IL PRETORE
    A  scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 23 maggio 1990;  nel  giudizio  promosso  da  Paoletti  Renzo  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a causa della  attivita'
 di  lavoro  prestata alle dipendenze della soc. Piaggio; l'I.N.A.I.L.
 ha resistito in giudizio preliminarmente  eccependo  la  prescrizione
 del   diritto  ai  sensi  dell'art.  112  del  t.u.  n.  1124/1965  e
 contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo' ritenersi affetto da ipoacusia  inabilitante  nella  misura  del
 6,8%  e  che  la  malattia  ha derivazione professionale; e' altresi'
 emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente
 raggiunto  il grado di inabilita' indennizzabile circa 8/9 anni prima
 della visita medica effettuata dal  consulente  (27  novembre  1989).
 Sulla  base  di  tali  emergenze, poiche' dalla data suddetta sarebbe
 decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965,  avendo
 il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario (unico
 atto interruttivo per giurisprudenza costante della s.C.) in data  1ยบ
 giugno  1989  e dovendosi individuare il dies a quo appunto in quello
 in cui si e' consolidata l'inabilita'  minima  indennizzabile  (Corte
 costituzionale  8  luglio  1989,  n. 116), l'azione per conseguire le
 prestazioni  da  parte   dell'I.N.A.I.L.   derivanti   dal   rapporto
 assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.