ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28, primo e terzo comma, e 29 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (testo approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e dell'art. 30 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272) promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1990 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di Mancini Patrizio ed altro, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19/1 s.s. dell'anno 1990; Visto l'atto d'intervento del Presidente del consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 12 marzo 1990 il Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 28, primo comma, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (testo approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e dell'art. 30 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui per i reati puniti con la pena dell'ergastolo e' esclusa l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo per la messa in prova della personalita' dell'imputato; b) del terzo comma del predetto art. 28 e del citato art. 30, in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., nella parte in cui e' esclusa l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di sospensione del processo; c) dell'art. 29 delle stesse disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e del precitato art. 30, in riferimento agli artt. 70 e 76 Cost., nella parte in cui e' prevista l'estinzione del reato in caso di esito positivo della prova, per eccesso di delega rispetto alla legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81. Osserva preliminarmente il Tribunale, in ordine alla rilevanza delle questioni, che il collegio ha investito i servizi sociali del compito d'elaborare un progetto ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 272 del 1989, al fine d'eventualmente disporre la sospensione del processo. Successivamente, peraltro, il difensore di parte civile ha eccepito l'inammissibilita' dell'istituto al caso di specie trattandosi di reato (omicidio aggravato) punito con l'ergastolo, mentre il pubblico ministero ha sottolineato alcuni profili d'incostituzionalita' degli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e 30 del decreto legislativo n. 272 del 1989. Le sollevate questioni di legittimita' costituzionale appaiono pertanto rilevanti poiche' il Tribunale deve sciogliere la riserva sull'applicabilita' dell'istituto e conseguentemente sull'emanazione dell'ordine di sospensione del processo. Quanto al merito della prima questione, il Tribunale ritiene che la lettera del primo comma del citato art. 28 non consenta d'applicare l'istituto in esame agli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo. Trattandosi, infatti, di pena diversa dalla reclusione ed applicabile ai minori imputati di omicidio aggravato quando le aggravanti vengano considerate prevalenti sulla diminuente della minore eta', qualora il legislatore avesse ritenuto applicabile l'istituto senza alcun limite, avrebbe dovuto menzionare espressamente l'ergastolo o, comunque, statuire che nella determinazione della pena doveva tenersi conto della diminuente della minore eta'. Orbene, a parere del giudice a quo, l'esclusione dell'istituto per i reati puniti con l'ergastolo determina una violazione dell'art. 3 Cost. L'istituto stesso, infatti, ha come finalita' quella della necessita' per il giudice di "valutare la personalita' del minorenne" ed e' quindi destinato a trovare applicazione in situazioni, quali quelle del caso di specie, in cui in concreto la diminuente della minore eta' e' prevalente rispetto alle aggravanti. Consegue che, soltanto in forza di un'astratta contestazione, situazioni sostanzialmente analoghe (imputato di omicidio semplice e imputato di omicidio aggravato con subvalenza o inesistenza delle aggravanti) vengono irrazionalmente ad essere diversamente regolate. Oltre alla disparita' di trattamento, sempre a parere del Tribunale remittente, v'e' anche la non ragionevolezza dell'esclusione dell'istituto nei confronti di minori imputati di reati punibili con l'ergastolo, risultando incomprensibile l'inapplicabilita' dell'istituto ad ipotesi di reato particolarmente gravi nelle quali l'accertamento della personalita' del minore e' certamente piu' necessario, se non addirittura indispensabile. In ordine alla seconda questione, il Tribunale osserva che la norma di cui al terzo comma del citato art. 28, nella parte in cui esclude l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di sospensione del processo, appare in contrasto con gli artt. 24 e 112 Cost. Da un lato, infatti, l'ordinanza di sospensione si risolve in una limitazione anche pregnante della liberta' personale e quindi costituisce violazione del diritto di difesa la mancata previsione d'una immediata impugnativa nel merito del provvedimento. Da un altro lato, il pubblico ministero non