ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54 (recte: art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante "Disposizioni in materia previdenziale", convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1989 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Giordano Raffaele e l'Azienda Consortile Trasporti Pubblici di Napoli, iscritta al n. 250 del registro ordinanze del 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Giordano Raffaele nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso di un procedimento tra Giordano Raffaele e Azienda Consortile Trasporti Pubblici di Napoli, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di eta', con ordinanza emessa il 18 dicembre 1989 (R.O. n. 250 del 1990), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, il quale prevede che i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, "possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al compimento del 65 (sessantacinquesimo) anno di eta'", nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, detta norma non e' applicabile agli autoferrotranvieri; che, secondo il giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento che ingiustificatamente si verifica tra la categoria di lavoratori in esame e gli altri dipendenti privati, ai quali la disposizione censurata si applica; che la parte privata costituita nel giudizio e l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, hanno concluso per la infondatezza della questione. Considerato che la norma censurata, con sentenza n. 226 del 1990, e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri, e, quindi, e' stata espunta dall'ordinamento; che, pertanto, la proposta questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;