IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Rilevato   che   la   difesa   ha   eccepito   la   illegittimita'
 costituzionale dell'art. 233 delle  disposizioni  di  attuazione  del
 d.lgs.  28  luglio  1989,  n.  271, in relazione agli artt.3, 23 e 76
 della Costituzione.
                             O S S E R V A
    Sulla   asserita   violazione   dell'art.   3  della  Costituzione
 l'eccezione appare  manifestamente  infondata  in  quanto  la  scelta
 operata  dal legislatore del rito direttissimo in materia di armi non
 appare in contrasto con il principio di uguaglianza poiche' la stessa
 risponde ad una razionale esigenza di politica criminale in relazione
 a delitti che destano particolare allarme sociale.  Sulla  violazione
 dell'art. 24 della Costituzione l'eccezione infondata in relazione ad
 entrambi i profili prospettati dalla difesa  e  cio'  in  quanto  non
 esiste   un   interesse   costituzionalmente  protetto  dell'imputato
 all'eventuale  riconoscimento  della  propria  innocenza   attraverso
 l'interrogatorio  e  l'udienza  preliminare.  Del  resto  il giudizio
 direttissimo non si risolve in  un  danno  per  l'imputato  che  puo'
 ottenere  prontamente  il  riconoscimento della propria innocenza con
 una decisione idonea a divenire irrevocabile. Per quanto concerne poi
 l'asserita violazione del diritto di difesa per la mancata conoscenza
 del materiale probatorio sul quale il p.m. fonda la sua  richesta  va
 rilevato che la facolta' concessa all'imputato dal sesto comma di cui
 all'art.  451  del  c.p.p.  (termine  a  difesa)  vale  ad  escludere
 l'asserita  violazione  ad  una  imputazione  di cui gia' ha acuisito
 completa conoscenza.
    Sulla  violazione  dell'art.  76 della Costituzione l'eccezione e'
 rilevante e non manifestamente infondata; infatti l'art. 2  direttiva
 43  della  legge-delega  prevede  tassativamente  le  condizioni  per
 l'instaurazione del giudizio direttissimo  consistenti  nell'evidenza
 della  prova; il legislatore del d.lgs. 28 agosto 1989 delegato a sua
 volta ai sensi dell'art. 6 della legge-delega, nel prevedere all'art.
 233 la possibilita' per il p.m. di procedere al giudizio direttissimo
 anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 del codice per  i
 reati  concernenti  le armi e gli esplosivi, e' indubbiamente incorso
 nel vizio  di  eccesso  di  delega  costituente,  quindi,  violazione
 all'art. 76 della Costituzione.
    Considerato  che  la situazione prospettata e' rilevante incidendo
 sul rito in concreto da applicare.