IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede; OSSERVA che nel presente giudizio i ricorrenti pretendono che venga loro riconosciuta la pensione di reversibilita' E.N.A.S.A.R.C.O., prevista dall'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, da determinarsi a norma dell'art. 21 della stessa legge, per tutta la durata degli studi universitari e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. A fondamento della domanda i ricorrenti deducono il loro status di figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, gia' a carico del loro dante causa al momento del suo decesso e mai titolari, in seguito, di un reddito sufficiente a garantire il loro sostentamento. La questione trae causa dalla sentenza della Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 145, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui si negava il diritto alla pensione di reversibilita' per i figli maggiorenni inabili al lavoro allorche' a qualsiasi titolo avessero avuto un reddito proprio. Ed invero, la Corte costituzionale ha ritenuto logicamente incoerente e irrazionale che si potesse, da un lato, riconoscere ai figli superstiti maggiorenni il diritto alla pensione di reversibilita' in caso di accertato bisogno (stato di vivenza a carico) e che, dall'altro, si potesse negarne l'esistenza per il possesso da parte del figlio superstite maggiorenne di un qualsiasi reddito, anche minimo, inidoneo a garantire e supplire la funzione di sostentamento del reddito paterno, integrativa ed essenziale. Orbene, questa pronunzia, pur se resa con riferimento al figlio superstite maggiorenne inabile, sembra poter estendere la sua efficacia al figlio superstite maggiorenne non ultraventiseienne, che frequenti corsi universitari, richiedendosi anche per questo, a norma dell'art. 20 della legge n. 12/1973, l'ulteriore condizione dello stato di vivenza a carico del de cuius al momento del suo decesso. Peraltro, se il legislatore ha inteso conservare per il figlio maggiorenne non ultraventiseienne, studente universitario, oltre la morte del genitore, la fonte di sostentamento assolta in vita dal reddito paterno, non sembra giustificarsi razionalmente che un qualsiasi reddito, anche se insufficiente per le necessita' di vita e di mantenimento, possa impedire l'acquisizione del diritto alla pensione di reversibilita'. Appare, quindi, non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui nega il diritto alla pensione di reversibilita' ai figli maggiorenni, studenti universitari non ultraventiseienni, allorche' a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio. La questione e', altresi', rilevante in quanto, sulla base degli atti processuali, e' documentata la frequenza di un corso universitario da parte dei ricorrenti, mentre risultano insufficienti i redditi per il loro mantenimento, con riferimento ai comuni parametri valutativi, quali potrebbero essere quelli fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'acquisizione del diritto alla pensione SO a carico dell'I.N.P.S., ovvero con delibera 23 agosto 1988, n. 41, dello stesso E.N.A.S.A.R.C.O.