IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Adamo Franco + 22 sulle eccezioni sollevate dai  difensori  di
 Craparotta Mirella, Dovesi Roberto e Giusti Luciano;
    Sentito il p.m.;
    Rilevato  che,  quanto alla mancata trascrizione in forma peritale
 delle intercettazioni telefoniche relative a Craparotta Mirella,  per
 costante indirizzo giurisdizionale della S. Corte, le trascrizioni in
 forma  peritale  non  sono  riconducibili  alle  formalita'  previste
 dall'art. 226-quinquies a pena di nullita' (cfr. per tutte cass. sez.
 II, 24 novembre 1980, Ponovecchio);
    Considerato  non  apparire manifestamente infondata l'eccezione di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  247   delle   disposizioni
 transitorie   del   c.p.p.   1988   in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione  nella  parte  in  cui  subordina  l'applicazione  della
 diminuzione   di   pena  prevista  per  il  rito  abbreviato  ad  una
 circostanza assolutamente non riferibile alla responsabilita'  ed  al
 comportamento  processuale  dell'imputato  quale  e' la decidibilita'
 allo stato degli atti della sua  posizione  processuale,  con  palese
 disparita'   di   trattamento   rispetto   ad  imputati  parimenti  o
 maggiormente  responsabili  per  i  quali,  per  motivi  a  loro  non
 riconducibili   sussista   una   adeguata  e  sufficiente  situazione
 probatoria;
    Ritenuta  l'eccezione di incostituzionalita' rilevante ai fini del
 decidere, poiche' gli imputati suddetti si trovano  nella  condizione
 di  non  potere eventualmente fruire della riduzione di pena prevista
 per il rito abbreviato avendo il  tribunale  ritenuto  di  non  poter
 decidere, nei loro confronti, allo stato degli atti;
    Considerato  che  ostano  alla  remissione  in  liberta' di Giusti
 Luciano la probabilita' che questi, ove libero, commetta gravi  reati
 con  violenza  alla  persona della stessa specie di quelli per cui si
 procede ed il pericolo  di  condizionamento  di  testi  e  coimputati
 desumibili  dalla  gravita'  e  modalita'  dei  fatti  a lui ascritti
 commessi in danno di Puccini e dai propositi manifestati  in  carcere
 di ritorsioni nei confronti dei coimputati in correita';