ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  69, primo
 comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680  (Ordinamento  della  Cassa  di
 previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati  degli  Enti  locali),
 convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, promosso con l'ordinanza
 emessa  il  17 gennaio 1990 dal Tribunale di Bologna nel procedimento
 civile vertente tra Silvia Filippini e l'INADEL, iscritta al  n.  251
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
     Visto l'atto di costituzione di Filippini Silvia;
     Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  settembre 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ordinanza  emessa  il 17 gennaio 1990 il Tribunale di Bologna
 nel procedimento civile vertente tra Silvia Filippini e INADEL  (Reg.
 ord.  n.  251  del  1990)  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della  Costituzione,
 dell'art.   69,   primo  comma,  del  r.d.l.  3  marzo  1938  n.  680
 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
 degli  Enti  locali),  convertito  nella  legge 9 gennaio 1939 n. 41,
 nella parte in cui non prevede la facolta' di  riscattare  i  periodi
 corrispondenti  alla durata legale dei corsi per allievi delle scuole
 universitarie dirette a fini  speciali,  il  cui  diploma  sia  stato
 richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.
     In punto di fatto alla signora Filippini, che aveva conseguito il
 diploma di assistente sociale presso l'Universita' di  Parma  ed  era
 stata  assunta  in ruolo alle dipendenze del Comune di Bologna con le
 mansioni corrispondenti al titolo di  studio,  era  stato  negato  il
 relativo riconoscimento.
     L'ordinanza  osserva  che  secondo  le disposizioni dell'art. 69,
 primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n.  680  sull'ordinamento  della
 C.P.D.E.L.,  cui fa riferimento l'art. 12 della legge 8 marzo 1968 n.
 152, agli impiegati iscritti alla  Cassa,  "muniti  di  laurea  o  di
 titolo  equipollente" e' concessa la facolta' di chiedere il riscatto
 degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi
 corsi  universitari o equiparati, purche' la laurea o il titolo siano
 prescritti per l'ammissione ad uno  dei  posti  occupati  durante  la
 carriera.  Pertanto,  la norma non consente, allo stato, di includere
 la durata dei corsi in questione, giacche' il  relativo  diploma  non
 corrisponde alla laurea o a un titolo equipollente riconosciuto dalle
 leggi speciali sull'istruzione superiore.
    Sicche' essa contrasterebbe palesemente con gli artt. 3 e 97 della
 Costituzione.
    Si  e'  costituita l'interessata, rappresentata e difesa dall'avv.
 Franco  Agostini,   insistendo   per   l'accoglimento   nei   termini
 dell'ordinanza medesima.
                         Considerato in diritto
    1.1.  - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
 materia previdenziale per il personale degli Enti locali)  stabilisce
 la   facolta'   di  riscatto  dei  periodi  di  studio  universitario
 valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.
    Alla  presente  fattispecie  risulta percio' applicabile l'art. 69
 del  r.d.l.  3  marzo  1938,  n.  680  (Ordinamento  della  Cassa  di
 previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali) il quale
 circoscrive, peraltro, il riscatto ai soli  anni  di  studio  per  il
 conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa.
    1.2.   -   Il   Collegio   remittente  dubita  della  legittimita'
 costituzionale della descritta normativa, ravvisandola - ex artt. 3 e
 97  Cost.  -  irrazionalmente discriminante nei riguardi di chi abbia
 conseguito presso scuole dirette  a  fini  speciali  universitari  il
 titolo  abilitante  per  l'esercizio  della professione di assistente
 sociale e abbia cosi' avuto conseguente accesso  alle  corrispondenti
 mansioni.
    2. - La questione e' fondata.
    La  giurisprudenza  di  questa  Corte  ha  reiteratamente posto in
 rilievo che la legislazione in tema  di  riscatti  e'  tendenziale  a
 concedere   alla   preparazione   professionale   acquisita,   quando
 riconosciuta indispensabile per i  fini  della  qualifica  ricoperta,
 ogni migliore considerazione (cfr. sentenza n. 163 del 1989).
     Orbene,  ai  sensi  del  d.P.R.  13  gennaio 1987 n. 14 il titolo
 necessario abilitante, nell'area del pubblico impiego, per  l'accesso
 alle  mansioni  di  assistente  sociale  e' costituito unicamente dal
 corrispondente diploma rilasciato dalle Universita'.
     Talche'   la   norma   impugnata,   presentandosi   indubbiamente
 irrazionale, e' costituzionalmente illegittima nella parte in cui non
 soddisfa gli enunciati principi.