ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 28, primo e
 terzo comma, e 29 delle disposizioni sul processo penale a carico  di
 imputati  minorenni (testo approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n.
 448) e dell'art. 30 delle  norme  d'attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (testo approvato con
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272)  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  12  marzo  1990 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel
 procedimento penale a carico di Mancini Patrizio ed  altro,  iscritta
 al  n.  217  del  registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 19/1Πs.s. dell'anno 1990;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ordinanza  emessa  il 12 marzo 1990 il Tribunale per i
 minorenni  di   Roma   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale:
      a)  dell'art.  28,  primo comma, delle disposizioni sul processo
 penale a carico di imputati minorenni (testo approvato con d.P.R.  22
 settembre  1988,  n. 448) e dell'art. 30 delle norme d'attuazione, di
 coordinamento e transitorie del d.P.R.  22  settembre  1988,  n.  448
 (testo  approvato  con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272) in
 riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui per i  reati  puniti
 con  la  pena  dell'ergastolo e' esclusa l'applicazione dell'istituto
 della  sospensione  del  processo  per  la  messa  in   prova   della
 personalita' dell'imputato;
      b) del terzo comma del predetto art. 28 e del citato art. 30, in
 riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., nella parte in cui e'  esclusa
 l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di sospensione del processo;
      c)  dell'art. 29 delle stesse disposizioni sul processo penale a
 carico di imputati minorenni e del precitato art. 30, in  riferimento
 agli artt. 70 e 76 Cost., nella parte in cui e' prevista l'estinzione
 del reato in caso di esito  positivo  della  prova,  per  eccesso  di
 delega rispetto alla legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81.
    Osserva  preliminarmente  il  Tribunale,  in ordine alla rilevanza
 delle questioni, che il collegio ha investito i servizi  sociali  del
 compito  d'elaborare  un  progetto  ai sensi dell'art. 27 del decreto
 legislativo n. 272 del 1989,  al  fine  d'eventualmente  disporre  la
 sospensione  del processo. Successivamente, peraltro, il difensore di
 parte civile ha eccepito l'inammissibilita' dell'istituto al caso  di
 specie   trattandosi   di   reato  (omicidio  aggravato)  punito  con
 l'ergastolo, mentre il  pubblico  ministero  ha  sottolineato  alcuni
 profili  d'incostituzionalita'  degli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448
 del 1988 e 30 del decreto legislativo n. 272 del 1989.  Le  sollevate
 questioni  di legittimita' costituzionale appaiono pertanto rilevanti
 poiche' il Tribunale deve sciogliere la  riserva  sull'applicabilita'
 dell'istituto   e  conseguentemente  sull'emanazione  dell'ordine  di
 sospensione del processo.
    Quanto  al  merito della prima questione, il Tribunale ritiene che
 la  lettera  del  primo  comma  del  citato  art.  28  non   consenta
 d'applicare  l'istituto in esame agli imputati di reati puniti con la
 pena dell'ergastolo. Trattandosi,  infatti,  di  pena  diversa  dalla
 reclusione  ed  applicabile  ai minori imputati di omicidio aggravato
 quando le aggravanti vengano considerate prevalenti sulla  diminuente
 della minore eta', qualora il legislatore avesse ritenuto applicabile
 l'istituto   senza   alcun   limite,   avrebbe   dovuto    menzionare
 espressamente   l'ergastolo   o,   comunque,   statuire   che   nella
 determinazione della pena doveva tenersi conto della diminuente della
 minore eta'.
    Orbene, a parere del giudice a quo, l'esclusione dell'istituto per
 i reati puniti con l'ergastolo determina una violazione  dell'art.  3
 Cost.  L'istituto  stesso,  infatti,  ha  come finalita' quella della
 necessita' per il giudice di "valutare la personalita' del minorenne"
 ed  e'  quindi  destinato a trovare applicazione in situazioni, quali
 quelle del caso di specie, in cui in  concreto  la  diminuente  della
 minore  eta'  e'  prevalente  rispetto alle aggravanti. Consegue che,
 soltanto  in   forza   di   un'astratta   contestazione,   situazioni
 sostanzialmente analoghe (imputato di omicidio semplice e imputato di
 omicidio aggravato con subvalenza  o  inesistenza  delle  aggravanti)
 vengono irrazionalmente ad essere diversamente regolate.
