IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Tonelli Carlo, Zini Giorgio, Calderoni Nello, Ognibene Walther, Aldrovandi Franco, Guizzardi Ede, Bentivogli Elviro, Gaiba Angiolino, Benfenati Mafalda, Calzolari Giuseppe, Bernasconi A. Maria, Basieri Loris, Calenda Salvatore, Manzone Alessandro, Parmeggiani Francesco, Tossani Guerrino, Testoni Loredano, Rocchetta Renzo, Mazzetti Domenico, Grammatico Benito, Ziccardi Domenico, Martinelli Virginio, Caporali Vittorio, Gasparetto Gino, Negroni Aureliano, Legnani Giuseppe, Dammicco Giovanni, Pasquali Evangelisti Altero, Buosi Walther, Arginati Paolo, Gasperini Sergio, Calzi Paolo, Baldisserri Cesare, Manfroni Rolando, Clementi Giovanni, Rosi Luciano, Frabetti Enzo, Zanasi Giovanni, Bianconi Silvano, Orlandi Giuseppe, Franchini Oscar, Landini Luciano, Rambaldi Celso, Ballerini Bruno, Mantovani Mario, Chiari Giuseppe, Borzatta Claudio, Armaroli Tonino, Longhi Guglielmo, Bollina Giuseppe, Simoni Alfo, Magli Ettore, Tesorieri Pietro, Zamboni Giorgio, Stanghellini G.Roberto, Campagnoli Giorgio, Farne' Fernando, Vezzali Alvaro,, Feroci Giuseppe, Zaccherini Nicola, Passerini Giuseppe, Cava Cleardo, Fusilli Mario, Corticelli Luciano, Pinotti Celestino, Veronesi Nerino, Drusiani Alfredo, Ferrari Roberto, Franceschini Rinaldo, Morandi Alberto, Scannavini Alberto, Guizzardi Sergio, Budini Benito, Pavani Floriano, Cavazza Eros, Zanarini Giuseppe, Neri Romeo, Dari Sergio, Scheda Augusto, Berti Antonio, Regazzi Gaetano, Preti Dario, Tartarini Giancarlo, Badiali Giorgio, Ferrara Augusto, Pistore Zeffirino, Zuffi Arnaldo, Arbizzani Romano, Marcheselli Sergio, Fabbiani Remo, Papi Guido, Guizzardi Walther, Spisni Giuseppe, Castellani Guido, Merighi Sauro, Bertani Elia, Muratori Renato, Bergami Tonino, Formentin Livio, Marchesini Eligio, Grazia Enzo, La Torre Antonio, Ghidini Enzo, Casadei Lazzaro, Barbieri Dionisio, Orlandi Ivo, Campadelli Adele, Tarozzi Renato, Solliani-Raschini Giorgio, Grosoli Walther, Zavorri Gino, Rocca Elvino, Bischia Stanislao, Cantelli Arrigo, Venturelli Emilio, Preti Alfonso, Cappelli Ettore, Nanetti Giorgio, Atti Italo, Ballardini Ermes, Gherardi Gastone, Passaro Odino, Infantino Oscar, Pirazzini Ercole, Toschi Mario, Battanni Ardaro, Dallari Gino, Corradini Remo, Vaccari Giacomo, Bellotti Vittorio, Barozzi Rino, Cavani Umberto, Paltrinieri Ivano, Bellini Ivo, Nori Renato, Scaramagli Loris, Simoni Giuseppe, Climelli Geo, Bellini Mario, Toselli Alfredo, Arletti Giovanni, Bolzoni Vittorio, Barbieri Alfredo, Tura Angelo, Calderoni Silvano, Casadio Romolo, Spiga Alberto, Roncaglia Renato, Cignani Ebro, Bartoletti Arturo, Fabbri Walther, Pizzinelli Sebastiano, Donati Sergio, Domeniconi Alfredo, Giorgi Giuseppe, Ragazzi Libero, Bellini Gino, Chieregato Ottorino, Conti Antonio, Nisi Edmondo, Venturini Benedetto, Togni Selvino, Pirazzini Giovanni, Pini Filippo, Padovani Arrigo, Ferrari Olindo, Campi Giancarlo, Vannini Giorgio, Zappoli Giancarlo, Baraldi Luciano, Fini Matteo, Pagani Adriano, Bocchi Luigi, Zabarroni Mario, Quindici Romolo, Trentini Giancarlo, Bianchi Ubaldo, Battistini Libero, Grandi Corrado, Diolaiti Elio, Battilana Dario, Callegari Ivano, Bonzagni Vinicio, Matera Rosario, Carnevali Attilio, Laghi Gino, Zaghi Giorgio, Libri Domenico, Rabai Cesare, Abati Enzo, Rossi Carlo, Degli Esposti Giovanni, Samori Luciano, Ventura Adolfo, Maselli Ottorino, Guermandi Sergio, Regnani Romano, Baccolini Augusto, Mastrolembo Barna' Rosario, Barani Renzo, Bozzoli Dante, Ambra Giorgio, Goldoni Alfo, Forni Mauro, Monari Vincenzo, Zardi Albertina, Belletti Ambro, Lorchi Corrado, Castellina Giovanni, De Luca Siro, Pelliconi Giorgio, Spirandelli Silvano, Zanotti Luciano, Bertaggia Angelo, Bagnara Loris, Castagnoli Walther, Sala Aristide, Romiti Giancarlo, Bonora Giampaolo, Bertocchi Arturo, Lorenzini Carlo, Marchioni Angelo, Grimandi Veliano, Poggi Italo, Bentivoglio Luigi, Pini Antonio, Matteini Salvatore, Sintoni Vincenzo, Scita Silvano, Bortolotti Ermanno, Bernardini Armando, Pozzetti