IL PRETORE
     A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 23  marzo  1990,  nel  causa  promossa  da  Pupeschi  Orlando  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a  causa  dell'attivita'
 di  lavoro prestata alle dipendenze della soc. Ferretti di Capannoli;
 l'I.N.A.I.L. ha resistito in giudizio  preliminarmente  eccependo  la
 prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965
 e contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo'  ritenersi  affetto  da  ipoacusia  inabilitante  nella   misura
 dell'35%  e che la malattia ha derivazione professionale; e' altresi'
 emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente
 raggiunto  il  grado di inabilita' indennizzabile circa 10 anni prima
 dalla data della visita medica effettuata dal consulente  (19  maggio
 1989).  Sulla  base  di  tali  emergenze, poiche' dalla data suddetta
 sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965,
 avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario
 (unico atto  idoneo,  per  giurisprudenza  costante,  della  s.C.  ad
 interrompere  la  prescrizione  in corso) in data 22 novembre 1988, e
 dovendosi individuare il dies a quo appunto in quello in  cui  si  e'
 consolidata  l'inabilita' minima indennizzabile (Corte costituzionale
 8 luglio 1969, n. 116), l'azione per  conseguire  le  prestazioni  da
 parte  dell'I.N.A.I.L.  derivanti  dal rapporto assicurativo dovrebbe
 ritenersi prescritta.