IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                           PREMESSO IN FATTO
    Con  ricorso  depositato  il  25  giugno  1987, Lombardi Rosanna e
 Mazzocchi Maria Grazia convenivano avanti il  pretore  di  Milano  in
 funzione  di  giudice  del  lavoro  la  G.  S.  -  Societa'  generali
 supermercati S.p.a. esponendo che erano stati assunti dalla  medesima
 rispettivamente  il  28  giugno  1982  ed  il 23 luglio 1975 e che in
 virtu' della normativa contrattuale vigente all'epoca (CCNL 28 giugno
 1958  erga  omnes  e successivi per i dipendenti aziende commerciali)
 avevano  percepito  gli  scatti  di  anzianita'  con  docorrenza  dal
 triennio dal compimento del ventunesimo anno di eta' e non dalla data
 di assunzione.
    Rilevano  quindi  che  la  clausola  contrattuale  - riportata nei
 successivi CCNL in maniera del tutto tralaticia - era stata giudicata
 nulla  con  costante giurisprudenza per contrasto con l'art. 37 della
 Costituzione. Evidenziato il proprio diritto a godere degli scatti di
 anzianita'  al compimento del triennio dall'assunzione e quantificate
 le  conseguenti   differenze   retributive,   concludevano   per   la
 declaratoria  di  nullita'  di  detta clausola, per l'accertamento di
 tale diritto e per la condanna della convenuta alla corresponsione di
 L.  696.000  a favore della prima e L. 683.962 a favore della seconda
 con interessi e rivalutazione  dalle  singole  scadenze  al  saldo  a
 titolo  di  differenze  retributive maturate dal 1º giugno 1982 al 31
 maggio 1987, con riserva delle successive  maturande;  il  tutto  con
 vittoria di spese.
    Ritualmente   costituitasi   in  giudizio,  la  Societa'  generale
 supermercati S.p.a. si opponeva alle domande  attrici  rilevando  che
 era  nella  logica  dell'istituto  prevedere  il  diritto agli scatti
 triennali solo per l'anzianita' di servizio maturata a decorrere  dal
 ventunesimo  anno  di  eta'  e  che  l'art. 37 della Costituzione non
 poteva considerarsi vincolo alla autonomia contrattuale delle  parti.
 Aggiungeva  che  non  appariva configurabile una illegittimita' delle
 disposizioni  contrattuali   per   violazione   dell'art.   3   della
 Costituzione e che tali disposizioni non si ponevano in contrasto con
 l'art. 37 della Costituzione in quanto il minore di 21 anni era,  per
 il legislatore ordinario, maggiorenne. In via subordinata eccepiva la
 prescrizione estintiva  relativamente  ai  pretesi  crediti  maturati
 anteriormente  al  quinquennio  dalla notifica del ricorso. Osservava
 poi  che  l'esame  del   trattamento   retributivo   riservato   alle
 controparti  denotava  la mancata applicazione dei limiti retributivi
 sanciti dal  d.-l.  1º  febbraio  1977,  n.  12,  avendo  i  medesimi
 percepito  una indennita' di contingenza maggiorata sia ai fini delle
 mensilita' aggiuntive oltre la tredicesima, sia ai fini  del  calcolo
 degli  stessi  scatti di anzianita'. Sosteneva pertanto la fondatezza
 del suo diritto di agire in via riconvenzionale per il recupero delle
 somme  corrisposte  in  violazione  della  legge n. 91/1977. Prodotti
 documenti, concludeva in via principale per  il  rigetto  nel  merito
 delle  domande  formulate  ex  adverso,  in  via  subordinata  per la
 riduzione della condanna al credito maturato dopo il 4  luglio  1982;
 in via riconvenzionale per la condanna delle controparti al pagamento
 delle quote di contingenza maturate dopo il 1º febbraio 1977  erogate
 nell'ultimo  quinquennio  su  quattordicesima  mensilita' e scatti di
 anzianita' e precisamente: nei confronti di M.  Grazia  Mazzocchi  L.
 3.623.343  per  il  primo titolo e L. 1.517.490 per il secondo, e nei
 confronti di Rosanna Lombardi  L.  3.208.117  relativamente  al  solo
 primo  titolo,  o  quei  maggiori  o  minori  importi  che  sarebbero
 risultati dovuti, oltre interessi e rivalutazione  monetaria,  sempre
 con il favore delle spese.
    All'udienza  del 20 aprile 1988 in esito alla discussione orale il
 pretore pronunciava sentenza con lettura  del  seguente  dispositivo:
 "...  rigettate  le  domande  riconvenzionali  della  convenuta,  nei
 confronti di entrambe le ricorrenti, condanna parte convenuta come in
 epigrafe  a pagare L. 683.962 a Mazzocchi Maria Grazia e L. 696.000 a
 Lombardi Rosanna oltre il danno da svalutazione  secondo  gli  indici
 Istat  e gli interessi legali oltre le spese di causa liquidate in L.
 25.000 per spese, L. 175.000 per diritti e L.  500.000  per  onorari;
 dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva".
    Avverso   tale   pronuncia,   con  ricorso  depositato  presso  la
 cancelleria di questo tribunale il 14 aprile 1989, proponeva  appello
 la  Societa'  generale supermercati S.p.a. ribadendo, nell'ottica del
 gravame,  le  tesi  difensive  di   primo   grado   e   sviluppandole
 ulteriormente.  Concludeva  nei  termini  di  cui  in epigrafe per la
 riforma della impugnata sentenza.
    Le   appellate,   regolarmente   costituitisi,   contestavano   il
 fondamento dei motivi di gravame formulati ex adverso e chiedevano al
 tribunale  di  confermare la decisione del primo giudice riconoscendo
 loro le spese di lite.
    Dopo  un  rinvio  finalizzato  all'approfondimento delle questioni
 poste dall'art. 2 della legge n. 91/1977, la  causa  veniva  discussa
 nell'odierna udienza.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO