IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale, sollevata dalla difesa, dell'art. 438, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'obbligo di motivazione da parte del p.m. circa il dissenso da lui prestato alla richiesta di giudizio abbreviato dell'imputata, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Visto il parere del p.m.; RITENUTO QUANTO SEGUE La sentenza della Corte costituzionale n. 66 dell'8 febbraio 1990 ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale del giudizio abbreviato previsto dalla normativa transitoria di cui all'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, preoccupandosi, al di la' della irrilevanza della questione di illegittimita' costituzionale del giudizio abbreviato ordinario, trattandosi nella specie di giudizio abbreviato proposto in limine a dibattimento secondo il rito previgente, per cui ne dichiarava l'inammissibilita', di porre una serie di sottili distinzioni tra i due diversi riti di giudizio abbreviato (ordinario e transitorio), quasi a temere che fosse aperta una breccia circa la incostituzionalita' anche per il primo. Appare, pero', che le argomentazioni addotte dalla Corte a sostegno dell'incostituzionalita' nei termini sopra detti, aprano inevitabilmente, quanto meno sotto il profilo della non manifesta infondatezza, la medesima questione anche per il giudizio abbreviato ordinario e piu' specificatamente per quello proposto nel corso dell'udienza preliminare, che ricorre nella specie. Invero, nella sostanza la Corte ha ritenuto primieramente l'illegittimita' costituzionale di un meccanismo, in relazione all'art. 3 della Costituzione, che impedisce all'imputato di ottenere una riduzione di pena, in caso di condanna, sulla base di un immotivato, e quindi incontrollabile da parte del giudice, dissenso del p.m. al giudizio abbreviato. Cio' in quanto si viene a violare in primo luogo il principio di eguaglianza, non potendosi ravvisare sostanzialmente situazioni diverse tra il giudizio abbreviato e quello relativo all'applicazione della pena, che prevede la motivazione del dissenso, poiche' il primo, pur essendo stato definito dalla relazione al progetto preliminare come "patteggiamento nel solo rito", incide, sia pure mediatamente, sul merito della causa, essendo precluso al giudice, in caso di condanna, di fronte al rifiuto di consenso del p.m. al giudizio abbreviato, di applicare la riduzione di pena. Conseguentemente, ed in secondo luogo, anche al giudice viene sottratto il sindacato circa la motivazione del rifiuto, per un eventuale non accoglimento dello stesso da parte del giudice medesimo, e cio' in violazione degli artt. 24 e 101 della Costituzione, poiche' e' sottratto il giudizio sulla richiesta dell'imputato del rito abbreviato (violazione del diritto di difesa) e viene ad essere condizionata l'entita' della pena da irrogare, attribuzione intangibile del solo giudice, dal parere vincolante del p.m. Ritenuto pertanto la questione sollevata rilevante per il caso di specie e ritenuta la non manifesta infondatezza della eccezione sollevata dalla difesa in relazione all'art. 3 della Costituzione, oltre a quella, che viene sollevata d'ufficio, dell'art. 438, primo comma, e 440, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilita' di sindacato del giudice del rifiuto del p.m. al giudizio abbreviato, in relazione agli artt. 24 e 101 della Costituzione;