Alfredo, Sitta Gino, Masetti Orazio, Pizzirani Arturo, Giacometti Bruno, Viviani Giancarlo, Pinegetti Renato, Bortolotti Luciano, Erbacci Luigi, Negrelli Walther, Albini Enzo, Zanarini Bruno, Maini Arduino, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Virgilio, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bologna, via Rubbiani n. 3; Contro Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore; - Ministero dei trasporti, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore; Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Bologna, in persona del direttore pro-tempore; tutti rappresentati e difesi dell'avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliati presso la stessa a Bologna, in via Marsala n. 19; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a conseguire la riliquidazione del trattamento di quiescenza fruendo degli effetti del riconoscimento del beneficio economico di cui all'art. 4, della legge 1º luglio 1982, n. 426 con condanna al pagamento del conguaglio spettante sulla pensione nella misura cosi' determinata, con gli interessi e la rivalutazione, per l'annullamento degli atti tutti con cui l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il Ministero dei trasporti, il Ministero del tesoro e la direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Bologna hanno disposto e dispongono la corresponsione del trattamento di quiescenza per i ricorrenti senza la rivalutazione del beneficio delle c.d. anzianita' pregresse; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 6 dicembre 1989 la relazione del primo referendario dott.ssa Giacinta del Guzzo e uditi, altresi', l'avv. Virgilio per i ricorrenti e l'avv. Mariani dell'avvocatura erariale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O I ricorrenti, dipendenti dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato collocati a riposo con decorrenza compresa nel periodo dal 1º luglio 1979 al 31 dicembre 1980 lamentano, con il ricorso in esame, di essere stati esclusi dalla rivalutazione, a fini pensionistici, della c.d. anzianita' pregressa, rivalutazione che la legge 1º luglio 1982, n. 426, recante "Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato", ha concesso (art. 4, quarto comma) al personale che, ancora in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980, fosse cessato dal servizio dal successivo 1º gennaio 1981. Avverso il comportamento dell'amministrazione e gli atti di attribuzione del trattamento pensionistico deducono, con unico motivo di doglianza la censura di "illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 1º luglio 1982, n. 426, in relazione all'art. 3 della Costituzione". I ricorrenti, in quanto ancora in servizio attivo alla data del 1º ottobre 1978, hanno fruito del beneficio di una prima valutazione economica delle anzianita' pregresse in forza dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42. Nella fase contrattuale seguente, essendo stato il trattamento economico del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato diversificato rispetto a quello degli altri dipendenti del pubblico impiego a seguito dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980 n. 885 (c.d. contratto ponte) essi hanno anche ottenuto miglioramenti retributivi a decorrere dal 1º luglio 1979. La successiva rivalutazione delle anzianita' pregresse, prevista con legge 1º luglio 1982, n. 426, non e' stata invece, attribuita agli istanti, in quanto l'art. 4, quarto comma, di tale legge ha espressamente limitato la spettanza della rivalutazione al personale cessato dal servizio a decorrere dal 1º gennaio 1981, escludendo, in tal modo, tutti coloro che fossero cessati anteriormente. Rilevano i ricorrenti come, per tutti gli altri pubblici dipendenti, la rivalutazione delle anzianita' pregresse sia stata estesa, ai soli fini del trattamento di quiescenza, anche al personale cessato dal servizio nel periodo di tempo compreso fra le decorrenze del triennio contrattuale 1979-1981, fissate per le