LA CORTE D'APPELLO
    Nel procedimento penale contro Nufrio Renato, appellante contro la
 sentenza  del  tribunale  di  Prato  dell'11  gennaio  1990,  che  lo
 condannava  alla pena di anni quattro di reclusione e L. 6.000.000 di
 multa per il delitto di cui allo art. 71  della  legge  n.  685/1975,
 commesso in Prato in data 25 novembre 1989;
    Considerato che il Nufrio e' stato rinviato a giudizio con decreto
 del g.u.p. di Prato del 18 novembre 1989, ha presentato  nei  modi  e
 nei  termini  di  cui  all'art.  458 del c.p.p. richiesta di giudizio
 abbreviato alla quale il p.m. non ha prestato il consenso;
      che  la  difesa  del  Nufrio  ha  sollevato  in  primo  grado  e
 riproposto nei motivi di appello e all'odierno dibattimento eccezione
 di  incostituzionalita'  -  per  contrasto con gli artt. 3 e 24 della
 Costituzione - dell'art. 458 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non
 prevede  che  il  p.m.  debba  motivare il dissenso alla richiesta di
 giudizio abbreviato ed il giudice possa,  conseguentemente,  valutare
 se detto dissenso risulti o meno giustificato;
    Ritenuto che l'eccezione e' rilevante essendo in questione proprio
 l'applicazione dell'art. 458  del  c.p.p.,  e  per  gli  effetti  che
 l'eccezione,  se  accolta,  avrebbe  sulla  pena  di cui l'appellante
 domanda la riduzione;
      che l'eccezione non e' manifestamente infondata, con riferimento
 all'art. 3  della  Costituzione  per  la  disparita'  di  trattamento
 rispetto   all'analogo   istituto  dell'applicazione  della  pena  su
 richiesta delle  parti,  che  consente  al  giudice  di  valutare  il
 dissenso   del   p.m.  e,  quindi,  ove  lo  ritenga  ingiustificato,
 accogliere ugualmente la richiesta dell'imputato;
      che  l'analogia tra giudizio abbreviato e "patteggiamento" sulla
 pena sembra evidente consistendo il primo istituto in un accordo  sul
 merito  ma  con  effetti  anche  sul  rito;  e  potendo  inoltre,  le
 richieste, in entrambi i casi, essere avanzate  al  medesimo  giudice
 (il  g.u.p.)  nella medesima fase processuale (prima dell'invio degli
 atti al  giudice  del  dibattimento)  e  sulla  base  della  medesima
 situazione  probatoria  (cioe' allo stato degli atti in base ai quali
 e'  stato  disposto  il  giudizio  immediato),  sicche'  non   sembra
 giustificato   che   il   giudice   del   dibattimento  nell'un  caso
 "patteggiamento" possa e nell'altro (giudizio abbreviato)  non  possa
 valutare   la   fondatezza  del  dissenso  del  p.m.  ed  adottare  i
 provvedimenti conseguenti;
      che,  in  altra analoga situazione processuale, e, cioe' in sede
 di giudizio direttissimo la Corte costituzionale, con sentenza n. 183
 del  4-12  aprile 1990, ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art.
 452 del c.p.p. proprio per la disparita' di trattamento che  in  tale
 situazione si verificava tra giudizio abbreviato e patteggiamento;
      che  l'eccezione  non  e'  inoltre, manifestamente infondata con
 riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto appare  violato
 il  diritto  di difesa, non consentendo l'art. 458 del c.p.p. che sia
 valutata e decisa dal giudice la istanza  dell'imputato  di  giudizio
 abbreviato,   dalla   quale   possono  discendere  rilevanti  effetti
 sostanziali favorevoli all'imputato stesso;