.PP.RR.  sopra  richiamati,
 stabiliva (primo comma) l'attribuzione,  con  decorrenza  1º  ottobre
 1978,  dell'importo  annuo  di L. 800 per ogni mese, frazione di mese
 superiore a quindici giorni, di servizio di  ruolo  e  non  di  ruolo
 prestato presso l'azienda e presso altre Amministrazioni di Stato.
    Gli  attuali  ricorrenti, collocati a riposo nel periodo 1º luglio
 1979-30 dicembre 1980 hanno fruito, nel corso del servizio,  di  tale
 valutazione di anzianita''
    Con  legge 22 dicembre 1980 n. 885 (recante "Norme di integrazione
 e  modifica  al  trattamento  economico  fisso  ed  accessorio")  gli
 stipendi   del   personale  ferroviario  sono  stati  maggiorati  con
 decorrenza 1º luglio 1979 e con decorrenza 1º agosto 1980 le  tabelle
 stipendiali sono state sostituite.
    Le  pensioni  del  personale  cessato  dal servizio con decorrenza
 successiva al 1º luglio 1979 sono state anch'esse incrementate di  un
 importo  annuo loro non inferiore a L. 865.460 (art. 2, primo comma).
    Con  legge  1º luglio 1982, n. 426, le tabelle stipendiali fissate
 dalla legge n.  885/1980  sono  state  ulteriormente  sostituite  con
 decorrenza  1º  marzo  1981, (art. 1) e, (art. 4), con effetto dal 1º
 gennaio 1981, si e' disposta una nuova valutazione  del  servizio  di
 ruolo e non di ruolo in ragione di determinati importi annui per ogni
 mese o frazione di mese superiore a quindici giorni,  importi  -  per
 ciascuna  categoria  di  destinatari  -  ben  maggiori  delle  L. 800
 pro-mese attribuite in forza dell'art. 15 della legge n. 42/1979. (da
 L. 4.905 per la seconda e terza categoria a L. 5.255 per la settima).
 Il piu' favorevole trattamento dell'anzianita'  pregressa  e'  stato,
 tuttavia,  limitato  per  quanto  riguarda  il  personale cessato dal
 servizio, a quello collocato a riposo con decorrenza 1º gennaio  1981
 (art. 4, quarto comma).
    Tale limitazione, a giudizio del collegio, non puo' trovare alcuna
 ragionevole  giustificazione   nella   diversita'   delle   date   di
 collocamento a riposo.
    Se  e'  vero che nel tempo (come piu' volte affermato dalla stessa
 Corte costituzionale) puo' individuarsi un elemento di per se' idoneo
 a giustificare un differenziato trattamento legislativo nei confronti
 di  situazioni  giuridiche  estrinsecamente  eguali,   va   rilevato,
 infatti,   che,  nella  specie,  il  decorso  del  tempo  non  appare
 ragionevolmente assolvere tale funzione diversificatrice.
    E  cio'  sulla  base di due distinte considerazioni delle quali la
 seconda corrobora la prima.
    In  primo  luogo,  in  quanto  il  beneficio  economico attribuito
 dall'art. 4 della legge n. 426/1982 - di importo ben  piu'  rilevante
 di  quello  concesso  dalla  legge n. 42/1979 - pur essendo correlato
 alla prestazione in un servizio che e' stato  identicamente  valutato
 in  termini  monetari  in  foza  della  stessa legge n. 42 sia per la
 categoria dei collocati a riposo nel periodo decorrente  dalla  prima
 applicazione  della  legge  sino  al  30  dicembre  1980  sia  per la
 categoria di coloro che sono stati successivamente collocati a riposo
 dal 1º gennaio 1981, viene invece - senza una obbiettiva e plausibile
 ragione di differenziazione tra le due categorie  di  ex  dipendenti,
 che   tale   servizio  hanno  entrambe  prestato  e  della  cui  base
 quiescibile esso fa parte - attribuito solo ai cessati dal 1º gennaio
 1981.
   In   secondo   luogo,   in   quanto   la   contestata   limitazione
 nell'attribuzione del beneficio al personale in quiescenza si pone in
 contrasto  con  la ratio perequatrice, che emerge dall'art. 160 della
 legge n. 312/1980, norma  nel  corpo  della  quale  il  personale  in
 quiescenza  dell'azienda  ferroviaria  e'  esplicitamente contemplato
 (terzo comma) quale destinatario - al  pari  del  restante  personale
 civile  e  militare dello Stato - della rivalutazione del trattamento
 di pensione  e  di  buonuscita  conseguente  all'inquadramento  nelle
 qualifiche  funzionali  introdotte dal nuovo ordinamento recato dalla
 stessa legge n. 312/1980 e dalla legge n. 42/1979,  inquadramento  da
 effettuarsi  - ai soli fini di quiescenza - con riguardo al personale
 di cui alla legge n. 42/1979, che fosse in servizio alla data del  1º
 luglio  1977,  e  cessato  dal  servizio  dopo tale data e fino al 30
 settembre 1978 nonche' del personale in serivzio  alla  data  del  1º
 gennaio 1977 e cessato fino al 30 aprile 1978.
