IL TRIBUNALE
    Ha pronuncito la seguente ordinanza.
                           PREMESSO IN FATTO
    Con ricorso depositato il 25 giugno 1987, Tiziana Sala convenivano
 avanti il pretore di Milano in funzione di giudice del lavoro la G.S.
 -  Societa'  generale  supermercati  S.p.a.  esponendo  che era stata
 assunta dalla medesima il 17 settembre 1968 e  che  in  virtu'  della
 normativa  contrattuale  vigente all'epoca (C.C.N.L. 22 novembre 1973
 dipendenti aziende  commerciali)  avevano  percepito  gli  scatti  di
 anzianita' con decorrenza dal triennio dal compimento del ventunesimo
 anno di eta' e non dalla data di assunzione. Rilevava quindi  che  la
 domanda  contrattuale  - riportata nei successivi C.C.N.L. in maniera
 del tutto  tralaticia  -  era  stata  giudicata  nulla  con  costante
 giurisprudenza  per  contrasto  con  l'art.  37  della  Costituzione.
 Evidenziato il proprio diritto a godere degli scatti di anzianita' al
 compimento del triennio dall'assunzione e quantificate le conseguenti
 differenze retributive, concludeva per la declaratoria di nullita' di
 detta  clausola, per l'accertamento di tale diritto e per la condanna
 della convenuta alla corresponsione di L. 1.025.871 con  interessi  e
 rivalutazione  dalle singole scadenze al saldo a titolo di differenze
 retributive maturate dal 1º  giugno  1982  al  31  maggio  1987,  con
 riserva delle successive maturande; il tutto con vittoria di spese.
    Ritualmente   costituitasi   in  giudizio,  la  Societa'  generale
 supermercati S.p.a. si opponeva alla domanda  attrice  rilevando  che
 era  nella  logica  dell'istituto  prevedere  il  diritto agli scatti
 triennali solo per l'anzianita' di servizio maturata a decorrere  dal
 ventunesimo  anno  di  eta'  e  che  l'art. 37 della Costituzione non
 poteva considerarsi vincolo alla autonomia contrattuale delle  parti.
 Aggiungeva  che  non  appariva configurabile una illegittimita' delle
 disposizioni  contrattuali   per   violazione   dell'art.   3   della
 Costituzione e che tali disposizioni non si ponevano in contrasto con
 l'art. 37 della Costituzione in quanto il minore di ventuno anni era,
 per   il  legislatore  ordinario,  maggiorenne.  In  via  subordinata
 eccepiva la prescrizione estintiva relativamente ai  pretesi  crediti
 maturati  anteriormente  al  quinquennio  dalla notifica del ricorso.
 Osservava poi che l'esame del  trattamento  retributivo  riservato  a
 controparte  denotava  la mancata applicazione dei limiti retributivi
 sanciti dal d.-l.  1º  febbraio  1977,  n.  12,  avendo  la  medesima
 percepito  una indennita' di contingenza maggiorata sia ai fini delle
 mensilita' aggiuntive oltre la tredicesima, sia ai fini  del  calcolo
 degli  stessi  scatti di anzianita'. Sosteneva pertanto la fondatezza
 del suo diritto di agire in via riconvenzionale per il recupero delle
 somme  corrisposte  in  violazione  della  legge n. 91/1977. Prodotti
 documenti, concludeva in via principale per  il  rigetto  nel  merito
 delle  domande  formulate  ex  adverso,  in  via  subordinata  per la
 riduzione della condanna al credito maturato dopo il 4  luglio  1982;
 in  via  riconvenzionale  per  la  condanna  di  parte  ricorrente al
 pagamento delle quote di contingenza maturate  dopo  il  1º  febbraio
 1977  erogate nell'ultimo quinquennio su quattordicesima mensilita' e
 scatti di anzianita' e precisamente L. 3.624.968 per il primo  titolo
 e  L.   1.669.896  per  il  secondo  -  ovvero quei maggiori o minori
 importi  che  sarebbero  risultati  dovuti  -   oltre   interessi   e
 rivalutazione monetaria, sempre con il favore delle spese.
    All'udienza  del 20 aprile 1988 in esito alla discussione orale il
 pretore pronunciava sentenza con lettura  del  seguente  dispositivo:
 "...  rigettata  la domanda riconvenzionale della convenuta, condanna
 parte convenuta come in  epigrafe  a  pagare  L.  1.021.871  a  parte
 ricorrente  come  in  epigrafe oltre il danno da svalutazione secondo
 gli indici Istat e gli interessi  legali  oltre  le  spese  di  causa
 liquidate in L. 25.000 per spese, L. 175.000 per diritti e L. 500.000
 per  onorari;  dichiara   la   presente   sentenza   provvisoriamente
 esecutiva".
    Avverso   tale   pronuncia,   con  ricorso  depositato  presso  la
 cancelleria di questo tribunale il 14 aprile 1979, proponeva  appello
 la  Societa'  generale supermercati S.p.a. ribadendo, nell'ottica del
 gravame,  le  tesi  difensive  di   primo   grado   e   sviluppandole
 ulteriormente.  Concludeva  nei  termini  di  cui  in epigrafe per la
 riforma della impugnata sentenza.
    Parte   appellata,   regolarmente   costituitasi,   contestava  il
 fondamento dei motivi di gravame formulati ex adverso e  chiedeva  al
 tribunale  di  confermare  la decisione del Pretore riconoscendole le
 spese di lite.
    Dopo  un  rinvio  finalizzato  all'approfondimento delle questioni
 poste dall'art. 2 della legge n. 91/1977, la  causa  veniva  discussa
 nell'odierna udienza.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO