ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma e dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Mozzillo Orlando, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Roma, in un procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 448, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui quest'ultimo non consente al giudice di dare impulso all'integrazione probatoria, dovendo egli invece controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto allo stato degli atti, ed il primo impone di applicare la pena concordata, anche se ritenuta del tutto incongrua, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, Considerato che questa Corte con sentenza n. 313 del 1990 ha ritenuto non fondata la seconda questione con sentenza interpretativa di rigetto e, relativamente alla prima, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruita' della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione.