IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 20 giugno 1990; nel giudizio promosso da Andreotti Antonio contro l'I.N.A.I.L. per il riconoscimento del diritto all'indennizzo per malattia professionale (ipoacusia); O S S E R V A Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a causa dell'attivita' di lavoro prestata alle dipendenze della soc. S. Gobain; l'I.N.A.I.L. ha resistito in giudizio preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965 e contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia. Dall'istruttoria espletata (v. CTU) e' emerso che il ricorrente puo' ritenersi affetto da ipoacusia inabilitante nella misura del 16,1% e che la malattia ha derivazione professionale; e' altresi' emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente raggiunto il grado di inabilita' indennizabile circa negli anni 1979-1980. Sulla base di tali emergenze, poiche' dalla data suddetta sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965, avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario (unico atto interruttivo per giurisprudenza costante della s.C.) in data 28 ottobre 1988, e dovendosi individuare il dies a quo appunto in quello in cui si e' consolidata l'inabilita' minima indennizzabile (Corte costituzionale 8 luglio 1989, n. 116), l'azione per conseguire le prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L. derivanti dal rapporto assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.