ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 26 febbraio 1990 dal Pretore di Bari nei procedimenti civili vertenti tra Altini Gaetano, Lorusso Pasquale, Laguaragnella Nicola Donato, Bellomo Domenico e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 324, 325, 326 e 327 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che nel corso di altrettanti procedimenti civili vertenti tra titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 e l'I.N.P.S., il Pretore di Bari, con quattro ordinanze, tutte in data 26 febbraio 1990 (r.o. nn. 324, 325, 326 e 327 del 1990), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una identica questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, a causa della ingiustificata disparita' di trattamento che esso introduce tra gli ex-combattenti, escludendo dal godimento della prevista maggiorazione i pensionati da data anteriore al 7 marzo 1968; questione che, secondo il Pretore conserverebbe la sua rilevanza nei giudizi a quibus anche a seguito del sopraggiungere della legge 29 dicembre 1988, n. 544, la quale mantiene la discriminazione in danno di questa categoria perche', pur riconoscendole il beneficio, lo fa decorrere soltanto dal 1 gennaio 1989 (e non dal 1 gennaio 1985, come dispone la norma impugnata); che nel giudizio instaurato con l'ordinanza n. 324 del 1990, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, sulla base della sentenza di questa Corte n. 101 del 1990, che ha rigettato una censura analoga; Considerato che, data l'identita' delle questioni i giudizi debbono essere riuniti; che censure in tutto analoghe alle precedenti sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990, e manifestamente infondate con ordinanza n. 414 del 1990; che pertanto le questioni, non essendo prospettati argomenti nuovi, debbono ritenersi manifestamente infondate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.