ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge
 della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia
 di    controllo    dell'attivita'    urbanistico-edilizia,   riordino
 urbanistico  e  sanatoria  delle  opere  abusive),  promossi  con  le
 seguenti ordinanze:
    1)  ordinanza  emessa  il  26 giugno 1989 dalla Corte d'appello di
 Caltanisetta nel procedimento penale a  carico  di  Alaimo  Giuseppe,
 iscritta al n. 292 del registro ordinanze del 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  22,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
   2)  ordinanza  emessa  il  26  giugno 1989 dalla Corte d'appello di
 Caltanisetta nel procedimento penale a carico di Dell'Utri Salvatore,
 iscritta  al  n.  293  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  22,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che nel corso di distinti procedimenti penali a carico di
 due  soggetti,  rinviati  a  giudizio  per   aver   eseguito,   senza
 concessione  edilizia,  su  fondi  rustici  lavori  consistenti nella
 costruzione di due manufatti di circa 20 mq., adibiti a deposito  per
 ricovero  di attrezzi agricoli, la Corte di appello di Caltanissetta,
 con due ordinanze dello stesso contenuto, emesse il 26  giugno  1989,
 ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli artt. 3 e 44 della Costituzione, dell'art. 5 della  legge  della
 Regione  siciliana  10  agosto  1985,  n.  37, nella parte in cui non
 assoggetta anche le pertinenze dei fondi rustici, oltre che quelle al
 servizio  di  edifici preesistenti, al regime della autorizzazione in
 luogo di quello della concessione edilizia;
      che, ad avviso del giudice della rimessione, la norma denunciata
 determinerebbe  una  irragionevole  disparita'  di  trattamento   tra
 entita'  e  fattispecie  omogenee,  quali  sono  le  pertinenze degli
 edifici e quelle dei fondi rustici, le quali ultime avrebbero  dovuto
 addirittura   essere  privilegiate  dal  legislatore  in  virtu'  del
 principio  costituzionale   che   impone   il   potenziamento   dello
 sfruttamento del suolo;
      che  non  si  sono  costituite  nei  rispettivi giudizi le parti
 private,  mentre  e'  intervenuto  in  entrambi  il  Presidente   del
 Consiglio  dei ministri, eccependo la irrilevanza delle questioni per
 ius superveniens, per effetto della legge regionale 15  maggio  1986,
 n.  26,  il  cui  art.  5  avrebbe  ampliato la categoria delle opere
 ammesse al sistema dell'autorizzazione, e, in  subordine,  sostenendo
 la infondatezza degli incidenti di costituzionalita'.
    Considerato  che le ordinanze di rimessione concernono la medesima
 norma e sono di identico  contenuto,  cosicche'  i  relativi  giudizi
 possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
      che,  con ordinanza n. 8 del 1988, questa Corte ha dichiarato la
 manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7, lett. a), del d.l. 23
 gennaio 1982, n. 9, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  25
 marzo  1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in
 materia di sfratti),  che  e'  l'esatto  corrispondente  della  norma
 regionale   ora  denunciata  in  entrambi  i  giudizi,  rilevando  in
 proposito  l'erroneita'  della  individuazione  della  norma   allora
 impugnata   poiche'   considerava   soltanto  l'ipotesi  delle  opere
 costituenti pertinenze di "edifici preesistenti" e non invece  quella
 diversa delle opere al servizio di terreni inedificati;
      che  in  seguito  questa  stessa Corte, con ordinanza n. 903 del
 1988, ha dichiarato la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  riferita  questa  volta  al  combinato
 disposto delle norme statali che prevedono  i  diversi  regimi  della
 autorizzazione  e  della concessione edilizia (art. 7 legge n. 94 del
 1982 e  art.  1  legge  n.  10  del  1977),  all'uopo  precisando  la
 intrinseca  diversita'  di  situazioni che non sono affatto omogenee,
 come sostenuto, tra le opere costituenti pertinenze di edifici cui e'
 applicabile  il  regime  della  autorizzazione  e  le  opere edilizie
 correlate ad aree inedificate, sottoposte al regime della concessione
 in quanto costituenti modificazioni originarie del territorio;
      che   le  questioni  ora  all'esame  sono  state  sollevate  con
 riferimento alla sola norma regionale (art. 5 citato) che  disciplina
 il regime delle pertinenze di edifici preesistenti assoggettandole ad
 autorizzazione  in  luogo   della   concessione   edilizia   e   che,
 diversamente  da quanto ritiene il giudice a quo, le controversie non
 devono essere decise  alla  stregua  della  disposizione  denunciata,
 bensi' di quelle in base alle quali deve stabilirsi se la costruzione
 di un manufatto  destinato  a  ricovero  per  attrezzi  agricoli  per
 destinazione,  dimensioni  e  caratteristiche strutturali rappresenti
 un'opera di trasformazione edilizia ed urbanistica per  la  quale  la
 normativa regionale richiede apposita concessione;
      che,  in  relazione  a  cio',  mentre  deve  essere disattesa la
 eccezione di inammissibilita' delle questioni per  ius  superveniens,
 formulata   in   entrambi  i  giudizi,  perche'  la  norma  regionale
 susseguente, invocata dall'Avvocatura generale dello Stato  (art.  5,
 legge  regionale  15  maggio  1986, n. 26), non e' idonea ad incidere
 sulle  questioni  dedotte,  essendosi  con  la  stessa   disposizione
 ampliati    i    casi    delle    pertinenze   soggette   al   regime
 dell'autorizzazione, ma sempre riferite ad edifici  preesistenti,  le
 questioni stesse sono invece manifestamente inammissibili per difetto
 di rilevanza.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 la Corte costituzionale.