IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato il 25 giugno 1987, Lombardi Rosanna e Mazzocchi Maria Grazia convenivano avanti il pretore di Milano in funzione di giudice del lavoro la G. S. - Societa' generali supermercati S.p.a. esponendo che erano stati assunti dalla medesima rispettivamente il 28 giugno 1982 ed il 23 luglio 1975 e che in virtu' della normativa contrattuale vigente all'epoca (CCNL 28 giugno 1958 erga omnes e successivi per i dipendenti aziende commerciali) avevano percepito gli scatti di anzianita' con docorrenza dal triennio dal compimento del ventunesimo anno di eta' e non dalla data di assunzione. Rilevano quindi che la clausola contrattuale - riportata nei successivi CCNL in maniera del tutto tralaticia - era stata giudicata nulla con costante giurisprudenza per contrasto con l'art. 37 della Costituzione. Evidenziato il proprio diritto a godere degli scatti di anzianita' al compimento del triennio dall'assunzione e quantificate le conseguenti differenze retributive, concludevano per la declaratoria di nullita' di detta clausola, per l'accertamento di tale diritto e per la condanna della convenuta alla corresponsione di L. 696.000 a favore della prima e L. 683.962 a favore della seconda con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo a titolo di differenze retributive maturate dal 1º giugno 1982 al 31 maggio 1987, con riserva delle successive maturande; il tutto con vittoria di spese. Ritualmente costituitasi in giudizio, la Societa' generale supermercati S.p.a. si opponeva alle domande attrici rilevando che era nella logica dell'istituto prevedere il diritto agli scatti triennali solo per l'anzianita' di servizio maturata a decorrere dal ventunesimo anno di eta' e che l'art. 37 della Costituzione non poteva considerarsi vincolo alla autonomia contrattuale delle parti. Aggiungeva che non appariva configurabile una illegittimita' delle disposizioni contrattuali per violazione dell'art. 3 della Costituzione e che tali disposizioni non si ponevano in contrasto con l'art. 37 della Costituzione in quanto il minore di 21 anni era, per il legislatore ordinario, maggiorenne. In via subordinata eccepiva la prescrizione estintiva relativamente ai pretesi crediti maturati anteriormente al quinquennio dalla notifica del ricorso. Osservava poi che l'esame del trattamento retributivo riservato alle controparti denotava la mancata applicazione dei limiti retributivi sanciti dal d.-l. 1º febbraio 1977, n. 12, avendo i medesimi percepito una indennita' di contingenza maggiorata sia ai fini delle mensilita' aggiuntive oltre la tredicesima, sia ai fini del calcolo degli stessi scatti di anzianita'. Sosteneva pertanto la fondatezza del suo diritto di agire in via riconvenzionale per il recupero delle somme corrisposte in violazione della legge n. 91/1977. Prodotti documenti, concludeva in via principale per il rigetto nel merito delle domande formulate ex adverso, in via subordinata per la riduzione della condanna al credito maturato dopo il 4 luglio 1982; in via riconvenzionale per la condanna delle controparti al pagamento delle quote di contingenza maturate dopo il 1º febbraio 1977 erogate nell'ultimo quinquennio su quattordicesima mensilita' e scatti di anzianita' e precisamente: nei confronti di M. Grazia Mazzocchi L. 3.623.343 per il primo titolo e L. 1.517.490 per il secondo, e nei confronti di Rosanna Lombardi L. 3.208.117 relativamente al solo primo titolo, o quei maggiori o minori importi che sarebbero risultati dovuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sempre con il favore delle spese. All'udienza del 20 aprile 1988 in esito alla discussione orale il pretore pronunciava sentenza con lettura del seguente dispositivo: "... rigettate le domande riconvenzionali della convenuta, nei confronti di entrambe le ricorrenti, condanna parte convenuta come in epigrafe a pagare L. 683.962 a Mazzocchi Maria Grazia e L. 696.000 a Lombardi Rosanna oltre il danno da svalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi legali oltre le spese di causa liquidate in L. 25.000 per spese, L. 175.000 per diritti e L. 500.000 per onorari; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva". Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato presso la cancelleria di questo tribunale il 14 aprile 1989, proponeva appello la Societa' generale supermercati S.p.a. ribadendo, nell'ottica del gravame, le tesi difensive di primo grado e sviluppandole ulteriormente. Concludeva nei termini di cui in epigrafe per la riforma della impugnata sentenza. Le appellate, regolarmente costituitisi, contestavano il fondamento dei motivi di gravame formulati ex adverso e chiedevano al tribunale di confermare la decisione del primo giudice riconoscendo loro le spese di lite. Dopo un rinvio finalizzato all'approfondimento delle questioni poste dall'art. 2 della legge n. 91/1977, la causa veniva discussa nell'odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO