ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 26 giugno 1989 dalla Corte d'appello di Caltanisetta nel procedimento penale a carico di Alaimo Giuseppe, iscritta al n. 292 del registro ordinanze del 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 26 giugno 1989 dalla Corte d'appello di Caltanisetta nel procedimento penale a carico di Dell'Utri Salvatore, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di distinti procedimenti penali a carico di due soggetti, rinviati a giudizio per aver eseguito, senza concessione edilizia, su fondi rustici lavori consistenti nella costruzione di due manufatti di circa 20 mq., adibiti a deposito per ricovero di attrezzi agricoli, la Corte di appello di Caltanissetta, con due ordinanze dello stesso contenuto, emesse il 26 giugno 1989, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, dell'art. 5 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37, nella parte in cui non assoggetta anche le pertinenze dei fondi rustici, oltre che quelle al servizio di edifici preesistenti, al regime della autorizzazione in luogo di quello della concessione edilizia; che, ad avviso del giudice della rimessione, la norma denunciata determinerebbe una irragionevole disparita' di trattamento tra entita' e fattispecie omogenee, quali sono le pertinenze degli edifici e quelle dei fondi rustici, le quali ultime avrebbero dovuto addirittura essere privilegiate dal legislatore in virtu' del principio costituzionale che impone il potenziamento dello sfruttamento del suolo; che non si sono costituite nei rispettivi giudizi le parti private, mentre e' intervenuto in entrambi il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la irrilevanza delle questioni per ius superveniens, per effetto della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, il cui art. 5 avrebbe ampliato la categoria delle opere ammesse al sistema dell'autorizzazione, e, in subordine, sostenendo la infondatezza degli incidenti di costituzionalita'. Considerato che le ordinanze di rimessione concernono la medesima norma e sono di identico contenuto, cosicche' i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che, con ordinanza n. 8 del 1988, questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, lett. a), del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), che e' l'esatto corrispondente della norma regionale ora denunciata in entrambi i giudizi, rilevando in proposito l'erroneita' della individuazione della norma allora impugnata poiche' considerava soltanto l'ipotesi delle opere costituenti pertinenze di "edifici preesistenti" e non invece quella diversa delle opere al servizio di terreni inedificati; che in seguito questa stessa Corte, con ordinanza n. 903 del 1988, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita questa volta al combinato disposto delle norme statali che prevedono i diversi regimi della autorizzazione e della concessione edilizia (art. 7 legge n. 94 del 1982 e art. 1 legge n. 10 del 1977), all'uopo precisando la intrinseca diversita' di situazioni che non sono affatto omogenee, come sostenuto, tra le opere costituenti pertinenze di edifici cui e' applicabile il regime della autorizzazione e le opere edilizie correlate ad aree inedificate, sottoposte al regime della concessione in quanto costituenti modificazioni originarie del territorio; che le questioni ora all'esame sono state sollevate con riferimento alla sola norma regionale (art. 5 citato) che disciplina il regime delle pertinenze di edifici preesistenti assoggettandole ad autorizzazione in luogo della concessione edilizia e che, diversamente da quanto ritiene il giudice a quo, le controversie non devono essere decise alla stregua della disposizione denunciata, bensi' di quelle in base alle quali deve stabilirsi se la costruzione di un manufatto destinato a ricovero per attrezzi agricoli per destinazione, dimensioni e caratteristiche strutturali rappresenti un'opera di trasformazione edilizia ed urbanistica per la quale la normativa regionale richiede apposita concessione; che, in relazione a cio', mentre deve essere disattesa la eccezione di inammissibilita' delle questioni per ius superveniens, formulata in entrambi i giudizi, perche' la norma regionale susseguente, invocata dall'Avvocatura generale dello Stato (art. 5, legge regionale 15 maggio 1986, n. 26), non e' idonea ad incidere sulle questioni dedotte, essendosi con la stessa disposizione ampliati i casi delle pertinenze soggette al regime dell'autorizzazione, ma sempre riferite ad edifici preesistenti, le questioni stesse sono invece manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.