IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 16 marzo 1990, nel giudizio promosso da Donati Rino contro l'I.N.A.I.L. per il riconoscimento del diritto all'indennizzo per malattia professionale (ipoacusia); O S S E R V A Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a causa della attivita' di lavoro prestata alle dipendenze della soc. Piaggio e della ditta Bagnoli; l'I.N.A.I.L. ha resistito in giudizio eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965 e contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia. Dalle stesse allegazioni del ricorrente e' emerso che egli poteva ritenersi affetto da ipoacusia inabilitante nella misura del 14% e che la malattia professionale in questione aveva raggiunto il grado di inabilita' indennizzabile nel 1978, e cioe' allorche' il ricorrente aveva cessato l'attivita' di lavoro presso la ditta Bagnoli. Sulla base di tali emergenze, poiche' dalla data suddetta sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965, avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario (unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione per giurisprudenza costante della s.C) in data 9 settembre 1987, e dovendosi individuare il dies a quo appunto in quello in cui si e' consolidata l'inabilita' minima indennizzabile (Corte costituzionale 8 luglio 1969, n. 116), l'azione per conseguire le prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L. derivanti dal rapporto assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.