IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Ritenuto che la "Romanelli Finanziaria" S.r.l. ha pignorato contro
 Bilanceri Silvano un quinto della pensione  allo  stesso  dovuta  dal
 Ministero del tesoro (pensione cod. prov. 25 n. 6370226), al fine del
 recupero di un credito non alimentare, ne' tributario, ne' ovviamente
 dello  Stato per ragioni connesse al cessato rapporto di impiego o al
 trattamento pensionistico, per cui detta pensione e' impignorabile ai
 sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180;
    Ritenuto  che  il Bilanceri ha proposto opposizione all'esecuzione
 deducendo detta impignorabilita';
    Ritenuto   pertanto   che   deve   essere   confermato  l'iniziale
 provvedimento di sospensione dell'esecuzione,  allo  stato  apparendo
 fondata l'opposizione;
    Ritenuto  che  la  creditrice pignorante insiste nella sua pretesa
 esecutiva;
    Ritenuto  che  appare non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del citato d.P.R.  n.
 180/1950,  nella  parte  in cui non prevedono la pignorabilita' delle
 pensioni dovute ai dipendenti pubblici per qualunque credito nei loro
 confronti, salvi ovviamente i limiti generali di cui all'art. 545 del
 c.p.c.;
    Ritenuto  che ad oggi, per quanto risulta, la Corte costituzionale
 (che,  come  e'  noto,  ha  recentemente  ritenuto   l'illegittimita'
 costituzionale   delle   norme   surrichiamate  per  quanto  concerne
 l'impignorabilita' delle retribuzioni  dei  dipendenti  pubblici)  in
 materia  di  pignorabilita'  delle pensioni ha soltanto equiparato il
 trattamento dei pensionati "privati", titolari di pensioni  a  carico
 dell'I.N.P.S.,  per  i  quali  era  prevista  una  ancor  piu'  ampia
 impignorabilita' delle pensioni (art. 69 della legge 30 aprile 1969),
 a   quello   dei   pensionati   "pubblici"   (cfr.   sentenze   Corte
 costituzionale 30 novembre 1988, n. 1041 e 21 aprile 1989,  n.  231),
 dando  atto  che  in  materia  di pensioni "il regime generale e' nel
 senso dell'impignorabilita' (salve le poche eccezioni consentite) sia
 per  l'uno  che  per  l'altro  settore")  (cfr.  sentenza n. 231/1989
 citata);
    Ritenuto che appare alquanto dubbia la legittimita' costituzionale
 di  tale  "regime  generale",  non  sembrando  sotto  alcun   profilo
 "ragionevole" la attuale disparita' di trattamento, quanto a garanzia
 patrimoniale nei confronti dei creditori, fra il debitore  percettore
 di una retribuzione e il debitore percettore di una pensione;
    Ritenuto,  infatti,  che  anche la pensione costituisce per il suo
 percettore un reddito, che vi sono pensioni assai  piu'  cospicue  di
 tante retribuzioni, e che, salve le ricordate percentuali generali di
 impignorabilita' di cui all'art. 545 del c.p.c., le retribuzioni sono
 tutte   pignorabili,   indistintamente,  senza  previsione  di  fasce
 retributive non pignorabili in assoluto per regioni di sopravvivenza;
    Ritenuto  pertanto  che le norme in discorso non sembrano conformi
 alla Costituzione, per contrasto  con  i  suoi  artt.  3,  attesa  la
 rilevata  disparita'  di trattamento fra percettori di retribuzione e
 percettori di pensioni quanto a responsabilita' patrimoniale,  e  24,
 quanto  a  limitazione  di una efficace tutela giurisdizionale di chi
 vanti crediti pecuniari nei confronti di percettori di pensione;