IL PRETORE
    A scioglimento della riserva che precede;
                                OSSERVA
      che nel presente giudizio i ricorrenti pretendono che venga loro
 riconosciuta la pensione di reversibilita' E.N.A.S.A.R.C.O., prevista
 dall'art.  20  della  legge 2 febbraio 1973, n. 12, da determinarsi a
 norma dell'art. 21 della stessa legge,  per  tutta  la  durata  degli
 studi  universitari  e  comunque  non  oltre il ventiseiesimo anno di
 eta'. A fondamento della domanda i ricorrenti deducono il loro status
 di figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, gia' a carico del
 loro dante causa al momento  del  suo  decesso  e  mai  titolari,  in
 seguito, di un reddito sufficiente a garantire il loro sostentamento.
    La  questione trae causa dalla sentenza della Corte costituzionale
 10  aprile  1987,  n.  145,  che   ha   dichiarato   l'illegittimita'
 costituzionale  del combinato disposto del terzo e del settimo comma,
 n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in
 cui  si negava il diritto alla pensione di reversibilita' per i figli
 maggiorenni inabili al lavoro allorche' a qualsiasi  titolo  avessero
 avuto un reddito proprio.
    Ed   invero,  la  Corte  costituzionale  ha  ritenuto  logicamente
 incoerente e irrazionale che si potesse, da un lato,  riconoscere  ai
 figli   superstiti   maggiorenni   il   diritto   alla   pensione  di
 reversibilita' in caso di  accertato  bisogno  (stato  di  vivenza  a
 carico)  e  che,  dall'altro,  si  potesse negarne l'esistenza per il
 possesso da parte del figlio superstite maggiorenne di  un  qualsiasi
 reddito, anche minimo, inidoneo a garantire e supplire la funzione di
 sostentamento del reddito paterno, integrativa ed essenziale.
    Orbene,  questa  pronunzia,  pur se resa con riferimento al figlio
 superstite  maggiorenne  inabile,  sembra  poter  estendere  la   sua
 efficacia al figlio superstite maggiorenne non ultraventiseienne, che
 frequenti corsi universitari, richiedendosi anche per questo, a norma
 dell'art.  20  della  legge  n. 12/1973, l'ulteriore condizione dello
 stato di vivenza a carico del de cuius al momento del suo decesso.
    Peraltro,  se  il  legislatore  ha inteso conservare per il figlio
 maggiorenne non ultraventiseienne, studente universitario,  oltre  la
 morte  del  genitore,  la  fonte di sostentamento assolta in vita dal
 reddito  paterno,  non  sembra  giustificarsi  razionalmente  che  un
 qualsiasi reddito, anche se insufficiente per le necessita' di vita e
 di mantenimento,  possa  impedire  l'acquisizione  del  diritto  alla
 pensione di reversibilita'.
    Appare,  quindi,  non  manifestamente  infondata  la  questione di
 illegittimita' costituzionale del combinato disposto del terzo e  del
 settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12,
 nella parte in cui nega il diritto alla pensione di reversibilita' ai
 figli   maggiorenni,  studenti  universitari  non  ultraventiseienni,
 allorche' a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio.
    La  questione  e', altresi', rilevante in quanto, sulla base degli
 atti  processuali,  e'  documentata  la   frequenza   di   un   corso
 universitario da parte dei ricorrenti, mentre risultano insufficienti
 i redditi  per  il  loro  mantenimento,  con  riferimento  ai  comuni
 parametri  valutativi,  quali  potrebbero  essere  quelli fissati con
 decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  per
 l'acquisizione  del  diritto alla pensione SO a carico dell'I.N.P.S.,
 ovvero  con  delibera  23  agosto   1988,   n.   41,   dello   stesso
 E.N.A.S.A.R.C.O.