IL PRETORE
     A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 16 marzo 1990, nel  giudizio  promosso  da  Lenzi  Ferdinando  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a  causa  dell'attivita'
 di  lavoro  prestata alle dipendenze della soc. Bartali; l'I.N.A.I.L.
 ha resistito in giudizio eccependo la  prescrizione  del  diritto  ai
 sensi  dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965 e contestando, nel merito,
 la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo' ritenersi affetto da ipoacusia  inabilitante  nella  misura  del
 31,5%  e  che  la  malattia ha derivazione professionale; e' altresi'
 emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente
 raggiunto  il  grado  di  inabilita' indennizzabile nel 1981, e cioe'
 quando il ricorrente aveva cessato l'attivita' di lavoro. Sulla  base
 di  tali  emergenze,  poiche'  dalla data suddetta sarebbe decorso il
 termine di  cui  all'art.  112  del  t.u.  n.  1124/1965,  avendo  il
 ricorrente  depositato  in  cancelleria il ricorso giudiziario (unico
 atto interruttivo  della  prescrizione  per  giurisprudenza  costante
 della  s.C.) in data 14 gennaio 1987, e dovendosi individuare il dies
 a quo appunto in quello in cui si e' consolidata l'inabilita'  minima
 indennizzabile (Corte costituzionale 8 luglio 1969, n. 116), l'azione
 per conseguire le prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L. derivanti  dal
 rapporto assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.