ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 192, ultimo
 comma, del codice di  procedura  penale  del  1930,  come  sostituito
 dall'art.  2  delle  legge  23  gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina
 della contumacia), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di
 Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Di  Gesu'  Nicolo',
 iscritta  al  n.  427  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  27,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
      2)  ordinanza  emessa  il 19 marzo 1990 dalla Corte d'appello di
 Caltanissetta nel procedimento penale a carico di  Scuderi  Giuseppa,
 iscritta  al  n.  428  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  27,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto   che  la  Corte  d'appello  di  Caltanissetta,  con  due
 ordinanze di identico contenuto, la prima emessa il 23  gennaio,  nel
 processo  penale  a  carico  di  Nicolo'  Di  Gesu'  -  giudicato  in
 contumacia con l'assistenza di un difensore d'ufficio - e la  seconda
 emessa  il  19 marzo 1990 nel processo a carico di Giuseppa Scuderi -
 giudicata in contumacia con l'assistenza di un difensore di fiducia -
 ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 questione di legittimita' dell'art. 192, ultimo comma, del codice  di
 procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23
 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore  di
 imputato  contumace di impugnare la sentenza contumaciale, se non sia
 munito di specifico mandato;
    Considerato  che  i giudizi riguardano questioni analoghe e vanno,
 quindi, riuniti;
      che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  315  del  1990  ha  gia'
 dichiarato non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930,
 quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n.
 22,  nella  parte  in  cui  esclude  che  il  difensore  di  imputato
 irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non  sia
 munito di specifico mandato;
      che  la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non puo' non
 valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato  contumace
 non  sia  irreperibile  e,  quindi,  di  norma,  nelle  condizioni di
 conferire al suo difensore, d'ufficio  o  di  fiducia,  lo  specifico
 mandato  richiesto  dalla  norma  denunciata (v. ordinanze n. 375 del
 1990, n. 376 del 1990 e n. 440 del 1990);
      e  che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti diversi
 da quelli allora esaminati;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;