ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 5Πe
 7Œ, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza
 per gli ingegneri e gli architetti") promosso con ordinanza emessa il
 2 febbraio 1990 dal  Pretore  di  Cagliari  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Nurchi  Carlo  e  la  Cassa  Nazionale di Previdenza e
 Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, iscritta al  n.  354  del
 registro  ordinanze  1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel  corso di un giudizio promosso dall'ing. Carlo
 Nurchi contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per  gli
 ingegneri  e gli architetti, il Pretore di Cagliari con ordinanza del
 2 febbraio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,  3  e  38
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il quale
 prevede  la  riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia quando
 il titolare conservi  l'iscrizione  all'albo  professionale,  nonche'
 dell'art.  2,  settimo  comma, della stessa legge "nella parte in cui
 dispone che il supplemento della pensione spettante a coloro che dopo
 la  maturazione  del  diritto a pensione continuano per almeno cinque
 anni l'esercizio della professione e' pari, per ognuno di tali  anni,
 alla  meta'  delle  percentuali  di  cui  al primo e al quinto comma,
 riferite  alla  media  dei  redditi  professionali  risultanti  dalle
 dichiarazioni  successive  a  quelle  considerate  per il calcolo del
 pensionamento, anziche' alle percentuali intere";
    Considerato  che la questione e' gia' stata decisa da questa Corte
 con  la  sentenza  2  marzo  1990,   n.   99,   che   ha   dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  della  prima  norma in toto e della
 seconda in parte qua;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;