IL TRIBUNALE O S S E R V A Con decreto penale di condanna del 6 aprile 1990 Vittorio Talacchini e' stato condannato alla pena di L. 500.000 di ammenda nonche' alle pene accessorie di legge, ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge n. 17 del 1985 per fatto accertato in Varese il 10 ottobre 1989; a seguito di tempestiva opposizione l'opponente ha richiesto il giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 461, terzo comma, e 438 e segg. del c.p.p.; il g.i.p. presso il locale tribunale ha fissato con decreto del 13 febbraio 1990 il termine del 5 marzo 1990 entro il quale il p.m. in sede avrebbe potuto esprimere il proprio consenso. Cio' premesso, considerato; che nella specie, degli atti processuali emerge che il p.m. non ha espresso il consenso nel termine; che da tale omissione non discende alcuna nullita' del decreto di giudizio immediato, bensi' la inevitabile conseguenza prevista dall'art. 464, primo comma, del c.p.p. dell'emissione del decreto di giudizio immediato, con la conseguente preclusione per l'imputato di benefici connessi all'applicazione del "rito abbreviato"; tanto piu' che non e' applicabile al caso di specie il disposto del 1ยบ comma dell'art. 458 del c.p.p., che disciplina il giudizio abbreviato vincolato dal procedimento conseguente all'apposizione al decreto penale di condanna; che l'art. 464, primo comma, appare pertanto riscontrato con gli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, in quanto: a) realizza una disparita' di trattamento ha reputato per il quale il p.m. abbia espresso eventualmente consenso e quello per il quale abbia omesso - seppure implicitamente - di formularlo; b) la richiesta di rito speciale formulata dall'imputato nell'atto di opposizione viene sottratta ad ogni sindacato del giudice; c) il potere attribuito al p.m. di non esprimere alcun consenso, con le indicate conseguenze, sopprime il potere giurisdizionale del giudice, al quale resta preclusa la possibilita' di applicare la diminuzione di pena di cui al rito abbreviato; d) il semplice silenzio del p.m. - costituente provvedimento implicito di rigetto, rifiuto di motivazione - esclude la possibilita' di ogni controllo da parte del giudice; che la questione di costituzionalita' sollevata di ufficio dal tribunale e' rilevante giacche' la disposizione impugnata fa discendere per l'imputato la perdita dei benefici connessi all'applicazione del rito abbreviato (non ultimo quello della riduzione della pena) da un mero "silenzio rigetto" del p.m.;