ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo
 comma e dell'art. 448, primo comma, del codice di  procedura  penale,
 promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990 dal Pretore di Roma
 nel procedimento penale a carico di Mozzillo Orlando, iscritta al  n.
 329 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto   che  il  Tribunale  di  Roma,  in  un  procedimento  di
 applicazione della pena  su  richiesta  delle  parti,  con  ordinanza
 emessa  il  10  febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e  448,  primo  comma,
 del  codice  di procedura penale, nella parte in cui quest'ultimo non
 consente al giudice  di  dare  impulso  all'integrazione  probatoria,
 dovendo  egli  invece controllare la correttezza della qualificazione
 giuridica del fatto allo stato degli atti,  ed  il  primo  impone  di
 applicare  la pena concordata, anche se ritenuta del tutto incongrua,
 in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione,
    Considerato  che  questa  Corte  con  sentenza  n. 313 del 1990 ha
 ritenuto non fondata la seconda questione con sentenza interpretativa
 di    rigetto    e,   relativamente   alla   prima,   ha   dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art.  444,  secondo  comma,  del
 codice  di  procedura  penale, nella parte in cui non prevede che, ai
 fini  e  nei  limiti  di  cui  all'art.  27,   terzo   comma,   della
 Costituzione,  il  giudice  possa  valutare  la congruita' della pena
 indicata  dalle  parti,  rigettando  la  richiesta  in   ipotesi   di
 sfavorevole valutazione.