ha la possibilita' di concludere nel merito ne' di far valere, attraverso un'impugnativa nel merito, il suo dissenso dall'applicazione d'un istituto che puo' comportare l'estinzione del reato. In ordine alla terza questione, il Tribunale osserva che l'art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e' in totale contrasto con la legge delega, la quale non ha assolutamente previsto che all'esito del periodo di sospensione il giudice possa dichiarare estinto il reato ma ha semplicemente disposto il "dovere del giudice di valutare la personalita' del minore sotto l'aspetto psichico, sociale ed ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati di sostegno disposti" e la "facolta' del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti" e nulla di piu'. La norma delegante, quindi, non consente l'introduzione nell'ordinamento d'una nuova causa estintiva del reato costituita dall'esito positivo della prova. 2. - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile od infondata. In ordine alla prima questione, l'Avvocatura osserva che - volendo aderire all'interpretazione da cui parte l'ordinanza di rimessione - poiche' l'istituto del probation appartiene al diritto premiale, non sussisterebbe alcuna irragionevolezza se il legislatore avesse scelto di non ammettere al beneficio i delitti della massima gravita', come quelli puniti con l'ergastolo. Senonche', a parere dell'Avvocatura, il primo comma del citato art. 28 deve essere interpretato in senso diverso, dal momento che esso non pone alcun limite al potere discrezionale del giudice di disporre la sospensione del processo "quando ritiene di dover valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova disposta a norma del secondo comma". Il riferimento alla pena prevista per il reato per il quale si procede e' infatti contenuto soltanto nel secondo periodo del comma citato, il quale commisura la durata massima della sospensione del processo all'entita' della pena suddetta. Consegue che dall'omessa menzione, in quest'ultima disposizione, dei reati punibili con l'ergastolo non puo' farsi discendere l'esclusione di tali reati dall'ambito d'applicazione del probation. D'altra parte, dall'esame dei lavori preparatori non si ricava alcun indizio della volonta' del legislatore di non consentire l'applicazione generalizzata dell'istituto, scelta questa che, proprio perche' in contraddizione con le particolari finalita' del probation, avrebbe dovuto comportare almeno l'illustrazione delle ragioni dell'esclusione della sua applicazione per alcune categorie di reati. Quanto alla seconda questione, l'Avvocatura osserva preliminarmente che essa e' irrilevante, non esistendo attualmente un'ordinanza di sospensione del processo impugnabile; ed e' comunque infondata perche' il diritto d'impugnazione nel merito dei provvedimenti del giudice non costituisce esplicazione necessaria del diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituzione, ne' e' espressione di altro principio costituzionale. D'altra parte, l'obbligo di sentire le parti, previsto dall'art. 28, primo comma, e' posto a garanzia d'un pieno coinvolgimento delle parti stesse nella formazione del convincimento del giudice sulla necessita' ed opportunita' della prova e sull'idoneita' del progetto. Non si comprende poi il richiamo all'art. 112 Cost. in quanto il provvedimento di sospensione puo' intervenire solo dopo che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Quanto alla terza questione, l'Avvocatura osserva che anch'essa e' irrilevante, perche' nel giudizio a quo non puo' ancora parlarsi d'estinzione del reato; ed e' comunque infondata perche' proprio l'assenza di direttive vincolanti sul punto indica la volonta' del legislatore delegante di rimettere alla discrezionalita' del Governo la definizione dell'epilogo processuale del probation e dei suoi effetti sul piano sostanziale. Considerato in diritto 1. - Delle tre questioni di legittimita' costituzionale sollevate dall'ordinanza di rimessione, di cui in narrativa, la prima da decidere e' quella relativa agli artt. 28, primo comma, del d.P.R. n. 448/1988 e 30 del decreto legislativo n. 272/1989, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludono l'applicabilita' dell'istituto della sospensione del processo e della messa in prova della personalita' del minorenne, di cui al primo comma del precitato art. 28 del d.P.R. n. 448/1988. A dire il vero, gia' il contrasto tra la premessa dalla quale parte il giudice a quo nel sollevare l'eccezione di legittimita' costituzionale (esclusione, da parte del legislatore del 1988, dell'applicabilita' dell'istituto della sospensione del processo per la "messa in prova" del minorenne alle ipotesi di reati punibili con la pena dell'ergastolo) e la legge delega (art. 3, lett. e) che non pone alcuna limitazione, come esattamente riconosce lo stesso giudice, all'applicabilita' dell'istituto in