diverse categorie ed il 1º febbraio 1981 (personale dei ministeri; personale non docente della universita'; personale militare con grado inferiore a colonnello; personale della scuola personale delle poste e telecomunicazioni; personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato). Il personale delle ferrovie dello Stato sarebbe, pertanto, l'unico ad essere stato assoggettato alla riliquidazione delle pensioni limitatamente a quelle decorrenti dal 1º gennaio 1981. L'istanza dei ferrovieri cessati dal servizio nel periodo 1º luglio 1979-31 dicembre 1980, discriminati dal trattamento sfavorevole conseguente alla decorrenza prevista nella legge n. 426/1982, sarebbe, anche, stata recepita a livello parlamentare nel disegno di legge n. 853/1984 che, all'art. 3, prevede: "Ai soli effetti della rideterminazione della pensione, a carico del Fondo pensioni per il personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il beneficio di cui al primo comma dell'art. 4, della legge 1º luglio 1982, n. 426, e' esteso d'ufficio, negli importi ivi indicati, al personale ferroviario, escluso quello rivestito di qualifica dirigenziale, in servizio alla data del 30 giugno 1979, cessato dal servizio dopo tale data e fino a tutto il 31 dicembre 1980". I ricorrenti, pur continuando a nutrire speranze in ordine alla modifica normativa in itinere, sostengono che vi siano elementi per ritenere illegittimo il trattamento loro riservato nel presupposto della illegittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 1º luglio 1982, n. 426 in relazione all'art. 3 della Costituzione. L'art. 4, infatti, creerebbe irragionevole ed ingiustificata disparita' fra pensionati a seconda del momento temporale in cui sono maturate le condizioni per il collocamento in quiescenza. Poiche' identico e' il periodo di servizio effettivo, a cui fa riferimento il beneficio della valutazione delle anzianita' pregresse (servizio sino al 31 dicembre 1980), non si comprederebbe per quale motivo dovrebbero essere discriminati tra loro i pensionati sulla base della data di cessazione dal servizio. Nel momento in cui il legislatore ha disposto di riconoscere un beneficio, impostandolo su un meccanismo di rivalutazione di un beneficio precedente (revisione ed aumento delle L. 800 di cui all'art. 15 legge 42/1979), non vi sarebbe ragionevole motivo di escludere dalla rivalutazione chi del precedente beneficio aveva gia' fruito. Atteso che la legge 1º luglio 1982, n. 426 non ha disposto solo per il futuro, ma anche con effetto retroattivo, ancor piu' irragionevole sarebbe la disparita' di trattamento tra coloro che sono cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1981 e la data di entrata in vigore della legge stessa e coloro che sono cessati dal servizio nel periodo 1º luglio 1979-31 dicembre 1980. Concludono i ricorrenti chiedendo che il tribunale, in accoglimento delle loro ragioni, voglia dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, legge 1º luglio 1982, n. 426, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende ai dipendenti cessati dal servizio con decorrenza dal 1º luglio 1979 al 31 dicembre 1980 gli effetti, sul trattamento di quiescenza, del beneficio economico determinato al primo comma della norma stessa e, conseguentemente, voglia sospendere il giudizio e disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Con memoria in data 11 novembre 1988 il difensore dei ricorrenti si e' diffuso in ordine alla sussistenza della giurisdizione dell'adito tribunale (anziche' della Corte dei conti) in considerazione del fatto che i ricorrenti stessi reclamanto un beneficio economico correlato alla pregressa anzianita' di servizio e, percio', al pregresso rapporto d'impiego dal quale deriva la misura della base pensionabile ritenuta ingiusta e lesiva. Ha insistito, inoltre, il predetto difensore sulla fondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, traendo spunti a favore della propria tesi sia dall'entrata in vigore della legge n. 942, del 23 dicembre 1986 (che non avrebbe, comunque, eliminato la lesione economica lamentata dai ricorrenti, in quanto i benefici da essa recati in relazione ai trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti decorrono dal 1º gennaio 1986) sia dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 504 del 21 aprile-5 maggio 1988, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 8 del d.