IL TRIBUNALE Rilevato che dall'istruttoria dibattimentale e' emerso che Compagnone Giovanni imputato del reato di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 516/1982 per aver omesso il versamento delle ritenute fiscali dal febbraio all'ottobre 1984, e' stato dichiarato fallito con sentenza in data 21 dicembre 1984; Ritenuto che con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, all'art. 2, e' stata concessa amnistia per i reati di cui all'art. 2 precitato della legge 516/1982 "se il versamento delle ritenute e' stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta"; Considerato che la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del citato provvedimento di amnistia, in relazione all'art. 3 della Costituzione per essere stato l'imputato nella impossibilita' di effettuare il versamento delle ritenute nel sentire indicato nel piu' volte volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 75/1990, in quanto precedentemente dichiarato fallito; Constatata la rilevanza della questione sollevata ove soltanto si ponga mente alla sequenza temporale fra dichiarazione di fallimento (21 dicembre 1984) e termine per la presentazione della dichiarazione annuale (aprile 1985); Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione sollevata in quanto la situazione giuridica del fallito comporta la assoluta impossibilita' di effettuare qualsiasi pagamento e conseguentemente anche i versamenti delle ritenute d'acconto; La norma in esame, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale equipara coloro che si sono travati nella possibilita' giuridica di effettuare i versamenti e coloro, come il fallito, che siano stati assolutamente impossibilitati al riguardo. Deve pertanto esprimersi un giudizio di non manifesta infondatezza, tenuto conto da un lato della ratio dell'art. 2 della legge 75/1990 che ha inteso premiare la condotta dell'obbligato che in sede di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, abbia regolarizzato la propria posizione e, dall'altro, del principio secondo il quale la norma di cui all'art. 3 e' violata anche quando situazioni giuridiche affatto diverse vengano disciplinate ingiustificatamente nell'identica maniera; Val bene aggiungere che la fondatezza della questione prescinde dalla verifica della abilitazione del curatore in quanto gli effetti penali di tale scelta non possono ricadere sull'imputato che dopo la dichiarazione di fallimento e' assolutamente impossibilitato al riguardo atteso il principio costituzionale della personalita' della responsabilita' penale;