IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 23 marzo 1990, nel causa promossa da Pupeschi Orlando contro l'I.N.A.I.L. per il riconoscimento del diritto all'indennizzo per malattia professionale (ipoacusia); O S S E R V A Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a causa dell'attivita' di lavoro prestata alle dipendenze della soc. Ferretti di Capannoli; l'I.N.A.I.L. ha resistito in giudizio preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965 e contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia. Dall'istruttoria espletata (v. CTU) e' emerso che il ricorrente puo' ritenersi affetto da ipoacusia inabilitante nella misura dell'35% e che la malattia ha derivazione professionale; e' altresi' emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente raggiunto il grado di inabilita' indennizzabile circa 10 anni prima dalla data della visita medica effettuata dal consulente (19 maggio 1989). Sulla base di tali emergenze, poiche' dalla data suddetta sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965, avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario (unico atto idoneo, per giurisprudenza costante, della s.C. ad interrompere la prescrizione in corso) in data 22 novembre 1988, e dovendosi individuare il dies a quo appunto in quello in cui si e' consolidata l'inabilita' minima indennizzabile (Corte costituzionale 8 luglio 1969, n. 116), l'azione per conseguire le prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L. derivanti dal rapporto assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.