-l. 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 1981, n. 391. Con sentenza n. 25 del 1989, emessa a seguito della pubblica udienza del 23 novembre 1988, questo tribunale ha ritenuto la propria giurisdizione sulla controversia ed ordinato incombenti istruttori a carico dell'ente ferrovie dello Stato. Questi ha adempiuto in data 9 aprile 1989. Si e' successivamente (14 ottobre 1989) costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso con riferimento al chiaro dettato della legge n. 426/1982, della cui costituzionalita' non dovrebbe, comunque, dubitarsi atteso che la disciplina della specifica materia rientra nella discrezionalita' del legislatore. D I R I T T O Con ricorso notificato in data 28 dicembre 1984, gli instanti, appartenenti al personale dipendente della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, collocato a riposo nel periodo 1º luglio 1979/31 dicembre 1980, mirano ad ottenere la rideterminazione del trattamento di attivita' di cui erano in godimento ai soli fini dei conseguenti favorevoli effetti sul trattamento di quiescenza loro erogato, trattamento che ritengono ingiustamnte discriminato dal disposto di cui all'art. 4 della legge n. 426/1982, che, nell'atribuire al personale ferroviario incrementi economici stipendiali, per quanto riguarda il personale cessato dal servizio, limita il beneficio della rivalutazione dell'anzianita' pregressa al solo personale cessato con decorrenza 1º gennaio 1981 (quarto comma). Con sentenza n. 25 del 1989, emessa a seguito della pubblica udienza in data 23 novembre 1988, il collegio ha affermato la sussistenza della propria giurisdizione nella controversia in esame, pur dopo l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, la quale, all'art. 23, assegna alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie di lavoro relative al personale dell'Ente "ferrovie dello Stato", istituito con la legge stessa. Il giudizio in corso verte, infatti, su di una pretesa di carattere economico attinente alla mancata rideterminazione del trattamento di quiescenza attribuito a seguito del collocamento a riposo, intervenuto tra il 1º luglio 1979 ed il 31 dicembre 1980. Trattasi, quindi, di questione attinente a rapporti di lavoro cessati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 210/1985, sui quali quest'ultima, non avendo portata retroattiva, non e' in grado di incidere. Nella cennata sentenza, il collegio ha, altresi', ritenuto sussistere sulla questione propostagli, la propria giurisdizione e non quella esclusiva pensionistica della Corte dei conti, poiche' oggetto della controversia stessa non e' ne' il titolo ne' il quantum del trattamento pensionistico in se' considerato, bensi' la estensione soggettiva di benefici economici, ricollegabili ad una sopravvenuta piu' favorevole disciplina retributiva concernente la specifica categoria di pubblici dipendenti alla quale appartenevano gli attuali istanti, disciplina che, ove ritenuta applicabile a questi ultimi, si riverserebbe sul loro trattamento di quiescenza. Il ricorso e' stato, pertanto, dichiarato ammissibile e, con riguardo all'esame del merito, sono stati ordinati incombenti istruttori all'Ente ferrovie dello Stato. Tali incombenti sono stati puntualmente adempiuti dall'Ente che, nel costituirsi, ha anche svolto la propria difesa contestando la fondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale. Venendo a quest'ultima, che costituisce l'unico motivo di censura svolto in gravame, il collegio ritiene che la questione stessa, oltre che rilevante in causa - in quanto la norma positiva