LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa dal fallimento impresa edile Ceccoli Mario in persona del suo curatore dott. Arduino Pellerano, elettivamente domiciliato in Genova, piazza Corvetto, 2/4, presso l'avv. Carlo Loi, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di appello, convenuto appellante, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) con sede centrale in Roma ed elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre, 8/21, presso l'avv. Bianca Aimi, che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti a rogito notar D'Alessandro di Roma, attore appellato. IN FATTO Con atto depositato in cancelleria il 9 novembre 1983 l'I.N.P.S. ha chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento dell'impresa edile Ceccoli Mario per un credito complessivo di L. 82.956.551, di cui L. 54.768.797 in via previlegiata e L. 28.187.754 in via chirografica, maturato nei periodi 1º luglio-30 settembre 1974 e 1º maggio-9 agosto 1983, per omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali verso l'I.N.A.M. e l'I.N.P.S., rispettivamente. Il giudice delegato, in sede di verificazione dello stato passivo, ha ammesso il credito nei limiti di L. 29.794.468, di cui L. 28.187.755 in via previlegiata e L. 1.604.713 in via chirografica, contestando la differenza per sanzioni civili al 200% (L. 28.187.754 in privilegio e L. 28.187.754 in chirografo) perche' non motivata. A seguito di opposizione ex art. 98 della legge fallimentare, proposta dall'I.N.P.S. il tribunale di Genova, con sentenza non definitiva in data 27 marzo-28 maggio 1986, ha dichiarato il fallimento Ceccoli tenuto a corrispondere all'I.N.P.S., per il mancato versamento dei contributi de quibus, le somme aggiuntive di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1986, n. 11, graduate secondo i periodi di omissione da calcolarsi fino alla data della dichiarazione di fallimento del debitore. Con separata ordinanza collegiale rimetteva le parti davanti al giudice istruttore per i relativi conteggi. Avverso tale sentenza ha proposto appello a questa corte il curatore del fallimento, chiedendo con tre motivi di impugnazione, in riforma della sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione allo stato passivo per l'insussistenza dell'obbligo di pagare le richieste somme aggiuntive. L'I.N.P.S., costituitosi, ha chiesto, invece, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Con separata sentenza non definitiva in data odierna, questa corte, in accoglimento del secondo motivo di appello, ha ritenuto non dovute ed escluse dallo stato passivo del fallimento le somme aggiuntive pretese dall'I.N.P.S. per il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel mese di luglio e nei primi otto giorni dell'agosto 1983; restringendo la materia del contendere alle sanzioni civili pretese per il mancato pagamento dei contributi maturati nei periodi 1º luglio-30 settembre 1974 e 1º maggio-30 giugno 1983. Ha respinto il terzo motivo di appello, concernente la contestazione da parte del curatore di una differenza per sanzioni civili relative all'omesso versamento di contributi maturati nel febbraio 1983, non essendo risultato che l'I.N.P.S. avesse chiesto sanzioni civili per inadempimenti relativi a contributi di quel periodo. Per quanto riguarda le sanzioni civili relative al mancato pagamento di contributi maturati nei suddetti periodi 1º luglio-30 settembre 1974 e 1º maggio-30 giugno 1983, in applicazione del terzo e sesto comma art. 1 del decreto-legge n. 688/1985, convertito nella legge n. 11/1986, ha ritenuto che incombesse al curatore del fallimento l'onere del versamento dei contributi omessi, entro il 20 febbraio 1986, al fine di ottenere il condono delle sanzioni civili oggetto della controversia. Con questa ordinanza, si dispone, pero', la sospensione della decisione sull'ammissione al passivo delle sanzioni civili diverse da quelle su cui e' stato deciso con la sentenza non definitiva, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo e sesto comma, del d.-l. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.