ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del decreto
 legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,   di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
 con ordinanza emessa il 22 novembre 1989 dalla  Corte  di  assise  di
 Santa  Maria  Capua  Vetere  nel  procedimento  penale  a  carico  di
 D'Agostino Michelangelo ed altri,  iscritta  al  n.361  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  la  Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha,
 con ordinanza del 22 novembre 1989, sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.  3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art.
 247  del  testo  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento   e
 transitorie  del  codice  di procedura penale (testo approvato con il
 decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271),  nella  parte  in  cui
 prevede,  per  i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
 del nuovo  codice  di  procedura  penale,  come  termine  ultimo  per
 proporre  la  richiesta  di  giudizio abbreviato, il compimento delle
 formalita' di apertura del dibattimento di primo grado;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, riportandosi "integralmente" all'atto di intervento depositato
 relativamente ad una questione "del  tutto  identica"  sollevata  dal
 Tribunale  di  Mondovi' con ordinanza del 7 dicembre 1989 (R.O. n. 35
 del 1990);
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 277 del 1990, ha
 dichiarato non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso  art.  247  del  testo  delle  norme  di attuazione, di
 coordinamento  e  transitorie  (testo  approvato   con   il   decreto
 legislativo   28  luglio  1989,  n.  271),  sotto  il  profilo  della
 violazione dell'art. 3  della  Costituzione,  e  che  l'ordinanza  di
 rimessione non adduce argomenti diversi da quelli allora esaminati;
      che  il richiamo all'art. 24 della Costituzione appare ultroneo,
 limitandosi l'ordinanza di rimessione a lamentare "una ingiustificata
 disparita'  di  trattamento tra gli imputati di procedimenti pendenti
 nella fase del giudizio di primo grado, a  seconda  che  siano  state
 compiute o meno le formalita' di apertura del dibattimento";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;