IL PRETORE
     A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 23 maggio 1990; nel giudizio promosso da  Barsotti  Giancarlo  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a  causa  dell'attivita'
 di   lavoro  prestata  alle  dipendenze  della  soc.  P.  Imballaggi;
 l'I.N.A.I.L. ha resistito in giudizio  preliminarmente  eccependo  la
 prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965
 e contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo' ritenersi affetto da ipoacusia inabilitante nella misura del 18%
 e  che  la  malattia ha derivazione professionale; e' altresi' emerso
 che  la  malattia  professionale  in  questione  aveva  probabilmente
 raggiunto il grado di inabilita' indennizabile circa 5 o 6 anni prima
 della visita medica effettuata dal  consulente  (22  novembre  1989).
 Sulla  base  di  tali  emergenze, poiche' dalla data suddetta sarebbe
 decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965,  avendo
 il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario (unico
 atto interruttivo per giurisprudenza costante della s.C.) in  data  5
 luglio  1989, e dovendosi individuare il dies a quo appunto in quello
 in cui si e' consolidata l'inabilita'  minima  indennizzabile  (Corte
 costituzionale  8  luglio  1989,  n. 116), l'azione per conseguire le
 prestazioni  da  parte   dell'I.N.A.I.L.   derivanti   dal   rapporto
 assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.