    La  richiamata  disposizione,  che appare chiaramente intesa a far
 beneficiare   del   migliore   trattamento   economico   -   connesso
 all'attribuzione del nuovo status giuridico introdotto dalla legge n.
 312/1980 - anche il personale che,  per  essere  stato  collocato  in
 quiescenza  anteriormente  alla  data di applicazione economica della
 nuova normativa - pur ricadendo in quella di  applicazione  giuridica
 di  essa - era rimasto escluso dai benefici stipendiali attribuiti al
 personale in servizio, va collegata, altresi',  con  quanto  disposto
 dal precedente art. 152 con riguardo alla disciplina dell'anzianita'.
 Con tale disposizione, come affermato dalla Corte costituzionale  con
 sentenza  n.  504 del 1988, il legislatore ha programmato un graduale
 riconoscimento - a cominciare  dal  triennio  contrattuale  1979-1981
 della  eventuale  maggiore anzianita' rispetto a quella convenzionale
 valutata in sede di primo inquadramento  ed  ha,  altresi',  ritenuto
 prioritaria  -  a  tali  fini  - la posizione di coloro che avrebbero
 maturato il diritto al trattamento di quiescenza.
    Essendo  venuto  meno  il  legislatore  al  suo impegno in sede di
 emanazione del d.-l. 28 maggio 1981 n. 255, modificato dalla legge di
 conversione   24   luglio  1981  n.  391  (concernente  la  copertura
 finanziaria dei dd.PP.RR. di attribuzione di miglioramenti  economici
 al  personale della scuola di ogni ordine e grado), avendo attribuito
 (art.   8)   il   beneficio   della   rivalutazione   dell'anzianita'
 limitatamente  ai  collocati a riposo dal 1º febbraio 1981, la Corte,
 ha riconosciuto la norma come emessa in violazione dell'art. 3  della
 Costituzione,  nella parte in cui dai cennati miglioramenti economici
 venivano esclusi i collocati a riposo dal 1º giugno 1977 al 1º aprile
 1979,  in  quanto  "l'identificazione  dei soggetti aventi diritto al
 beneficio dell'integrale anzianita' non puo' avere estensione  minore
 di  quella  di  tutto il personale ricompreso nel nuovo inquadramento
 per l'operazione di transizione dall'assetto  gerarchico  all'assetto
 delle qualifiche funzionali".
    L'applicazione di tale ultimo principio, riconducibile nell'ambito
 delle garanzie discendenti dall'art. 3 della  Costituzione,  e'  cio'
 che,  a  parere  del  collegio,  fondatamente  invocano  gli  odierni
 ricorrenti.
    In  favore  delle  ragioni  di  questi  ultimi vanno ulteriormente
 richiamate successive norme positive, che si sono mosse,  sempre  con
 intento  chiaramente  perequativo,  nel  senso del riconoscimento (se
 pure con decorrenza  dall'anno  1986)  delle  pretese  economiche  in
 questa sede vantate.
    Si  tratta  della  legge  17 aprile 1985 n. 141 ("Perequazione dei
 trattamenti pensionistici in  atto  dei  pubblici  dipendenti")  che,
 all'art. 7, ha disposto la riliquidazione (secondo le norme contenute
 nel  d.-l.  28  maggio  1981  n.  255,  convertito  in   legge,   con
 modificazioni dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 e nel d.-l. 5 giugno
 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni  dalla  legge  6
 agosto  1981,  n.  432)  del  trattamento di quiescenza del personale
 civile e militare dello Stato, inquadrato nei livelli  retributivi  a
 norma  degli  artt.  4, 46, 101 e 140 della legge n. 312/1980, la cui
 estensione al personale in quiescenza delle ferrovie e' stata operata
 dall'art.  1  della  legge  23  dicembre 1986, n. 942, ("integrazione
 all'art. 7 della legge 17 aprile 1985 n. 141").
    Gli   stessi   ricorrenti,  pur  lamentando  di  non  aver  ancora
 concretamente percepito gli emolumenti connessi all'entrata in vigore
 della  legge  n.  942/1986,  riconoscono  che questa soddisfa la loro
 pretesa per il periodo a partire dal 1º gennaio 1986.
    In defintiva, apparendo rilevante e non manifestamente infondata -
 con riferimento  all'art.  3  della  Costituzione  -  la  prospettata
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma,
 della legge 1º luglio 1982, n. 426, in  base  al  quale  gli  odierni
 ricorrenti   sono   stati   esclusi  dall'applicazione  dei  benefici
 ricadenti  sul  trattamento  di  quiescenza  previsti   dall'art.   4
 medesimo, il giudizio in corso deve essere sospeso e gli atti rimessi
 alla Corte costituzionale, per  la  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dianzi indicata.