ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma,
 del decreto-legge 12  settembre  1983,  n.  463  (Misure  urgenti  in
 materia  previdenziale  e sanitaria e per il contenimento della spesa
 pubblica,   disposizioni   per   vari    settori    della    pubblica
 amministrazione   e  proroga  di  taluni  termini),  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,  n.  638,  promossi  con
 ordinanze  emesse  il  28  novembre  1989,  il 2 dicembre 1989, il 26
 gennaio 1990, il 2 e 3 febbraio 1990 dal Pretore di Torino,  iscritte
 rispettivamente  ai  nn.  259,  260,  261,  262  e  263  del registro
 ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli atti di costituzione della S.p.a. Iveco FIAT, di Geraci
 Umberto nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con  le  cinque  ordinanze  indicate in epigrafe il
 Pretore di Torino ha sollevato due diverse questioni di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  13,  terzo  comma,  del  decreto-legge  12
 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti  in  materia  previdenziale  e
 sanitaria  e  per  il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
 per vari settori della pubblica amministrazione e proroga  di  taluni
 termini),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 11 novembre
 1983, n. 638, impugnandolo:
       a)  nella  parte  in cui, ai fini della retribuibilita' ex art.
 2110 cod. civ. delle assenze per cure  idrotermali,  richiederebbe  -
 secondo   l'interpretazione   delle  Sezioni  Unite  della  Corte  di
 cassazione - l'indifferibilita' di tali cure fino al periodo feriale,
 cio'  che  ad  avviso  del  Pretore darebbe luogo a contrasto con gli
 artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione (questione sollevata con
 le  ordinanze, di identico tenore, iscritte ai nn. 259, 260, 261, 263
 reg. ord. 1990);
       b)  nella  parte in cui escluderebbe il predetto trattamento di
 cui all'art. 2110 cod. civ. in caso di assenza per  cure  idrotermali
 aventi finalita' preventive (ord. n. 262 del 1990);
      che  nel  giudizio  di  cui  all'ordinanza  n. 260/1990 la parte
 privata Iveco FIAT S.p.a. e l'Avvocatura dello  Stato  hanno  chiesto
 che  la  questione  sub  a) sia dichiarata inammissibile o infondata,
 mentre nel giudizio di cui all'ordinanza n. 263/1990 la parte privata
 Geraci Umberto ne ha chiesto l'accoglimento;
      Considerato che la questione sub a), gia' sollevata dal medesimo
 Pretore con altra ordinanza di tenore identico a quelle qui in esame,
 e'  stata  dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione",
 con la sentenza n. 297 del 1990;
      che pertanto essa va dichiarata manifestamente infondata;
      che  la questione sub b) e' prospettata nell'assunto che le cure
 idrotermali  con  finalita'  preventive  per  le  quali  non  possono
 concedersi   permessi   extraferiali   siano   quelle  tendenti  alla
 prevenzione del peggioramento della patologia  o  alla  riduzione  di
 esso,  cio'  che presuppone l'esistenza di uno stato di malattia, pur
 se  non  in  fase  acuta;  che  viceversa  l'esclusione  delle   cure
 preventive che discende dalla limitazione di permessi extraferiali ai
 casi  in   cui   ricorrano   "effettive   esigenze   terapeutiche   o
 riabilitative"  concerne  -  secondo  quanto precisato dalla Corte di
 cassazione, oltre che da questa stessa Corte  (sentenza  n.  559  del
 1987)  -  le  sole  ipotesi  in  cui le prestazioni idrotermali siano
 destinate  a  prevenire  una  malattia  non  ancora  insorta,  mentre
 l'evitare  o  attenuare  il peggioramento delle affezioni a carattere
 cronico o recidivante alla cui cura tali prestazioni sono tipicamente
 preordinate  rientra  a  pieno titolo tra le finalita' terapeutiche e
 riabilitative cui la norma impugnata riconosce tutela;
      che  pertanto  anche  tale  questione,  in  quanto fondata in un
 presupposto erroneo, va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.