esame in ragione del tipo di reato contestato al minorenne, avrebbe dovuto indurre a ripensare alla premessa, sopra accennata, dalla quale parte l'ordinanza di rimessione. Un contrasto cosi' evidente e grave tra legge delega e decreto delegato rimarrebbe davvero senza giustificazione e dovrebbe subito esser sanato, nelle dovute forme, a parte il riferimento all'art. 3 Cost. E si tenga conto che l'art. 3, lett. e) della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e', in proposito, inequivoco: "dovere del giudice di valutare compiutamente la personalita' del minorenne sotto l'aspetto psichico, sociale ed ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; facolta' del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti...". Lo stesso giudice a quo, peraltro, esattamente rileva l'incomprensibilita' di rendere inapplicabile l'istituto in esame nei confronti di minorenni proprio nelle ipotesi dei piu' gravi reati nelle quali l'accertamento in ordine alla personalita' del minore e' sicuramente piu' necessario, se non indispensabile. Insomma, e lo rileva la stessa ordinanza di rimessione, l'innovazione piu' significativa e coraggiosa operata dal nuovo codice di procedura penale non troverebbe applicazione proprio nei casi piu' gravi in cui essa innovazione e' piu' che mai necessaria, la stessa gravita' del reato non potendo escludere, in un minorenne, un eccezionale, non piu' ripetibile, momento di anomalo sviluppo della personalita'. Nel predetto quadro acquistano ancor piu' rilievo le oggettive ragioni che non consentono d'aderire all'interpretazione che degli articoli impugnati offre l'ordinanza di rimessione. E' ben vero che l'ergastolo e' pena di specie diversa dalla reclusione. Ma gia' l'analisi letterale del primo comma dell'art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 induce a conclusioni diverse da quelle assunte, in proposito, dall'ordinanza di rimessione. Il predetto comma si compone, infatti, di due distinti periodi, nel primo dei quali si determina ed enuncia il generale potere discrezionale del giudice, allorche' ritiene di dover valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova, di sospendere il processo. Or in tal periodo nulla, proprio nulla, si dice in ordine ad eventuali limiti all'esercizio del predetto potere discrezionale. E' nel secondo periodo dello stesso comma, intatto ed intero rimanendo il gia' conferito potere discrezionale del giudice, che, dovendosi differenziare la disciplina dell'istituto (in particolare, la durata della sospensione del processo: giammai l'ambito materiale del predetto potere discrezionale) si fa riferimento alla durata della pena detentiva, ovviamente, per stabilire una durata di sospensione del processo piu' lunga per le ipotesi di reati puniti con pena piu' grave. La mancanza, durante i lavori preparatori degli articoli impugnati, del benche' minimo accenno ad un dubbio sull'applicazione generalizzata dell'istituto; la perfetta coerenza della scelta legislativa con le peculiari finalita' del probation, oltre alle ragioni innanzi esposte, relative alla coerenza della predetta scelta con le indicazioni della legge delega, convincono che la questione di legittimita' costituzionale ora discussa e' da dichiararsi non fondata in quanto gli articoli impugnati gia' consentono l'applicabilita' dell'istituto della sospensione del processo per la messa in prova del minorenne anche allorche' si proceda per reati punibili con la pena dell'ergastolo. 2. - Le altre due questioni di legittimita' costituzionale, sollevate dall'ordinanza di rimessione in epigrafe specificata, la prima relativa agli artt. 28, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., la seconda relativa agli artt. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui e' prevista l'estinzione del reato in caso di esito positivo della prova, in riferimento agli artt. 70 e 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 3 lett. e) della legge 16 febbraio 1987, n. 81, devono essere dichiarate inammissibili in quanto, allo stato, irrilevanti. Va, infatti, osservato che non risulta emessa, nel giudizio a quo, alcuna ordinanza di sospensione del processo di cui in narrativa: ne' poteva essere emessa, essendo stato sollevato, appunto dalla stessa ordinanza di rimessione, dubbio sulla legittimita' costituzionale dell'applicabilita' dell'istituto della sospensione del processo per la messa in prova del minorenne, nell'ipotesi in cui si proceda, come nella specie, per reato punibile con la pena dell'ergastolo. E poiche', non essendo stata emessa l'ora indicata ordinanza di sospensione processuale, e', ovviamente, intempestiva e, pertanto, irrilevante, anche ogni discussione di merito in ordine alla legittimita' costituzionale degli effetti (peraltro ipotetici) della stessa ordinanza, anche la seconda questione indicata nel n. 2) di questa decisione, va dichiarata inammissibile.