IL PRETORE
     A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 16 marzo 1990,  nel  giudizio  promosso  da  Cappellini  Rino  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a  causa  dell'attivita'
 di  lavoro  prestata alle dipendenze della soc. Piaggio; l'I.N.A.I.L.
 ha resistito in giudizio preliminarmente  eccependo  la  prescrizione
 del   diritto  ai  sensi  dell'art.  112  del  t.u.  n.  1124/1965  e
 contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo' ritenersi affetto da ipoacusia  inabilitante  nella  misura  del
 18,4%  e  che  la  malattia ha derivazione professionale; e' altresi'
 emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente
 raggiunto  il  grado  di  inabilita' indennizzabile nel 1984, e cioe'
 allorche' il ricorrente  aveva  cessato  ogni  attivita'  lavorativa.
 Sulla  base  di  tali  emergenze, poiche' dalla data suddetta sarebbe
 decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965,  avendo
 il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario (unico
 atto idoneo, ad  interrompere  la  prescrizione,  per  giurisprudenza
 costante  della  s.C.) in data 9 agosto 1988, e dovendosi individuare
 il dies a quo appunto in quello in cui si e' consolidata l'inabilita'
 minima  indennizzabile  (Corte costituzionale 8 luglio 1969, n. 116),
 l'azione per  conseguire  le  prestazioni  da  parte  dell'I.N.A.I.L.
 derivanti dal rapporto assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.