IL TRIBUNALE
    Con  ricorso  depositato  il  13  maggio 1987 Netta Maria Altomare
 conveniva in giudizio dinanzi  al  pretore  di  Milano  la  Esselunga
 S.p.a.  chiedendo  che  fosse  condannata  a  pagare in suo favore L.
 1.131.000 oltre interessi legali e rivalutazione.
    Esponeva:
      di essere stata assunta dalla Societa' in minore eta';
      che  la societa' le aveva riconosciuto ai fini della maturazione
 degli scatti triennali, l'anzianita' di servizio solo dal ventunesimo
 anno di eta', in conformita' alle disposizioni del C.C.N.L.;
      che  la  clausola  del contratto collettivo era in contrasto con
 l'art. 37 della Costituzione che garantisce il  medesimo  trattamento
 economico ai minori rispetto agli adulti.
    Si  costituiva  la  societa'  chiedendo  il rigetto della domanda,
 sostenendo che la normativa contrattale era legittima.
    In  via  riconvenzionale chiedeva la restituzione degli importi di
 indennita'   di   contingenza   pagati    alla    ricorrente    sulla
 quattordicesima  mensilita',  non  dovuti  in  base alla disposizione
 inderogabile di cui all'art. 2 della legge n. 91/1977.
    Sosteneva che la quattordicesima non era presente nella prevalente
 normativa  del  settore  industriale  cui  la   disposizione   faceva
 riferimento.
    Il   pretore  decideva  la  causa  accogliendo  la  domanda  della
 lavoratrice e rigettando la riconvenzionale della societa'.
    La  societa'  appellava  la  sentenza  e  ne  chiedeva la riforma,
 insistendo sulla domanda riconvenzionale.
    Le  parti,  dopo  avere  scambiato,  su invito del tribunale, note
 illustrative circa la interpretazione  dell'art.  2  della  legge  n.
 91/1977, discutevano la causa all'udienza del 16 maggio 1990.
    Il  tribunale  pronunciava  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
 costituzionale  per  l'oggetto  e  le  ragioni  che  risultano  dalle
 seguenti
                       CONSIDERAZIONI DI DIRITTO