IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  a carico di: Breveglieri
 William nato a Bondeno  il  9  aprile  1947  e  residente  a  Pergola
 (Pesaro),  via  Valle d'Aosta, 2, Allegrezza Gino nato a Sassoferrato
 il 3 ottobre 1944 ivi residente via Piano  di  Prassineta,  imputati:
 come da allegata fotocopia;
                            P R E M E S S O
    Che  nella concreta fattispecie e' stata nel corso della pregressa
 udienza preliminare del 15 marzo 1990, come pure all'odierna  udienza
 preliminare  29 marzo 1990, implicitamente ed esplicitamente posta in
 dubbio dal p.m. l'interpretazione dell'art.  422  nuovo  c.p.p.,  nel
 senso   di  limitare  le  richieste  istruttorie  (documentazione  da
 produrre, prova per testi e c.t.u.) alla mera ipotesi di cui al primo
 comma  citata  norma  in  cui  il  giudice  dell'udienza preliminare,
 terminata la discussione, indichi alle parti temi nuovi o  incompleti
 sui  quali  si  rende  necessario acquisire ulteriori informazioni ai
 fini   della   decisione,   ipotesi   riduttiva   di   mero   stimolo
 dell'attivita'  delle  parti, stimolo fra l'altro non necessariamente
 recepibile dalle parti stesse;
    Atteso  che  intesa  in detta maniera riduttiva la disposizione di
 legge lascerebbe fuori, cioe'  non  tutelerebbe  sufficientemente  il
 diritto   di   difesa   di  tutte  le  parti  (pubbliche  o  private)
 costituzionalmente garantito  dall'art.  24  della  Costituzione  non
 consentendo  al  giudice  per  le indagini preliminari di valutare la
 decisivita' ai fini del merito (rinvio  a  giudizio  o  non  luogo  a
 procedere)   di   cui   al   secondo   comma   art.   422  nel  senso
 dell'ammissibilita' e conferenza  di  mezzi  di  prova  autonomamente
 proposti  dalle  parti  anteriormente  a detta eventuale stimolazione
 (senza cioe' impulso-attivazione da  parte  del  g.i.p.)  inibendo  a
 quest'ultimo  ad  es.  di valutare la concludenza o meno di una certa
 prova (quale che sia) intesa a raggiungere  lo  stadio  dell'evidenza
 per  la  sentenza  di  non  luogo a procedere richiesta dall'art. 425
 nuovo c.p.p. o, nel caso contrario, della decisivita' per il rinvio a
 giudizio, vincolando altresi' l'autonomia del g.i.p. nel decidere, in
 quanto si verrebbe a configurare un diritto soggettivo  del  p.m.  ad
 ottenere una pronuncia conforme alla mera richiesta, fra l'altro, non
 di rinvio a giudizio bensi' di fissazione dell'udienza preliminare ex
 art.  419  nuovo  c.p.p. (richiesta quindi strettamente tecnica e non
 ancora nel merito); poiche' quindi in tal modo il  giudice  viene  ad
 essere inibito nell'accertamento della verita' materiale;
    Stante  quindi la eventuale lacunosita' della norma inserita in un
 processo maggiormente  di  "parti"  rispetto  al  vecchio  cod.,  che
 verrebbe a ledere quindi il contraddittorio processuale;
    Poiche'  quindi  una interpretazione non riduttiva non altererebbe
 il  meccanismo  endo-processuale  dell'udienza  preliminare  e  della
 relativa conseguente attivita' istruttoria, non essendo le risultanze
 probatorie utilizzabili in sede dibattimentale;
    Ritenendosi  quindi  in  sintesi che le parti ben possano in detto
 contesto processuale anticipare  l'eventuale  stimolo  probatorio  da
 parte del giudicante;