IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 16 marzo 1990, nel giudizio promosso da Carrani Roberto contro l'I.N.A.I.L. per il riconoscimento del diritto all'indennizzo per malattia professionale (ipoacusia); O S S E R V A Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a causa della attivita' di lavoro prestata alle dipendenze della soc. Piaggio; l'I.N.A.I.L. ha resistito in giudizio preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965 e contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia. Dall'istruttoria espletata (v. CTU) e' emerso che il ricorrente puo' ritenersi affetto da ipoacusia inabilitante nella misura del 54% e che la malattia ha derivazione professionale; e' altresi' emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente raggiunto il grado di inabilita' indennizzabile sicuramente prima del 1984, cio' potendosi presumere dall'elevato grado di inabilita' riscontrato in sede di visita del consulente effettuata il 10 gennaio 1989. Sulla base di tali emergenze, poiche' alla data suddetta sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965, avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario (unico atto interruttivo per giurisprudenza costante della s.C) in data 23 maggio 1988 e dovendosi individuare il dies a quo appunto in quello in cui si e' consolidata l'inabilita' minima indennizzabile (Corte costituzionale 8 luglio 1969, n. 116), l'azione per conseguire le prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L. derivanti dal rapporto assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.