ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.125 del decreto
 legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,   di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
 con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Giudice per  le  indagini
 preliminari   presso   la   Pretura   circondariale   di  Verona  nel
 procedimento penale a carico di Zanetti Emanuelita ed altra, iscritta
 al  n.  187  del  registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 18,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso la
 Pretura circondariale di Verona, chiamato a decidere sulla  richiesta
 di  archiviazione  avanzata dal Pubblico ministero nel procedimento a
 carico di Zanetti Emanuelita e Rossetti Maria, entrambe sottoposte ad
 indagini per il reato di favoreggiamento personale, ha, con ordinanza
 del 31 gennaio 1990, sollevato,  in  riferimento  all'art.  76  della
 Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 125 del testo delle
 norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
 procedura  penale  (testo  approvato  con  il  decreto legislativo 28
 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui "sembra  univocamente  porre
 il  principio,  ribadito  significativamente  dal successivo art. 256
 disp. att., secondo il quale la citazione a  giudizio  dibattimentale
 e'  consentita  solo  quando  le  fonti  di  prova  acquisite vengano
 ritenute sufficienti per ottenere  (ove  nulla  di  nuovo  emerga  al
 dibattimento)  l'affermazione  di  colpevolezza  dell'imputato", cosi
 contrastando con l'art. 2, n. 50, della legge di delega  16  febbraio
 1987,  n.  81,  che,  invece,  prescrive al "'giudice di disporre, su
 richiesta  del  pubblico  ministero,   l'archiviazione   (solo)   per
 manifesta  infondatezza  della  notizia  di  reato'"  (oltre  che per
 improcedibilita' della azione penale e per essere ignoti  gli  autori
 del   reato)";  il  contrasto  sarebbe  ancor  piu'  accentuato  "nel
 procedimento per reati di competenza" pretorile, perche'  il  giudice
 per  le  indagini  preliminari  presso  il  pretore, a differenza del
 giudice per le indagini  preliminari  presso  il  tribunale,  non  ha
 "alcun potere di pretendere una integrazione delle indagini svolte, o
 addirittura non svolte";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che,  dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
 questa  Corte,  con  sentenza   n.445   del   1990,   ha   dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  554,  secondo comma, del
 codice di procedura penale, nella parte in cui non  prevede  che,  di
 fronte  ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza
 della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso
 la  pretura  circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini,
 le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando  il  termine
 indispensabile per il compimento di esse;
      che,  pertanto,  il giudice a quo deve riesaminare, alla stregua
 del  nuovo  quadro  normativo  risultante   dalla   detta   sentenza,
 l'attualita'   e,   quindi,  la  concreta  rilevanza  della  proposta
 questione (v., analogamente, ordinanza n. 222 del 1990);