IL PRETORE
    A  scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 16 marzo 1990,  nel  giudizio  promosso  da  Carrani  Roberto  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a causa della  attivita'
 di  lavoro  prestata alle dipendenze della soc. Piaggio; l'I.N.A.I.L.
 ha resistito in giudizio preliminarmente  eccependo  la  prescrizione
 del   diritto  ai  sensi  dell'art.  112  del  t.u.  n.  1124/1965  e
 contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo' ritenersi affetto da ipoacusia inabilitante nella misura del 54%
 e  che  la  malattia ha derivazione professionale; e' altresi' emerso
 che  la  malattia  professionale  in  questione  aveva  probabilmente
 raggiunto il grado di inabilita' indennizzabile sicuramente prima del
 1984, cio'  potendosi  presumere  dall'elevato  grado  di  inabilita'
 riscontrato in sede di visita del consulente effettuata il 10 gennaio
 1989. Sulla base  di  tali  emergenze,  poiche'  alla  data  suddetta
 sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965,
 avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario
 (unico  atto  interruttivo  per giurisprudenza costante della s.C) in
 data 23 maggio 1988 e dovendosi individuare il dies a quo appunto  in
 quello  in  cui  si e' consolidata l'inabilita' minima indennizzabile
 (Corte costituzionale 8 luglio 1969, n. 116), l'azione per conseguire
 le  prestazioni  da  parte  dell'I.N.A.I.L.  derivanti  dal  rapporto
 assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.