IL PRETORE
    Considerato  che  i  ricorrenti  hanno chiesto all'I.N.P.D.A.I. la
 corresponsione di quanto loro ancora dovuto a  titolo  di  t.f.r.  da
 parte  della  SIMA  Meccanica Oleodinamica S.p.a., in amministrazione
 straordinaria e che l'istituto ha rifiutato tali pagamenti  eccependo
 l'inapplicabilita'  dell'art.  2  della legge 29 maggio 1982, n. 297,
 alle imprese in amministrazione straordinaria;
    Osservato  che  tale norma non prevede, tra i casi di operativita'
 del Fondo di garanzia, quello dell'amministrazione straordinaria, non
 facendo  ad  esso  alcun  riferimento, cosi' come riconosciuto da una
 consistente parte della  giurisprudenza  di  merito  e,  soprattutto,
 dalla  Corte  di  cassazione  con la sentenza n. 3894 depositata il 9
 giugno 1988;
    Ritenuta  quindi  la rilevanza dell'art. 2 della legge n. 297/1982
 ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953;
    Considerato  che tale rilevanza non viene meno, nella fattispecie,
 a causa dell'art.2- ter del d.l. 21 febbraio 1985, n. 23  (conv.  con
 legge 22 aprile 1985, n. 143), secondo cui "alle imprese sottoposte a
 procedura concorsuale, che continuino nell'esercizio di  impresa,  la
 disposizione  del sesto comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982,
 n. 297, si applica con riferimento  alla  data  di  cessazione  della
 continuazione  dell'esercizio  stesso". Infatti tale disposizione non
 estende il campo di operativita'  del  Fondo  di  garanzia  ad  altre
 procedure  concorsuali  oltre  quelle  gia'  previste  dalla legge n.
 297/1982, limitandosi invece a stabilire  che  per  quelle  procedure
 concorsuali   per   le  quali  e'  stato  disposta  la  continuazione
 dell'esercizio di impresa (art. 90 del r.d. 16 marzo  1942,  n.  267;
 art.  167  stessa  legge)  il  Fondo di garanzia opera all'atto della
 cessazione della continuazione dell'esercizio, indipendentemente  dal
 fatto  che  la  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro e la procedura
 concorsuale siano intervenuti prima o dopo l'entrata in vigore  della
 legge  n.  297/1982.  Cio'  pero',  fermo  restando  che le procedure
 concorsuali di cui trattasi restano quelle previste  da  quest'ultima
 legge;
    Ritenuto  che  le  argomentazioni  svolte al fine di dimostrare la
 compatibilita'  dell'esclusione  delle  societa'  in  amministrazione
 straordinaria   dall'operativita'  del  Fondo  di  garanzia  previsto
 dall'art. 2  della  legge  n.  297  non  paiono  convincenti  perche'
 l'inadempimento  della  societa' nella corresponsione del t.f.r. puo'
 protrarsi per anni ed anni, come dimostrato dalla fattispecie oggetto
 del  presente  giudizio, verificandosi cosi' un gravissimo sacrificio
 del  diritto  del  lavoratore  all'indennita'  di   anzianita',   non
 compensato  da altri significativi vantaggi. Invero, contrariamente a
 quanto sembra ritenere la suprema Corte,  il  fatto  che  il  credito
 degli  ex  dipendenti  delle imprese in amministrazione straordinaria
 sia suscettibile  di  rivalutazione  monetaria  non  esclude  che  il
 ritardo  nel  pagamento  possa  comunque incidere in maniera decisiva
 sulla funzione propria  dell'indennita'  di  fine  rapporto,  che  e'
 quella  di fornire al lavoratore i mezzi per far fronte alle esigenze
 di vita proprie del periodo post-lavorativo della propria  vita.  Ne'
 puo'  dirsi  che la disparita' del trattamento riscontrabile a favore
 dei dipendenti delle societa' fallite o in concordato preventivo o in
 liquidazione  coatta  amministrativa  sia  giustificata dalle diverse
 finalita'  di  tali   procedure   con   quella   dell'amministrazione
 straordinaria,  perche'  il  fatto  che  quest'ultima  e'  diretta  a
 salvaguardare l'attivita' dell'impresa ed i livelli occupazionali non
 rende  comunque  ammissibile  che  il  raggiungimento di questi scopi
 comporti  un  cosi'  rilevante  sacrificio  dei  diritti   degli   ex
 dipendenti;
    Ritenuto   quindi  che  non  appare  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della  legge  29
 maggio 1982, n. 297, in relazione agli artt. 3 della Costituzione (in
 quanto realizza una irrazionale disparita' di trattamento tra gli  ex
 dipendenti  di imprese soggette a fallimento, concordato preventivo e
 liquidazione coatta  amministrativa,  per  i  quali  e'  prevista  la
 possibilita'  di  ottenere  immediatamente,  attraverso  il  Fondo di
 garanzia, il pagamento del t.f.r., e gli ex dipendenti di imprese  di
 amministrazione  straordinaria  che,  pur  nella stessa situazione di
 incertezza circa la possibilita' di ottenere il pagamento  di  quanto
 loro  spettante, sono soggetti ad attese di anni ed anni) e 36, primo
 comma, della Costituzione (in  quanto  la  mancata  operativita'  del
 Fondo  di  garanzia compromette la funzione stessa del t.f.r., che e'
 quella di soddisfare le esigenze  di  vita  del  lavoratore  e  della
 propria  famiglia  nel  momento di presumibile maggior bisogno: basti
 pensare al caso del licenziamento di  un  lavoratore  che  non  abbia
 ancora raggiunto i minimi contributivi per il diritto alla pensione o
 comunque non in eta' pensionabile);