IL PRETORE
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale a carico di Fiorattini
 Luigi imputato del reato di cui all'art. 195  del  d.P.R.   29  marzo
 1973,   n.   156,   per   avere   esercitato  un  impianto  elettrico
 ricetrasmittente (C. B. Herver Nort 926 B) senza essere  in  possesso
 della relativa autorizzazione, osserva quanto segue.
    La  pena edittale minima prevista da detta norma incriminatrice e'
 quella di mesi tre di arresto e L. 300.000 di ammenda.
    Tale pena risulta irragionevolmente sproporzionata all'entita' del
 fatto reato in esame, cosi' da travolgere radicalmente  la  finalita'
 di  rieducazione assegnata alla pena dall'art. 27, terzo comma, della
 Costituzione e per il cui perseguimento  e'  essenziale  che  il  reo
 senta la congruita' della sanzione inflittagli.
    Detto   principio   costituzionale   concerne   l'intero   sistema
 sanzionatorio, e non solo la fase dell'esecuzione, cosicche' criterio
 primario  della  determinazione  legislativa  della  pena edittale e'
 quello della proporzionalita'  della  pena  al  disvalore  del  fatto
 illecito,  criterio  che nello Stato di diritto rappresenta il limite
 logico del potere punitivo.
    La   valutazione  dell'interesse  protetto  dalla  norma  (tesa  a
 garantire la funzionalita' di servizi  essenziali  per  la  vita  del
 paese  e  ad  impedire  il  disordine  e  la  sopraffazione nel campo
 considerato), alla luce della gerarchia dei valori  desumibili  dalla
 Costituzione  (che  impone  di  positivizzare nella legge i valori da
 essa espressi) induce a ritenere che il legislatore, nell'ambito  del
 potere  discrezionale  di  determinazione  della pena affidatogli non
 abbia rispettato il limite della ragionevolezza.
    Ne'  soccorre  al  recupero  di  proporzionalita'  della  pena, il
 criterio complementare ed  eccezionale  della  prevenzione  generale,
 valutato   il   contenuto   lesivo  dell'illecito,  di  non  primaria
 rilevanza.
    Ma  il  sistema  sanzionatorio  in  questione  evidenzia  pure  un
 ingiustizia di tipo relativo, sotto un duplice profilo.
    A  seguito  della  sentenza della Corte costituzionale 15 novembre
 1988, n. 1030, e per le motivazioni  ivi  esposte,  appare  ben  piu'
 grave  il  comportamento  di  chi  abusivamente  eserciti un impianto
 radioelettrico soggetto a concessione rispetto a quello di chi  senza
 autorizzazione istalli un apparecchio di debole potenza.
    Del  tutto  irragionevolmente,  viceversa,  ed  in  violazione del
 principio di uguaglianza, la norma in  esame  sottopone  ad  identica
 sanzione i due diversi tipi di abuso.
    Ancora,  l'ingiustizia  emerge  ove  si confronti il comportamento
 sanzionato dalla fattispecie di cui all'art.  195  citato  e  quello,
 penalmente  irrilevante,  di  chi  irradia  via  etere  in difetto di
 autorizzazione, trasmissioni televisive in ambito locale.
    L'anomala  congiuntura  (risalente  al 1976), gia' segnalata dalla
 sentenza della Corte costituzionale 30 luglio 1984, n. 237,  perdendo
 un  qualsiasi  carattere  di temporaneita', ha assunto i connotati di
 vera e propria opzione legislativa, quanto  meno  sotto  il  profilo,
 appunto, del penalmente irrilevante.
    La  Consulta  nel  ritenere  "peculiare, anomala e necessariamente
 contingente (la) situazione determinatasi nel settore  dell'emittenza
 radiotelevisiva  privata" (sentenza n. 826/1988) si assume il rischio
 di  confondere  i  propri  convincimenti  con  gli  orientamenti  del
 legislatore che, nei fatti, appaiono ben diversi.
    Un   recupero  di  identita'  non  puo'  che  avvenire  attraverso
 pronuncie che tengano conto dell'unico panorama  legislativo:  quello
 vigente.
    Pure   in  relazione  alla  dedotta  opzione  il  minimo  edittale
 dell'art. 195 cit. risulta non proporzionato all'effettivo  disvalore
 del   comportamento   sanzionato.  L'eccezione  di  costituzionalita'
 illustrata e'  rilevante  nel  presente  giudizio  dato  che,  avendo
 l'imputato  avanzato  istanza  ex art. 444 del c.p.p., indicando come
 pena base il minimo edittale, il giudicante e' chiamato ad  applicare
 la norma citata sotto l'aspetto sanzionatorio.