IL PRETORE
     A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 16  marzo  1990,  nel  giudizio  promosso  da  Donati  Mauro   contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a  causa  dell'attivita'
 di  lavoro  prestata alle dipendenze della soc. Piaggio; l'I.N.A.I.L.
 ha resistito in giudizio preliminarmente  eccependo  la  prescrizione
 del   diritto  ai  sensi  dell'art.  112  del  t.u.  n.  1124/1965  e
 contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo' ritenersi affetto da ipoacusia inabilitante nella misura del 15%
 e  che  la  malattia ha derivazione professionale, e' altresi' emerso
 che  la  malattia  professionale  in  questione  aveva  probabilmente
 raggiunto  il  grado di inabilita' indennizzabile circa 10 anni prima
 dalla data della visita medica effettuata  dal  consulente  (8  marzo
 1989).  Sulla  base  di  tali  emergenze, poiche' dalla data suddetta
 sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965,
 avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario
 (unico atto interruttivo per giurisprudenza costante della  s.C.)  in
 data  26  ottobre 1988, e dovendosi individuare il dies a quo appunto
 in quello in cui si e' consolidata l'inabilita' minima indennizzabile
 (Corte costituzionale 8 luglio 1969, n. 116), l'azione per conseguire
 le  prestazioni  da  parte  dell'I.N.A.I.L.  derivanti  dal  rapporto
 assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.