ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6, secondo
 comma,  della  legge  15  aprile  1985,  n.  140   (Miglioramento   e
 perequazione  di  trattamenti  pensionistici e aumento della pensione
 sociale), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 26 febbraio 1990  dal
 Pretore  di Bari nei procedimenti civili vertenti tra Altini Gaetano,
 Lorusso Pasquale, Laguaragnella Nicola  Donato,  Bellomo  Domenico  e
 l'I.N.P.S.,  iscritte  ai  nn.  324,  325,  326  e  327  del registro
 ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che nel corso di altrettanti procedimenti civili vertenti
 tra titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo  1968  e
 l'I.N.P.S.,  il Pretore di Bari, con quattro ordinanze, tutte in data
 26 febbraio 1990 (r.o.  nn.  324,  325,  326  e  327  del  1990),  ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una identica questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma,  della  legge
 15  aprile  1985,  n. 140, a causa della ingiustificata disparita' di
 trattamento che esso introduce tra gli ex-combattenti, escludendo dal
 godimento della prevista maggiorazione i pensionati da data anteriore
 al 7 marzo 1968; questione che, secondo il Pretore  conserverebbe  la
 sua rilevanza nei giudizi a quibus anche a seguito del sopraggiungere
 della  legge  29  dicembre  1988,  n.  544,  la  quale  mantiene   la
 discriminazione   in   danno   di   questa   categoria  perche',  pur
 riconoscendole il beneficio, lo fa decorrere soltanto dal 1Π gennaio
 1989 (e non dal 1Πgennaio 1985, come dispone la norma impugnata);
      che  nel giudizio instaurato con l'ordinanza n. 324 del 1990, e'
 intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  a  mezzo
 dell'Avvocatura  Generale  dello  Stato, concludendo per la manifesta
 infondatezza della questione, sulla base  della  sentenza  di  questa
 Corte n. 101 del 1990, che ha rigettato una censura analoga;
    Considerato  che,  data  l'identita'  delle  questioni  i  giudizi
 debbono essere riuniti;
      che  censure  in  tutto  analoghe  alle  precedenti  sono  state
 dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990,  e  manifestamente
 infondate con ordinanza n. 414 del 1990;
      che  pertanto  le  questioni,  non essendo prospettati argomenti
 nuovi, debbono ritenersi manifestamente infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.