ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 lett. a), della legge 10  giugno  1940,  n.  653  (Trattamento  degli
 impiegati  privati  richiamati  alle  armi),  promosso  con ordinanza
 emessa il 31 gennaio 1990 dal Pretore  di  Bologna  nel  procedimento
 civile  vertente  tra Coliva Claudio e il Credito Romagnolo ed altro,
 iscritta al n. 256 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  21, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso di un giudizio civile promosso dal dott. Claudio
 Coliva, dipendente del "Credito Romagnolo", per ottenere la  condanna
 del  proprio datore di lavoro al pagamento in suo favore di una somma
 pari alla retribuzione per tre giornate nelle quali era stato assente
 dal  lavoro  per  essere sottoposto a visita di idoneita' al servizio
 militare incondizionato ai  fini  del  richiamo  alle  armi,  l'adito
 Pretore  di  Bologna, con ordinanza del 31 gennaio 1990 (R.O.  n. 256
 del 1990), ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  primo  comma, lett. a), della legge 10 giugno 1940, n.
 653, nella parte in cui non prevede il pagamento  di  una  indennita'
 all'impiegato  privato  che  sia  sottoposto  a  visita medica per il
 riconoscimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato  ai
 fini  del  richiamo  alle  armi,  non  estendendo  a  tale ipotesi il
 trattamento indennitario previsto in caso di richiamo alle armi.
    Ad  avviso  del  giudice  a  quo,  siffatta  equiparazione sarebbe
 esclusa anche  da  un  precedente  giurisprudenziale,  sia  pure  non
 recente  (Cass.,  n. 2961 del 1958), secondo il quale le disposizioni
 di legge che garantiscono il diritto alla retribuzione ai  lavoratori
 richiamati  alle  armi  hanno  carattere  eccezionale  e non possono,
 percio', trovare applicazione oltre i casi tassativamente  previsti).
    Ne'  a  diversa  soluzione  sembra al remittente potersi pervenire
 alla  stregua  dell'art.  4  della  legge  n.  370  del  1955,   che,
 richiamandosi  agli  artt.  2110  e  2111,  secondo comma, del codice
 civile, garantirebbe solo per il caso di richiamo alle armi lo stesso
 trattamento previsto per il lavoratore assente per malattia.
    La    mancata    equiparazione,    ai    fini   della   erogazione
 dell'indennita', al richiamo alle  armi  contrasterebbe,  secondo  il
 Pretore  di Bologna, con l'art. 3 della Costituzione, comportando una
 ingiustificata discriminazione, posto che l'art. 52,  secondo  comma,
 della  Costituzione  impone l'obbligo del servizio militare, e che le
 visite  mediche  di  riconoscimento  della  idoneita'   costituiscono
 accertamenti prodromici ai fini del richiamo alle armi.
    2.  -  L'ordinanza  e' stata regolarmente notificata, comunicata e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    3.  -  Nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 la  quale,  premesso  che  piu'  puntuale,  rispetto  al  riferimento
 all'art. 3  della  Costituzione,  sembrerebbe  quello  dell'art.  52,
 secondo  comma, della Costituzione, pur richiamato dal giudice a quo,
 ha osservato che il medesimo art. 52, secondo comma, quando assicura,
 in caso di prestazione di servizio militare, la "posizione di lavoro"
 del cittadino, non si riferisce soltanto alla conservazione del posto
 di lavoro, ma a tutte le posizioni che nascono dal rapporto di lavoro
 subordinato,  ivi  compreso  il  diritto  dell'impiegato  ad   essere
 indennizzato  per  le  giornate  di  lavoro  perse in occasione della
 visita medica disposta dall'autorita' militare.
    La nozione di "richiamo alle armi" andrebbe, pertanto, allargata a
 tutte le attivita' imposte e necessariamente prodromiche ad esso.  In
 questo senso, la questione sollevata sarebbe infondata.
                         Considerato in diritto
    1. - Il Pretore dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
 1, primo comma, lett. a), della legge 10 giugno 1940, n.  653,  nella
 parte  in  cui  non  estende  alla  ipotesi  della  visita  medica di
 idoneita' al servizio militare incondizionato, ai fini  del  richiamo
 alle  armi,  il  trattamento  indennitario  previsto  per  lo  stesso
 richiamo.
    Posto  che  l'art.  52,  secondo comma, della Costituzione prevede
 l'obbligo del servizio militare e che le visite mediche costituiscono
 accertamenti  prodromici  per  il  richiamo  alle  armi,  la  mancata
 equiparazione ai fini del trattamento economico delle due  situazioni
 (visite   mediche   e  richiamo  alle  armi)  vizia  la  disposizione
 denunciata di evidente irrazionalita', onde la violazione dell'art. 3
 della Costituzione.
    2. - La questione non e' fondata per quanto si dira'.
    L'art.  4  della  legge  3  maggio 1955, n. 370 (Conservazione del
 posto ai lavoratori richiamati  alle  armi),  statuisce  che,  per  i
 rapporti  di  lavoro  dei  prestatori di opera, i quali, all'atto del
 richiamo alle armi per qualunque esigenza delle  forze  armate,  sono
 alle  dipendenze  di  un  privato  datore  di  lavoro,  si applica la
 disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del  codice  civile  in
 relazione  al primo e terzo comma dell'art. 2110 dello stesso codice.
 Tali  disposizioni  stabiliscono  che  ai  suddetti  e'   dovuta   la
 retribuzione  o  una  indennita'  nella  misura stabilita dalle leggi
 speciali. In base alla disposizione denunciata (art. 1 della legge 10
 giugno 1940, n. 653), per i primi due mesi l'indennita' mensile e' di
 importo pari alla retribuzione e per il restante periodo,  fino  alla
 fine del richiamo alle armi, nel caso in cui il trattamento economico
 militare  sia  inferiore  alla  retribuzione  inerente   all'impiego,
 l'indennita' mensile e' pari alla differenza tra i due trattamenti.
    Dette   disposizioni   costituiscono   attuazione   del   precetto
 costituzionale di cui all'art. 52 della Costituzione secondo  cui  il
 servizio  militare  e'  obbligatorio e il suo adempimento, per quello
 che interessa, non deve  pregiudicare  la  posizione  di  lavoro  del
 cittadino.
    La  posizione  di lavoro comprende non solo il posto di lavoro che
 e' conservato, ma anche la retribuzione percepita.
    E  proprio  in  adeguamento al precetto costituzionale richiamato,
 logicamente, deve essere conservata  la  retribuzione  non  solo  nel
 periodo  di  svolgimento del servizio militare, ma anche per i giorni
 delle visite mediche dirette ad accertare l'idoneita' del  prestatore
 di lavoro richiamato alle armi all'adempimento del servizio militare.
    Le  dette  visite  mediche  costituiscono  anche esse un'attivita'
 imposta prodromica al servizio militare e le assenze  del  lavoratore
 dall'impiego  sono  da  ritenersi  direttamente collegate al richiamo
 alle armi, costituendone una conseguenza, onde l'obbligo  del  datore
 di lavoro di erogare le provvidenze previste dall'ordinamento.