ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma,
 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 (recte: art. 6, primo comma,  del
 decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  791, recante "Disposizioni in
 materia previdenziale", convertito, con modificazioni,  in  legge  26
 febbraio  1982,  n. 54), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre
 1989 dal Tribunale di Napoli nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Giordano  Raffaele  e  l'Azienda  Consortile  Trasporti  Pubblici  di
 Napoli, iscritta  al  n.  250  del  registro  ordinanze  del  1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 20, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di costituzione di Giordano Raffaele nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Tribunale di Napoli, nel corso di un procedimento
 tra Giordano Raffaele e  Azienda  Consortile  Trasporti  Pubblici  di
 Napoli,  avente  ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro per
 raggiunti limiti di eta', con ordinanza emessa il  18  dicembre  1989
 (R.O.  n.  250 del 1990), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  6,
 primo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54, di conversione, con
 modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,  il  quale
 prevede   che   i   lavoratori  iscritti  all'assicurazione  generale
 obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  e  alle
 gestioni   sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  della  medesima,
 "possono optare di continuare  a  prestare  la  loro  opera  fino  al
 compimento del 65Π(sessantacinquesimo) anno di eta'", nella parte in
 cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, detta norma
 non e' applicabile agli autoferrotranvieri;
      che,  secondo  il  giudice  remittente, sarebbe violato l'art. 3
 della  Costituzione,   per   la   disparita'   di   trattamento   che
 ingiustificatamente  si  verifica  tra  la categoria di lavoratori in
 esame e gli  altri  dipendenti  privati,  ai  quali  la  disposizione
 censurata si applica;
      che  la  parte  privata  costituita  nel giudizio e l'Avvocatura
 Generale dello Stato, intervenuta in  rappresentanza  del  Presidente
 del  Consiglio dei ministri, hanno concluso per la infondatezza della
 questione.
    Considerato  che la norma censurata, con sentenza n. 226 del 1990,
 e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella  parte
 in  cui  non  prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri, e,
 quindi, e' stata espunta dall'ordinamento;
      che,   pertanto,   la   proposta   questione  e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;