    Oltre   alla  disparita'  di  trattamento,  sempre  a  parere  del
 Tribunale   remittente,   v'e'   anche    la    non    ragionevolezza
 dell'esclusione  dell'istituto  nei  confronti  di minori imputati di
 reati   punibili   con   l'ergastolo,   risultando    incomprensibile
 l'inapplicabilita'  dell'istituto ad ipotesi di reato particolarmente
 gravi nelle quali l'accertamento della  personalita'  del  minore  e'
 certamente piu' necessario, se non addirittura indispensabile.
    In  ordine  alla  seconda  questione,  il Tribunale osserva che la
 norma di cui al terzo comma del citato art. 28, nella  parte  in  cui
 esclude  l'impugnazione  nel merito dell'ordinanza di sospensione del
 processo, appare in contrasto con gli artt. 24 e 112 Cost.
    Da  un lato, infatti, l'ordinanza di sospensione si risolve in una
 limitazione  anche  pregnante  della  liberta'  personale  e   quindi
 costituisce  violazione  del  diritto di difesa la mancata previsione
 d'una immediata impugnativa nel merito del provvedimento. Da un altro
 lato,  il pubblico ministero non ha la possibilita' di concludere nel
 merito ne' di far valere, attraverso un'impugnativa  nel  merito,  il
 suo  dissenso  dall'applicazione  d'un  istituto  che puo' comportare
 l'estinzione del reato.
    In ordine alla terza questione, il Tribunale osserva che l'art. 29
 del d.P.R. n. 448 del 1988  e'  in  totale  contrasto  con  la  legge
 delega,  la  quale  non  ha  assolutamente previsto che all'esito del
 periodo di sospensione il giudice possa dichiarare estinto  il  reato
 ma  ha  semplicemente  disposto il "dovere del giudice di valutare la
 personalita'  del  minore  sotto  l'aspetto  psichico,   sociale   ed
 ambientale,   anche  ai  fini  dell'apprezzamento  dei  risultati  di
 sostegno disposti" e  la  "facolta'  del  giudice  di  sospendere  il
 processo  per  un  tempo  determinato,  nei casi suddetti" e nulla di
 piu'.  La  norma  delegante,  quindi,  non  consente   l'introduzione
 nell'ordinamento  d'una  nuova  causa  estintiva del reato costituita
 dall'esito positivo della prova.
    2.  -  Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile od
 infondata.
    In ordine alla prima questione, l'Avvocatura osserva che - volendo
 aderire all'interpretazione da cui parte l'ordinanza di rimessione  -
 poiche'  l'istituto del probation appartiene al diritto premiale, non
 sussisterebbe alcuna irragionevolezza se il legislatore avesse scelto
 di  non ammettere al beneficio i delitti della massima gravita', come
 quelli puniti con l'ergastolo.
    Senonche',  a  parere  dell'Avvocatura,  il primo comma del citato
 art. 28 deve essere interpretato in senso diverso,  dal  momento  che
 esso  non  pone  alcun  limite al potere discrezionale del giudice di
 disporre  la  sospensione  del  processo  "quando  ritiene  di  dover
 valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova disposta
 a norma del secondo comma". Il riferimento alla pena prevista per  il
 reato  per  il  quale  si  procede  e' infatti contenuto soltanto nel
 secondo periodo del  comma  citato,  il  quale  commisura  la  durata
 massima   della  sospensione  del  processo  all'entita'  della  pena
 suddetta.  Consegue  che  dall'omessa   menzione,   in   quest'ultima
 disposizione,  dei  reati  punibili  con  l'ergastolo  non puo' farsi
 discendere l'esclusione di tali reati dall'ambito d'applicazione  del
 probation.
    D'altra  parte,  dall'esame  dei  lavori preparatori non si ricava
 alcun indizio  della  volonta'  del  legislatore  di  non  consentire
 l'applicazione   generalizzata   dell'istituto,  scelta  questa  che,
 proprio perche' in contraddizione con le  particolari  finalita'  del
 probation,  avrebbe  dovuto  comportare  almeno l'illustrazione delle
 ragioni dell'esclusione della sua applicazione per  alcune  categorie
 di reati.
