ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con ordinanze emesse il 28 novembre 1989, il 2 dicembre 1989, il 26 gennaio 1990, il 2 e 3 febbraio 1990 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 259, 260, 261, 262 e 263 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Iveco FIAT, di Geraci Umberto nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con le cinque ordinanze indicate in epigrafe il Pretore di Torino ha sollevato due diverse questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, impugnandolo: a) nella parte in cui, ai fini della retribuibilita' ex art. 2110 cod. civ. delle assenze per cure idrotermali, richiederebbe - secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - l'indifferibilita' di tali cure fino al periodo feriale, cio' che ad avviso del Pretore darebbe luogo a contrasto con gli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione (questione sollevata con le ordinanze, di identico tenore, iscritte ai nn. 259, 260, 261, 263 reg. ord. 1990); b) nella parte in cui escluderebbe il predetto trattamento di cui all'art. 2110 cod. civ. in caso di assenza per cure idrotermali aventi finalita' preventive (ord. n. 262 del 1990); che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 260/1990 la parte privata Iveco FIAT S.p.a. e l'Avvocatura dello Stato hanno chiesto che la questione sub a) sia dichiarata inammissibile o infondata, mentre nel giudizio di cui all'ordinanza n. 263/1990 la parte privata Geraci Umberto ne ha chiesto l'accoglimento; Considerato che la questione sub a), gia' sollevata dal medesimo Pretore con altra ordinanza di tenore identico a quelle qui in esame, e' stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", con la sentenza n. 297 del 1990; che pertanto essa va dichiarata manifestamente infondata; che la questione sub b) e' prospettata nell'assunto che le cure idrotermali con finalita' preventive per le quali non possono concedersi permessi extraferiali siano quelle tendenti alla prevenzione del peggioramento della patologia o alla riduzione di esso, cio' che presuppone l'esistenza di uno stato di malattia, pur se non in fase acuta; che viceversa l'esclusione delle cure preventive che discende dalla limitazione di permessi extraferiali ai casi in cui ricorrano "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative" concerne - secondo quanto precisato dalla Corte di cassazione, oltre che da questa stessa Corte (sentenza n. 559 del 1987) - le sole ipotesi in cui le prestazioni idrotermali siano destinate a prevenire una malattia non ancora insorta, mentre l'evitare o attenuare il peggioramento delle affezioni a carattere cronico o recidivante alla cui cura tali prestazioni sono tipicamente preordinate rientra a pieno titolo tra le finalita' terapeutiche e riabilitative cui la norma impugnata riconosce tutela; che pertanto anche tale questione, in quanto fondata in un presupposto erroneo, va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.