IL PRETORE Sciogliendo la riserva; Ritenuto che la "Romanelli Finanziaria" S.r.l. ha pignorato contro Bilanceri Silvano un quinto della pensione allo stesso dovuta dal Ministero del tesoro (pensione cod. prov. 25 n. 6370226), al fine del recupero di un credito non alimentare, ne' tributario, ne' ovviamente dello Stato per ragioni connesse al cessato rapporto di impiego o al trattamento pensionistico, per cui detta pensione e' impignorabile ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; Ritenuto che il Bilanceri ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo detta impignorabilita'; Ritenuto pertanto che deve essere confermato l'iniziale provvedimento di sospensione dell'esecuzione, allo stato apparendo fondata l'opposizione; Ritenuto che la creditrice pignorante insiste nella sua pretesa esecutiva; Ritenuto che appare non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del citato d.P.R. n. 180/1950, nella parte in cui non prevedono la pignorabilita' delle pensioni dovute ai dipendenti pubblici per qualunque credito nei loro confronti, salvi ovviamente i limiti generali di cui all'art. 545 del c.p.c.; Ritenuto che ad oggi, per quanto risulta, la Corte costituzionale (che, come e' noto, ha recentemente ritenuto l'illegittimita' costituzionale delle norme surrichiamate per quanto concerne l'impignorabilita' delle retribuzioni dei dipendenti pubblici) in materia di pignorabilita' delle pensioni ha soltanto equiparato il trattamento dei pensionati "privati", titolari di pensioni a carico dell'I.N.P.S., per i quali era prevista una ancor piu' ampia impignorabilita' delle pensioni (art. 69 della legge 30 aprile 1969), a quello dei pensionati "pubblici" (cfr. sentenze Corte costituzionale 30 novembre 1988, n. 1041 e 21 aprile 1989, n. 231), dando atto che in materia di pensioni "il regime generale e' nel senso dell'impignorabilita' (salve le poche eccezioni consentite) sia per l'uno che per l'altro settore") (cfr. sentenza n. 231/1989 citata); Ritenuto che appare alquanto dubbia la legittimita' costituzionale di tale "regime generale", non sembrando sotto alcun profilo "ragionevole" la attuale disparita' di trattamento, quanto a garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori, fra il debitore percettore di una retribuzione e il debitore percettore di una pensione; Ritenuto, infatti, che anche la pensione costituisce per il suo percettore un reddito, che vi sono pensioni assai piu' cospicue di tante retribuzioni, e che, salve le ricordate percentuali generali di impignorabilita' di cui all'art. 545 del c.p.c., le retribuzioni sono tutte pignorabili, indistintamente, senza previsione di fasce retributive non pignorabili in assoluto per regioni di sopravvivenza; Ritenuto pertanto che le norme in discorso non sembrano conformi alla Costituzione, per contrasto con i suoi artt. 3, attesa la rilevata disparita' di trattamento fra percettori di retribuzione e percettori di pensioni quanto a responsabilita' patrimoniale, e 24, quanto a limitazione di una efficace tutela giurisdizionale di chi vanti crediti pecuniari nei confronti di percettori di pensione;