    Quanto    alla    seconda    questione,    l'Avvocatura    osserva
 preliminarmente che essa e' irrilevante,  non  esistendo  attualmente
 un'ordinanza  di sospensione del processo impugnabile; ed e' comunque
 infondata  perche'  il  diritto   d'impugnazione   nel   merito   dei
 provvedimenti del giudice non costituisce esplicazione necessaria del
 diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituzione, ne' e' espressione
 di altro principio costituzionale.
    D'altra  parte,  l'obbligo di sentire le parti, previsto dall'art.
 28, primo comma, e' posto a garanzia d'un pieno coinvolgimento  delle
 parti  stesse  nella  formazione  del convincimento del giudice sulla
 necessita' ed opportunita' della prova e sull'idoneita' del progetto.
    Non  si  comprende poi il richiamo all'art. 112 Cost. in quanto il
 provvedimento di  sospensione  puo'  intervenire  solo  dopo  che  il
 pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.
    Quanto alla terza questione, l'Avvocatura osserva che anch'essa e'
 irrilevante, perche' nel giudizio a  quo  non  puo'  ancora  parlarsi
 d'estinzione  del  reato;  ed  e'  comunque infondata perche' proprio
 l'assenza di direttive vincolanti sul punto indica  la  volonta'  del
 legislatore  delegante di rimettere alla discrezionalita' del Governo
 la definizione dell'epilogo processuale  del  probation  e  dei  suoi
 effetti sul piano sostanziale.
                         Considerato in diritto
    1.  - Delle tre questioni di legittimita' costituzionale sollevate
 dall'ordinanza di rimessione,  di  cui  in  narrativa,  la  prima  da
 decidere e' quella relativa agli artt. 28, primo comma, del d.P.R. n.
 448/1988 e 30 del decreto legislativo n.  272/1989,  con  riferimento
 all'art.  3  Cost.,  nella  parte  in  cui escludono l'applicabilita'
 dell'istituto della sospensione del processo e della messa  in  prova
 della personalita' del minorenne, di cui al primo comma del precitato
 art. 28 del d.P.R. n. 448/1988.
    A  dire  il  vero,  gia'  il contrasto tra la premessa dalla quale
 parte il giudice a quo  nel  sollevare  l'eccezione  di  legittimita'
 costituzionale  (esclusione,  da  parte  del  legislatore  del  1988,
 dell'applicabilita' dell'istituto della sospensione del processo  per
 la  "messa in prova" del minorenne alle ipotesi di reati punibili con
 la pena dell'ergastolo) e la legge delega (art. 3, lett. e)  che  non
 pone   alcuna  limitazione,  come  esattamente  riconosce  lo  stesso
 giudice, all'applicabilita' dell'istituto in  esame  in  ragione  del
 tipo  di  reato  contestato  al  minorenne,  avrebbe dovuto indurre a
 ripensare  alla  premessa,  sopra  accennata,   dalla   quale   parte
 l'ordinanza  di  rimessione.  Un contrasto cosi' evidente e grave tra
 legge  delega   e   decreto   delegato   rimarrebbe   davvero   senza
 giustificazione e dovrebbe subito esser sanato, nelle dovute forme, a
 parte il riferimento all'art. 3 Cost. E si tenga conto che l'art.  3,
 lett.  e)  della  legge  16  febbraio  1987,  n. 81 e', in proposito,
 inequivoco:  "dovere  del  giudice  di  valutare   compiutamente   la
 personalita'  del  minorenne  sotto  l'aspetto  psichico,  sociale ed
 ambientale, anche ai  fini  dell'apprezzamento  dei  risultati  degli
 interventi  di  sostegno disposti; facolta' del giudice di sospendere
 il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti...".
   Lo   stesso   giudice   a   quo,   peraltro,   esattamente   rileva
 l'incomprensibilita' di rendere inapplicabile l'istituto in esame nei
 confronti  di  minorenni  proprio  nelle ipotesi dei piu' gravi reati
 nelle quali l'accertamento in ordine alla personalita' del minore  e'
 sicuramente  piu'  necessario,  se  non indispensabile. Insomma, e lo
 rileva  la  stessa  ordinanza  di  rimessione,   l'innovazione   piu'
 significativa  e  coraggiosa  operata  dal  nuovo codice di procedura
 penale non troverebbe applicazione proprio nei casi piu' gravi in cui
 essa  innovazione  e' piu' che mai necessaria, la stessa gravita' del
 reato non potendo escludere, in un  minorenne,  un  eccezionale,  non
 piu' ripetibile, momento di anomalo sviluppo della personalita'.
