IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 853 del r.g. delle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria dell'anno 1990, promossa da Militano Enrica, rappresentata e difesa dalla dott. Gloria Pieri, ed elettivamente domiciliata nello studio della stessa in Genova, via E. Raggio, 3/15, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), con sede legale in Roma, in personale del presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Cervetti ed elettivamente domiciliata in Genova, via XX settembre 8/20-21; All'esito dell'udienza di discussione del giorno 19 giugno 1990; RILEVA IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso, depositato in cancelleria il 23 febbraio 1990, la signora Militano Enrica esponeva: di essere stata dipendente della Soc. Italsider S.p.a. (ora Ilva S.p.a.) sino al 31 dicembre 1988, allorquando avevano effetto le dimissioni rassegnate ex art. 5 della legge n. 48/1988, di conversione del d.-l. n. 536/1987, in materia di prepensionamento femminile nel settore siderurgico; di essersi la ricorrente dimessa all'eta' di anni 47 e un mese, fruendo di accredito contributivo pari ai soli anni mancanti al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta'; di ritenere ingiusta l'erogazione di tale beneficio, e di avere in tal senso proposto ricorso al comitato provinciale I.N.P.S. avverso il provvedimento di liquidazione, senza ottenere risposta; Tutto cio' premesso, la ricorrente chiedeva, in applicazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 371/1989 (e nn. 137/1986 e 498/1988), ovvero previa rimessione al giudice delle leggi della questione di costituzionalita' dell'art. 5 della legge n. 48/1988, per contrasto con gli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione, il riconoscimento di anzianita' contributiva, aumentata sino alla data di compimento del sessantesimo anno di eta' o in subordine sino alla data di maturazione dei dieci anni di contribuzione aggiuntiva, con le conseguenziali condanne. Si costituiva ritualmente l'I.N.P.S., eccependo la infondatezza della tesi attrice, di applicazione nella fattispecie della sentenza della Corte costituzionale n. 371/1989: eccepiva altresi' la manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' ex adverso sollevata, attesa la diversita' tuttora vigente di eta' pensionabile tra l'uomo e la donna nel mentre e' la eta' lavorativa ad essere uguale sia per luomo che per la donna. Rilevava infine come la tesi attrice prestasse il fianco a rilievi di costituzionalita', per volere mantenere fermo il punto di arrivo (sessanta anni), anticipando solo per le donne il punto di partenza. Rilevava infine la difesa dell'I.N.P.S. come il beneficio dell'accreditamento contributivo non possa essere calcolato su di una anzianita' contributiva superiore a 2080 settimane (40 anni di anzianita' contributiva), come invece sarebbe avvenuto in caso di accoglimento delle domande attrici. All'udienza 19 giugno 1990, la causa veniva discussa. Cio' premesso, si rileva. La norma regolatrice la subiecta materia e l'art. 5, quinto comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, di conversione, con modificazioni del d.-l. n. 563/1988, che cosi' testualmente recita "In riferimento all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una eta' inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, perche' possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante, dall'applicazione del presente comma....". La questione di costituzionalita' prospettata dalla difesa della ricorrente e' nella specie rilevante in relazione alle domande avanzate in via di subordine da parte ricorrente, di riconoscimento di anzianita' contributiva aumentata fino a dieci anni di contribuzione aggiuntiva, con le conseguenziali condanne. Non incide sulla specie quanto eccepito dall'I.N.P.S., che la pensione non puo' che calcolarsi su anzianita' contributiva di 2080 settimane (40 anni di contribuzione), attesa la diversita' tra l'accreditamento contributivo aggiuntivo ed il calcolo della pensione sull'accreditamento (comprensivo dell'aggiuntivo); di talche' quest'ultimo puo' operare, nel rispetto del limite suindicato, su accreditamento eventualmente maggiore riconosciuto. Nella fattispecie non puo' intendersi applicabile la sentenza della Corte costituzionale, n. 371/1979, che ha dichiarato la incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 16, della legge 23 aprile 1981, n. 155 e 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato, al compimento del cinquantesimo anno di eta', di conseguire la medesima anzianita' contributiva sino a sessanta anni come per il lavoratore. La declaratoria di incostituzionalita' di cui al dispositivo della sentenza citata e' limitata alle norme impugnate, e limitata dalla regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (con la possibile deroga riconosciuta per effetto dell'art. 27 della legge n. 87/1953, non adottata nella specie). La questione di costituzionalita' si presenta altresi' non manifestamente infondata. Ed invero, se come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 137/1986, 498/88 e 371/89), l'eta' lavorativa e' uguale sia per l'uomo che per la donna, nel mentre il fatto che la stessa possa ottenere il pensionamento al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' "trova adeguata giustificazione nella necessita' della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa" (ordinanza n. 703/1988; se l'aumento dell'anzianita' contributiva sino al limite dei dieci anni spetta ex legge 193/1984 al lavoratore ed altresi' e' stata estesa sino al decennio alla lavoratrice, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 371/1989. Appare fondato il dubbio di costituzionalita' della norma in oggetto, interpretata nell'attuale diritto vigente, stante il rinvio all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, che a sua volta richiama l'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (il quale riconosce contribuzione aggiuntiva pari al periodo intercorrente tra la data di risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55 se donne), e pertanto con riconoscimento nel caso di contribuzione aggiuntiva massima di otto anni. La diversita' di trattamento tra lavoratrici e lavoratori nello stesso settore non si presenta sorretta da presupposti specifici, tali da giustificare la diversita' riscontrata, ed e' da intendersi fondato il dubbio di costituzionalita', per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, del combinato disposto delle norme in oggetto (art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155; art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 e art. 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193), nella parte in cui alla prepensionata ex della legge n. 48/1988 non si riconosca accredito contributivo aggiuntivo in misura massima di dieci anni. Appare altresi' non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' del combinato disposto cit. in riferimento all'art. 37, primo comma, della Costituzione, quale possibilita' per la donna lavoratrice di conseguire i medesimi benefici dell'uomo effetto della identita' dell'eta' lavorativa.