ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  dell'art.14  del
 decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia  di
 imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e versamento di acconto
 delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del  reddito  e
 dell'IVA,  nuovi  termini per la presentazione delle dichiarazioni da
 parte  di  determinate  categorie  di  contribuenti,   sanatoria   di
 irregolarita'  formali  e  di  minori  infrazioni,  ampliamento degli
 imponibili e contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in  materia  di
 aliquote  IVA  e  di tasse sulle concessioni governative), convertito
 con legge 27 aprile 1989, n.154, promosso con ordinanza emessa  il  2
 aprile  1990  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso il
 Tribunale di Verbania nel procedimento penale a  carico  di  Taglioni
 Luigi,  iscritta  al  n.387  del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.25, prima serie speciale,
 dell'anno 1990.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino.
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 il giudice per
 le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di   Verbania   nel
 procedimento penale a carico di Taglioni Luigi ha sollevato questione
 incidentale   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.14    del
 decreto-legge  2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di
 imposta sul reddito delle persone fisiche  e  versamento  di  acconto
 delle  imposte  sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e
 dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle  dichiarazioni  da
 parte   di   determinate  categorie  di  contribuenti,  sanatoria  di
 irregolarita' formali  e  di  minori  infrazioni,  ampliamento  degli
 imponibili  e  contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in materia di
 aliquote IVA e di tasse  sulle  concessioni  governative)  convertito
 nella  legge  27  aprile  1989,  n.154, in quanto prevede un'amnistia
 decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui  all'art.79
 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 concluso per l'infondatezza della questione.
    Considerato   che   la   sollevata   questione   di   legittimita'
 costituzionale  va  dichiarata   manifestamente   infondata   essendo
 prospettata  sotto  argomenti,  profili  e  parametri  gia'  presi in
 considerazione da questa Corte con l'ordinanza n.257  del  1990,  ove
 infatti si e' affermato che "la norma, consentendo al contribuente la
 scelta  di  effettuare  o  meno   una   dichiarazione   idonea   alla
 regolarizzazione,   non   e'   riconducibile   agli   ambiti   propri
 dell'amnistia (cfr. sentenza n.369 del 1988)".
    Visti  gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.