    Nel  predetto  quadro  acquistano  ancor piu' rilievo le oggettive
 ragioni che non consentono d'aderire  all'interpretazione  che  degli
 articoli impugnati offre l'ordinanza di rimessione.
    E'  ben  vero  che  l'ergastolo  e'  pena  di specie diversa dalla
 reclusione. Ma gia' l'analisi letterale del primo comma dell'art.  28
 del  d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 induce a conclusioni diverse da
 quelle assunte, in proposito, dall'ordinanza di rimessione.
    Il  predetto  comma  si compone, infatti, di due distinti periodi,
 nel primo dei quali  si  determina  ed  enuncia  il  generale  potere
 discrezionale  del  giudice,  allorche'  ritiene di dover valutare la
 personalita' del minorenne all'esito della prova,  di  sospendere  il
 processo.  Or  in tal periodo nulla, proprio nulla, si dice in ordine
 ad eventuali limiti all'esercizio del predetto potere  discrezionale.
    E'  nel  secondo  periodo  dello  stesso  comma, intatto ed intero
 rimanendo il gia' conferito potere discrezionale  del  giudice,  che,
 dovendosi  differenziare la disciplina dell'istituto (in particolare,
 la durata della sospensione del processo: giammai l'ambito  materiale
 del  predetto  potere  discrezionale)  si  fa riferimento alla durata
 della  pena  detentiva,  ovviamente,  per  stabilire  una  durata  di
 sospensione  del  processo  piu' lunga per le ipotesi di reati puniti
 con pena piu' grave.
    La   mancanza,   durante   i  lavori  preparatori  degli  articoli
 impugnati, del benche' minimo accenno ad un dubbio  sull'applicazione
 generalizzata   dell'istituto;  la  perfetta  coerenza  della  scelta
 legislativa con le peculiari  finalita'  del  probation,  oltre  alle
 ragioni innanzi esposte, relative alla coerenza della predetta scelta
 con le indicazioni della legge delega, convincono che la questione di
 legittimita'  costituzionale  ora  discussa  e'  da  dichiararsi  non
 fondata  in   quanto   gli   articoli   impugnati   gia'   consentono
 l'applicabilita'  dell'istituto della sospensione del processo per la
 messa in prova del minorenne anche allorche'  si  proceda  per  reati
 punibili con la pena dell'ergastolo.
    2.  -  Le  altre  due  questioni  di  legittimita' costituzionale,
 sollevate dall'ordinanza di rimessione in  epigrafe  specificata,  la
 prima  relativa  agli  artt. 28, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre
 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,  in
 riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., la seconda relativa agli artt.
 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto  legislativo
 28  luglio  1989, n. 272, nella parte in cui e' prevista l'estinzione
 del reato in caso di esito positivo della prova, in riferimento  agli
 artt.  70 e 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 3 lett.
 e) della legge 16 febbraio 1987,  n.  81,  devono  essere  dichiarate
 inammissibili in quanto, allo stato, irrilevanti.
    Va, infatti, osservato che non risulta emessa, nel giudizio a quo,
 alcuna ordinanza di sospensione del processo di cui in narrativa: ne'
 poteva  essere  emessa, essendo stato sollevato, appunto dalla stessa
 ordinanza di rimessione,  dubbio  sulla  legittimita'  costituzionale
 dell'applicabilita'  dell'istituto della sospensione del processo per
 la messa in prova del minorenne, nell'ipotesi in cui si proceda, come
 nella specie, per reato punibile con la pena dell'ergastolo.
    E  poiche',  non  essendo stata emessa l'ora indicata ordinanza di
 sospensione processuale, e', ovviamente,  intempestiva  e,  pertanto,
 irrilevante,   anche  ogni  discussione  di  merito  in  ordine  alla
 legittimita' costituzionale degli effetti (peraltro ipotetici)  della
 stessa  ordinanza,  anche  la seconda questione indicata nel n. 2) di
 questa decisione, va dichiarata inammissibile.