IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza a carico di: Breveglieri William nato a Bondeno il 9 aprile 1947 e residente a Pergola (Pesaro), via Valle d'Aosta, 2, Allegrezza Gino nato a Sassoferrato il 3 ottobre 1944 ivi residente via Piano di Prassineta, imputati: come da allegata fotocopia; P R E M E S S O Che nella concreta fattispecie e' stata nel corso della pregressa udienza preliminare del 15 marzo 1990, come pure all'odierna udienza preliminare 29 marzo 1990, implicitamente ed esplicitamente posta in dubbio dal p.m. l'interpretazione dell'art. 422 nuovo c.p.p., nel senso di limitare le richieste istruttorie (documentazione da produrre, prova per testi e c.t.u.) alla mera ipotesi di cui al primo comma citata norma in cui il giudice dell'udienza preliminare, terminata la discussione, indichi alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, ipotesi riduttiva di mero stimolo dell'attivita' delle parti, stimolo fra l'altro non necessariamente recepibile dalle parti stesse; Atteso che intesa in detta maniera riduttiva la disposizione di legge lascerebbe fuori, cioe' non tutelerebbe sufficientemente il diritto di difesa di tutte le parti (pubbliche o private) costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione non consentendo al giudice per le indagini preliminari di valutare la decisivita' ai fini del merito (rinvio a giudizio o non luogo a procedere) di cui al secondo comma art. 422 nel senso dell'ammissibilita' e conferenza di mezzi di prova autonomamente proposti dalle parti anteriormente a detta eventuale stimolazione (senza cioe' impulso-attivazione da parte del g.i.p.) inibendo a quest'ultimo ad es. di valutare la concludenza o meno di una certa prova (quale che sia) intesa a raggiungere lo stadio dell'evidenza per la sentenza di non luogo a procedere richiesta dall'art. 425 nuovo c.p.p. o, nel caso contrario, della decisivita' per il rinvio a giudizio, vincolando altresi' l'autonomia del g.i.p. nel decidere, in quanto si verrebbe a configurare un diritto soggettivo del p.m. ad ottenere una pronuncia conforme alla mera richiesta, fra l'altro, non di rinvio a giudizio bensi' di fissazione dell'udienza preliminare ex art. 419 nuovo c.p.p. (richiesta quindi strettamente tecnica e non ancora nel merito); poiche' quindi in tal modo il giudice viene ad essere inibito nell'accertamento della verita' materiale; Stante quindi la eventuale lacunosita' della norma inserita in un processo maggiormente di "parti" rispetto al vecchio cod., che verrebbe a ledere quindi il contraddittorio processuale; Poiche' quindi una interpretazione non riduttiva non altererebbe il meccanismo endo-processuale dell'udienza preliminare e della relativa conseguente attivita' istruttoria, non essendo le risultanze probatorie utilizzabili in sede dibattimentale; Ritenendosi quindi in sintesi che le parti ben possano in detto contesto processuale anticipare l'eventuale stimolo probatorio da parte del giudicante;