di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge n. 426/1982, di indubbia e chiarissima portata applicativa, costituisce ostacolo all'accertamento del diritto dei ricorrenti alla pretesa rivalutazione economica dei servizi pregressi, cui conseguirebbe la rivalutazione del trattamento pensionistico in atto goduto - sia anche, fondata. Sostengono i ricorrenti che il disposto di cui al menzionato art. 4 della legge n. 426/1982, sia illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui (quarto comma) - con riferimento al personale cessato dal servizio - l'attribuzione del beneficio della rivalutazione delle anzianita' pregresse - introdotto dal primo comma della norma - viene limitato ai cessati dal 1º gennaio 1981 creando, cosi', in violazione dei principi di cui all'art. 3 della Costituzione, un'irragionevole disparita' di trattamento nei confronti degli ex dipendenti cessati nel periodo 1º luglio 1979-31 dicembre 1980, dipendenti in favore dei quali la valutazione dei servizi pregressi resta, in tal modo, ancorata al minore importo attribito loro in applicazione della legge 6 febbraio 1979 n. 42. A conforto della loro tesi i ricorrenti richiamano il trattamento riservato dal legislatore alle altre categorie del pubblico impiego, in relazione alle quali la rivalutazione delle anzianita' pregresse e' stata estesa - ai fini del trattamento di quiescenza - anche al personale cessato dal servizio nel corso del triennio contrattuale 1979-1981 nonche' (memoria dell'11 novembre 1988) la recente sentenza costituzionale n. 504/1988 relativa al personale della scuola posto in quiescenza nel periodo 1º giugno 1977-1º aprile 1979. Rilevano, ancora, che la legge 23 dicembre 1986 n. 942, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti, e' venuta solo parzialmente incontro alle loro aspettative, in quanto la conseguente favorevole rideterminazione del trattamento economico decorre dal 1º gennaio 1986, e non dal 1º gennaio 1981, decorrenza del beneficio attribuito dalla legge n. 426/1982. Come si e' detto, la doglianza di illegittimita' costituzionale mossa dai ricorrenti appare fondata. A tale affermazione il Collegio e' pervenuto sulla base delle seguenti considerazioni. Con disposizioni normative emanate negli anni 1979-1980 tutto il personale del pubblico impiego statale (ivi compreso quello delle aziende autonome ed escluso il personale dirigenziale) e' stato assoggettato al mutamento di status giuridico e di trattamento economico, conseguente alla sostituzione delle tradizionali carriere con le qualifiche funzionali (per il personale delle ferrovie: con le categorie) ed i relativi profili professionali (legge 6 febbraio 1979 n. 42 per il personale FF.SS; d.-l. 20 maggio 1979, n. 163, per il personale civile e militare dello Stato; legge 13 agosto 1979, n. 374, legge 6 dicembre 1979, n. 610, art. 1 della legge 20 marzo 1980 n. 75, legge 16 maggio 1980, n. 175, tutte relative alla salvezza degli effetti economici del citato d.-l. n. 163/1979 non convertito in legge; legge 11 luglio 1980, n. 312, reante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato). Il trattamento economico del cennato personale e' stato rideterminato secondo il criterio del cosi' detto "maturato economico" ed, in tale sede, l'anzianita' di servizio acquisita sino alla data dell'inquadramento nell'ambito delle qualifiche, e' stata valutata in termini economici con attribuzione di una somma correlata all'entita' del periodo di servizio svolto (d.P.R. 7 giugno 1979, n. 221; d.P.R. 7 giugno 1979, n. 222; d.P.R. 7 giugno 1979, n. 223; d.P.R. 7 giugno 1979, n. 225, relativi, rispettivamente, ai dipendenti della scuola, dell'universita', civili dello Stato, dei monopoli di Stato, delle poste e telecomunicazioni; legge 6 febbraio 1979, n. 42 per i dipendenti delle ferrovie). Per quanto concerne, in particolare, il personale dell'azienda FF.SS. anche l'art. 15 della piu' volte citata legge n. 42/1979 analogamente a quanto previsto dai dd.PP.RR. sopra richiamati, stabiliva (primo comma) l'attribuzione, con decorrenza 1º ottobre 1978, dell'importo annuo di L. 800 per ogni mese, frazione di mese superiore a quindici giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'azienda e presso altre Amministrazioni di Stato. Gli attuali ricorrenti, collocati a riposo nel periodo 1º luglio 1979-30 dicembre 1980 hanno fruito, nel corso del servizio, di tale valutazione di anzianita'' Con legge 22 dicembre 1980 n. 885 (recante "Norme di integrazione e modifica al trattamento economico fisso ed accessorio") gli stipendi del personale ferroviario sono stati maggiorati con decorrenza 1º luglio 1979 e con decorrenza 1º agosto 1980 le tabelle stipendiali sono state sostituite. Le pensioni del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 1º luglio 1979 sono state anch'esse incrementate di un importo annuo loro non inferiore a L. 865.460 (art. 2, primo comma). Con legge 1º luglio 1982, n. 426, le tabelle stipendiali fissate dalla legge n. 885/1980 sono state ulteriormente sostituite con decorrenza 1º marzo 1981, (art. 1) e, (art. 4), con effetto dal 1º gennaio 1981, si e' disposta una nuova valutazione del servizio di ruolo e non di ruolo in ragione di determinati importi annui per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, importi - per ciascuna categoria di destinatari - ben maggiori delle L. 800 pro-mese attribuite in forza dell'art. 15 della legge n. 42/1979. (da L. 4.905 per la seconda e terza categoria a L. 5.255 per la settima). Il piu' favorevole trattamento dell'anzianita' pregressa e' stato, tuttavia, limitato per quanto riguarda il personale cessato dal servizio, a quello collocato a riposo con decorrenza 1º gennaio 1981 (art. 4, quarto comma). Tale limitazione, a giudizio del collegio, non puo' trovare alcuna ragionevole giustificazione nella diversita' delle date di collocamento a riposo. Se e' vero che nel tempo (come piu' volte affermato dalla stessa Corte costituzionale) puo' individuarsi un elemento di per se' idoneo a giustificare un differenziato trattamento legislativo nei confronti di situazioni giuridiche estrinsecamente eguali, va rilevato, infatti, che, nella specie, il decorso del tempo non appare ragionevolmente assolvere tale funzione diversificatrice. E cio' sulla base di due distinte considerazioni delle quali la seconda corrobora la prima. In primo luogo, in quanto il beneficio economico attribuito dall'art. 4 della legge n. 426/1982 - di importo ben piu' rilevante di quello concesso dalla legge n. 42/1979 - pur essendo correlato alla prestazione in un servizio che e' stato identicamente valutato in termini monetari in foza della stessa legge n. 42 sia per la categoria dei collocati a riposo nel periodo decorrente dalla prima applicazione della legge sino al 30 dicembre 1980 sia per la categoria di coloro che sono stati successivamente collocati a riposo dal 1º gennaio 1981, viene invece - senza una obbiettiva e plausibile ragione di differenziazione tra le due categorie di ex dipendenti, che tale servizio hanno entrambe prestato e della cui base quiescibile esso fa parte - attribuito solo ai cessati dal 1º gennaio 1981. In secondo luogo, in quanto la contestata limitazione nell'attribuzione del beneficio al personale in quiescenza si pone in contrasto con la ratio perequatrice, che emerge dall'art. 160 della legge n. 312/1980, norma nel corpo della quale il personale in quiescenza dell'azienda ferroviaria e' esplicitamente contemplato (terzo comma) quale destinatario - al pari del restante personale civile e militare dello Stato - della rivalutazione del trattamento di pensione e di buonuscita conseguente all'inquadramento nelle qualifiche funzionali introdotte dal nuovo ordinamento recato dalla stessa legge n. 312/1980 e dalla legge n. 42/1979, inquadramento da effettuarsi - ai soli fini di quiescenza - con riguardo al personale di cui alla legge n. 42/1979, che fosse in servizio alla data del 1º luglio 1977, e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 