ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito con legge 27 aprile 1989, n.154, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni Luigi, iscritta al n.387 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.25, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino. Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni Luigi ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art.14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) convertito nella legge 27 aprile 1989, n.154, in quanto prevede un'amnistia decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui all'art.79 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione. Considerato che la sollevata questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata essendo prospettata sotto argomenti, profili e parametri gia' presi in considerazione da questa Corte con l'ordinanza n.257 del 1990, ove infatti si e' affermato che "la norma, consentendo al contribuente la scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla regolarizzazione, non e' riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia (cfr. sentenza n.369 del 1988)". Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.