IL PRETORE
     A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 23  marzo  1990,  nella  causa  promossa  da  Balloni  Amulio  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a  causa  dell'attivita'
 di lavoro prestata alle dipendenze della soc. Motofides; l'I.N.A.I.L.
 ha resistito in giudizio preliminarmente  eccependo  la  prescrizione
 del   diritto  ai  sensi  dell'art.  112  del  t.u.  n.  1124/1965  e
 contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo'  ritenersi  affetto  da  ipoacusia  inabilitante  nella   misura
 dell'11,6%  e  che  la  malattia  ha  derivazione  professionale;  e'
 altresi' emerso che la  malattia  professionale  in  questione  aveva
 probabilmente raggiunto il grado di inabilita' indennizzabile circa 7
 anni prima dalla data della visita medica effettuata  dal  consulente
 (19  maggio  1989).  Sulla base di tali emergenze, poiche' dalla data
 suddetta sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del  t.u.  n.
 1124/1965,  avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso
 giudiziario (unico atto interruttivo,  per  giurisprudenza  costante,
 della  s.C.  ad  interrompere  la  prescrizione  in corso) in data 22
 novembre 1988, e dovendosi individuare  il  dies  a  quo  appunto  in
 quello  in  cui  si e' consolidata l'inabilita' minima indennizzabile
 (Corte costituzionale 8 luglio 1969, n. 116), l'azione per conseguire
 le  prestazioni  da  parte  dell'I.N.A.I.L.  derivanti  dal  rapporto
 assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.