settembre 1978 nonche' del personale in serivzio alla data del 1º gennaio 1977 e cessato fino al 30 aprile 1978. La richiamata disposizione, che appare chiaramente intesa a far beneficiare del migliore trattamento economico - connesso all'attribuzione del nuovo status giuridico introdotto dalla legge n. 312/1980 - anche il personale che, per essere stato collocato in quiescenza anteriormente alla data di applicazione economica della nuova normativa - pur ricadendo in quella di applicazione giuridica di essa - era rimasto escluso dai benefici stipendiali attribuiti al personale in servizio, va collegata, altresi', con quanto disposto dal precedente art. 152 con riguardo alla disciplina dell'anzianita'. Con tale disposizione, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 504 del 1988, il legislatore ha programmato un graduale riconoscimento - a cominciare dal triennio contrattuale 1979-1981 della eventuale maggiore anzianita' rispetto a quella convenzionale valutata in sede di primo inquadramento ed ha, altresi', ritenuto prioritaria - a tali fini - la posizione di coloro che avrebbero maturato il diritto al trattamento di quiescenza. Essendo venuto meno il legislatore al suo impegno in sede di emanazione del d.-l. 28 maggio 1981 n. 255, modificato dalla legge di conversione 24 luglio 1981 n. 391 (concernente la copertura finanziaria dei dd.PP.RR. di attribuzione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado), avendo attribuito (art. 8) il beneficio della rivalutazione dell'anzianita' limitatamente ai collocati a riposo dal 1º febbraio 1981, la Corte, ha riconosciuto la norma come emessa in violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dai cennati miglioramenti economici venivano esclusi i collocati a riposo dal 1º giugno 1977 al 1º aprile 1979, in quanto "l'identificazione dei soggetti aventi diritto al beneficio dell'integrale anzianita' non puo' avere estensione minore di quella di tutto il personale ricompreso nel nuovo inquadramento per l'operazione di transizione dall'assetto gerarchico all'assetto delle qualifiche funzionali". L'applicazione di tale ultimo principio, riconducibile nell'ambito delle garanzie discendenti dall'art. 3 della Costituzione, e' cio' che, a parere del collegio, fondatamente invocano gli odierni ricorrenti. In favore delle ragioni di questi ultimi vanno ulteriormente richiamate successive norme positive, che si sono mosse, sempre con intento chiaramente perequativo, nel senso del riconoscimento (se pure con decorrenza dall'anno 1986) delle pretese economiche in questa sede vantate. Si tratta della legge 17 aprile 1985 n. 141 ("Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti") che, all'art. 7, ha disposto la riliquidazione (secondo le norme contenute nel d.-l. 28 maggio 1981 n. 255, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 e nel d.-l. 5 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432) del trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, inquadrato nei livelli retributivi a norma degli artt. 4, 46, 101 e 140 della legge n. 312/1980, la cui estensione al personale in quiescenza delle ferrovie e' stata operata dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, ("integrazione all'art. 7 della legge 17 aprile 1985 n. 141"). Gli stessi ricorrenti, pur lamentando di non aver ancora concretamente percepito gli emolumenti connessi all'entrata in vigore della legge n. 942/1986, riconoscono che questa soddisfa la loro pretesa per il periodo a partire dal 1º gennaio 1986. In defintiva, apparendo rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento all'art. 3 della Costituzione - la prospettata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 1º luglio 1982, n. 426, in base al quale gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dall'applicazione dei benefici ricadenti sul trattamento di quiescenza previsti dall'art. 4 medesimo, il giudizio in corso deve essere sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dianzi indicata.