ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1990 dal Presidente del Tribunale di Catania sul ricorso proposto da Emmanuele Caterina contro la S.a.s. Casa di cura "Russo" della "Mater Dei" di G. Nesi & C., iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un procedimento in cui la ricorrente, che aveva subito un intervento chirurgico, affermava di aver patito gravi danni fisici in conseguenza della colposa condotta dei sanitari e, prospettando un'eventuale azione risarcitoria, chiedeva accertamento tecnico sul proprio stato di salute, il Presidente del Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale possano avere ad oggetto la persona. Il giudice a quo auspica un mutamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, rispetto alla sentenza n. 18 del 1986, osservando come non sia contestabile il diritto del singolo all'accertamento immediato - e comunque da realizzare prima di sottoporsi ad ulteriori cure - delle proprie condizioni di salute al fine di disporre di una prova nella futura azione risarcitoria. 2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita', in ragione della natura manipolativa della richiesta decisione ovvero di manifesta infondatezza della questione sulla base delle considerazioni contenute nella sentenza n. 18 del 1986. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990 (R.O. n. 352/1990), solleva, in relazione all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, ove non consente accertamenti tecnici o ispezione giudiziale sulla persona umana. 2. - A confutazione della tesi dell'Avvocatura dello Stato, si rileva che non sussiste analogia tra il caso di specie e quello su cui fu sollevata questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 18 del 1986. Trattavasi allora di richiesta da parte del datore di lavoro di accertamento tecnico preventivo delle condizioni fisiche di dipendenti e tale peculiarita' del fatto giustificava l'avviso della Corte che la persona umana e il corpo che non ne e' avulso non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari alla stessa stregua di beni economici. E comunque la ratio decidendi ai fini di quella pronuncia di inammissibilita' fu il difetto di rilevanza da mancata identificazione nelle ordinanze del giudice a quo del "bene della vita" che l'accertamento preventivo avrebbe dovuto preservare. Nei limiti descritti va dunque letta la portata della citata sentenza. Nel presente giudizio invece la parte privata, che assume di avere subito danno fisico a seguito di intervento chirurgico, chiede accertamento tecnico preventivo sulla propria persona per poter dare sostegno alla pretesa risarcitoria. Se tale diritto del soggetto all'accertamento di un proprio stato fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione della domanda di risarcimento, fosse misconosciuto, ne deriverebbe limitazione all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione. 3. - Questa valutazione e' altresi' adeguata al valore costituzionale della inviolabilita' della persona costruito, nel precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come "liberta'", nella quale e' postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo. La previsione di atti coercitivi di ispezione personale di cui all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, eseguibili solo per provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, non esclude a fortiori atti di accertamento preventivo, volontariamente richiesti dalla persona sul proprio corpo nell'ambito di un procedimento civile. Tale precetto costituzionale, proprio perche' pone limiti all'esecuzione di misure concernenti l'ispezione personale, consente la praticabilita' della via giurisdizionale per l'ammissione di atti di istruzione, anche preventiva, aventi ad oggetto la propria persona, beninteso sempre nel rispetto di modalita' compatibili con la dignita' della figura umana, come richiamato in Costituzione all'art. 32, secondo comma. 4. - Deve pertanto dichiararsi l'illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui non consente ad un soggetto di ottenere che sia disposto accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla propria persona.