IL PRETORE
    A  scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 16  marzo  1990,  nel  giudizio  promosso  da  Donati   Rino   contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a causa della  attivita'
 di  lavoro  prestata alle dipendenze della soc. Piaggio e della ditta
 Bagnoli;  l'I.N.A.I.L.  ha  resistito  in   giudizio   eccependo   la
 prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965
 e contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dalle  stesse allegazioni del ricorrente e' emerso che egli poteva
 ritenersi affetto da ipoacusia inabilitante nella misura  del  14%  e
 che  la  malattia professionale in questione aveva raggiunto il grado
 di  inabilita'  indennizzabile  nel  1978,  e  cioe'   allorche'   il
 ricorrente  aveva  cessato  l'attivita'  di  lavoro  presso  la ditta
 Bagnoli. Sulla base di tali emergenze, poiche'  dalla  data  suddetta
 sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965,
 avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario
 (unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione per giurisprudenza
 costante della s.C) in data 9 settembre 1987, e dovendosi individuare
 il dies a quo appunto in quello in cui si e' consolidata l'inabilita'
 minima indennizzabile (Corte costituzionale 8 luglio 1969,  n.  116),
 l'azione  per  conseguire  le  prestazioni  da  parte dell'I.N.A.I.L.
 derivanti dal rapporto assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.